Sentenza 11 giugno 2004
Massime • 1
La circostanza attenuante della provocazione non è applicabile nell'ipotesi di reato unito dalla continuazione ad altro reato, perchè la reiterazione annulla l'effetto iniziale della provocazione, rivelando il subentrare all'originaria situazione emotiva di spinte psicologiche, diverse dallo stato d'ira.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2004, n. 38020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38020 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 11/06/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 732
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 034441/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR IN N. IL 26/06/1946;
avverso SENTENZA del 04/03/2003 CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO:
sentite le conclusioni del P.G.;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe è stata confermata la condanna a 14 anni di reclusione (oltre a sanzioni pecuniarie per reati contravvenzionali, qui non rilevanti) inflitta il 13.11.2001 dal G.U.P. di Foggia a OR IN per gli omicidi dei figli MO e IZ e il porto illegale di pistola, in continuazione, con attenuanti generiche prevalenti. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, anche sulla base della confessione resa dall'imputato, il figlio, tossicodipendente e di pessima condotta, aveva avuto, come d'abitudine, una discussione con la madre;
sopraggiunto il OR, questi era stato minacciato ed insultato, finché non si era armato ed aveva, alla sfida del giovane, esploso contro di lui più colpi di pistola. A quel punto aveva deciso di farla finita anche con la figlia che, affetta da disturbi mentali, dopo essersi sposata con un immigrato albanese teneva irregolare condotta, ostentando un atteggiamento assai disinvolto anche nell'esercizio gestito dal padre. Recatosi quindi nell'abitazione di lei, l'aveva sorpresa in cucina, colpendola al petto con i proiettili ancora presenti nel caricatore.
Accertamenti psichiatrici disposti nel corso delle indagini preliminari avevano concluso per una piena capacità di intendere e volere.
Esaminando il gravame dell'imputato la Corte d'Appello di Bari disattendeva la richiesta di nuova perizia psichiatrica, formulata in termini generici, senza censure alle conclusioni espresse nel parere tecnico già acquisito ed ai rilievi del G.U.P., che ne aveva positivamente verificato la fondatezza.
In ordine alla invocata attenuante della provocazione, osservava che questa era stata ritenuta dal primo giudice riguardo all'omicidio del figlio MO;
tale riconoscimento non poteva essere esteso all'altro delitto di sangue, poiché la figlia, a differenza del fratello, mai aveva assunto atteggiamenti violenti o ingiuriosi;
le sue riprovevoli scelte di vita condizionate anche dalla malattia mentale - pur costituendo motivo di legittima preoccupazione non potevano essere qualificate come comportamenti ingiusti, ed anzi a volte era stata la giovane a subire percosse da parte del padre. Nè una causa scatenante dell'ira poteva essere ravvisata nel banale episodio avvenuto quella stessa mattina e riferito al OR dalla moglie: la figlia era stata rimproverata perché fumava tenendo in braccio il proprio bambino e, seccata, se n'era andata, con atteggiamento irriguardoso ma senza alcuna manifestazione di aggressività. D'altra parte, il proposito omicida non risultava insorto al momento in cui l'imputato fu informato dell'accaduto, ma soltanto in seguito, all'atto dell'uccisione del figlio MO, quando il OR, non avendo più nulla da perdere, aveva ritenuto opportuno eliminare in radice un altro "problema" che rendeva la vita penosa ai familiari. Correttamente quindi il primo giudice aveva escluso l'attenuante riguardo all'omicidio della figlia, che risultava così il reato più grave fra quelli commessi, onde la relativa pena era stata assunta come base nel calcolo del trattamento sanzionatorio;
ne' la pena base poteva essere in alcun modo influenzata dall'attenuante riconosciuta per il solo reato satellite, per il quale l'aumento ex art. 81 era stato d'altra parte contenuto in misura congruamente limitata (anni 4 e mesi 10) proprio in considerazione della circostanza ritenuta. Quanto all'entità della sanzione per il delitto più grave, essa era stata calcolata partendo dal minimo edittale (anni 21 di reclusione), mentre la riduzione ex art. 62 bis era stata determinata non nella massima misura possibile, ma in cinque anni, in considerazione della ferma determinazione e della persistenza per un tempo apprezzabile del proposito criminoso. Nè - operati gli aumenti ex art. 81 C.P. per i reati satelliti (complessivamente cinque anni) e la riduzione per il rito - la sanzione applicata poteva ritenersi eccessiva, in ragione della obbiettiva gravita delle condotte.
L'imputato ricorre per Cassazione, denunciando difetto di motivazione in ordine alla ritenuta, piena imputabilità; non si era infatti tenuto conto che IZ RE soffriva da ben dieci anni di psicosi delirante e allucinatoria, grave ed accertata patologia psichica, che ben poteva ipotizzarsi presente nel padre e da questi trasmessale.
Con altro motivo denuncia carenza e contraddittorietà di motivazione quanto all'esclusione della provocazione per l'omicidio della figlia. Non si era infatti considerato che lo stato d'ira richiesto ai fini della concessione dell'attenuante non deve necessariamente consistere in una reazione immediata, d'impeto, ma ben può essere configurato in base ad una situazione psichica perdurante nel tempo a seguito di reiterati comportamenti ingiusti della vittima, suscettibile di riaccendersi ed esplodere per un ultimo impulso anche di per sè scarsamente significativo;
e un contegno provocatorio (talora anche violento verso la madre) emergeva dalle acquisizioni probatorie, così come l'episodio verificatosi quello stesso giorno doveva ritenersi ingiusto - non semplicemente "irriguardoso" - e idoneo a scatenare la condotta reattiva;
ne' la ritenuta continuazione tra i due fatti di sangue appariva compatibile con il riconoscimento della provocazione per l'uno e la sua esclusione per l'altro. In ogni caso, stante l'unicità del disegno, l'attenuante doveva estendersi a quello che appariva un fatto sostanzialmente unico. D'altra parte, nessuna riduzione era stata operata sulla pena applicata per il reato satellite, pur essendo riguardo ad esso pacifica la sussistenza dell'attenuante.
Vengono infine censurate per carenza di motivazione la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e la quantificazione della pena, in particolare riguardo all'aumento ex art. 81 C.P., senza tener conto di specifiche deduzioni formulate al proposito con l'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 20.2.2004 la discussione del ricorso fu rinviata su richiesta dell'Avv. Giuseppe Stefano Perrotta, unico difensore (essendo intervenuta revoca dei precedenti). Per l'odierna udienza è stato chiesto ulteriore rinvio per impegno professionale, non concesso dal collegio sia per tardività e uso di mezzo di trasmissione senza garanzie di autenticità (FAX del 10.6.2004), sia perché non risulta quando l'impegno sia insorto.
I motivi di gravame sono manifestamente infondati o rivolti a proporre un'alternativa lettura, in punto di fatto, delle risultanze probatorie, senza evidenziare incongruenze nello sviluppo logico del discorso giustificativo della decisione. Quanto all'imputabilità, i giudici di merito si sono ragionevolmente attenuti ad un accertamento specialistico, cui non vengono contrapposte specifiche obiezioni all'infuori dell'ipotesi di una "familiarità" del disturbo psichico accertato nella figlia;
ipotesi a sostegno della quale non è indicato alcun argomento scientifico o dato fattuale (semmai, essendosi l'infermità di IZ RE manifestata non dall'infanzia, ma soltanto circa dieci anni prima del fatto - cfr. in proposito pag. 21 della sentenza di primo grado - e risultando processualmente capace la sorella SI, sentita come teste, le circostanze di fatto valgono ad escludere un vizio congenito e trasmesso per via di eredità genetica).
Per ciò che riguarda l'esclusione della provocazione nell'omicidio della figlia, il ricorso muove da una "verità processuale" diversa da quella apprezzata dai giudici di merito, amplificando la portata offensiva del contegno della vittima nei confronti della madre;
sotto questo profilo si risolve in una valutazione alternativa delle emergenze probatorie, e quindi in censure in punto di fatto non ammesse nel giudizio di legittimità. D'altra parte viene in sostanza recuperato, come fatto provocatorio, il comportamento globale della giovane, causa di riprovazione e grave disappunto da parte dei genitori;
questo aspetto si ricollega, però, a scelte di vita (oltretutto verosimilmente condizionate o connesse alla patologia psichica) che rientrano nella legittima sfera di libertà del soggetto e non possono quindi, come osservato dal giudice "a quo" senza alcuna replica da parte del ricorrente, integrare un fatto ingiusto. Quanto alla questione sollevata in diritto - secondo il ricorrente nel reato continuato la provocazione riconosciuta per uno dei fatti dovrebbe necessariamente essere estesa all'altro - va chiarito che di regola, in caso di continuazione fra delitti non contestuali, non è concepibile la provocazione, poiché la persistenza o la reiterazione della condotta criminosa annullano l'effetto iniziale della reazione al fatto provocatorio, rivelando il subentrare all'originaria situazione emotiva di spinte psicologiche diverse dallo stato d'ira, come il risentimento o la vendetta (cfr. Cass., Sez. 1^, 30.1/20.4.1984, Grassani). L'applicazione di tale principio porterebbe dunque ad escludere o la continuazione, o la provocazione, con conseguenze diametralmente opposte alla tesi difensiva e pregiudizievoli all'imputato. Va tuttavia considerato che la continuazione consiste nell'anticipata e congiunta ideazione di più fatti criminosi, sicché è ravvisabile alla sola condizione che, al momento dell'attuazione del primo reato, l'agente abbia già ideato anche l'altro nell'ambito di un unico programma. Ora, nella particolare fattispecie in esame, i giudici di merito hanno ragionevolmente valutato gli elementi sintomatici degli impulsi da cui fu mosso il OR, principalmente sul rilievo che egli, nell'esplodere i colpi contro il figlio provocatore, conservò nel caricatore alcuni proiettili con i quali avrebbe poi ucciso la figlia;
circostanza ritenuta indicativa del fatto che al momento stesso di passare all'esecuzione del primo delitto gli insorse, d'impeto, il proposito di eliminare anche 1'altro "problema" familiare che lo crucciava (conclusione coerente con il collegamento psicologico evidenziato - come segnala il ricorrente - in sede di indagine psichiatrica, onde non può affermarsi che di tale rilievo peritale non si sia tenuto il debito conto). Ne segue che rettamente, nel caso di specie, è stata riconosciuta la provocazione nel primo delitto - reattivo ad un ingiusto comportamento di offesa e di sfida che faceva seguito ad una serie di analoghe condotte - e non nel secondo, dovuto ad impulso contestualmente insorto, peraltro riconducibile non all'ira, ma alla frustrazione ed al risentimento lungamente covato per lo stile di vita prescelto dall'altra vittima. Manifestamente infondata è la questione sollevata in ordine alla determinazione della pena per l'omicidio meno grave. Infatti, essendo questo incluso come satellite nell'ambito della continuazione, la pena non deve essere calcolata come se si trattasse di un reato autonomamente considerato - cioè partendo da una pena base compresa nei limiti edittali con riduzione per le ritenute attenuanti (se prevalenti) - ma a norma dell'art. 81 C.P., e quindi mediante aumento della pena inflitta per il reato più grave, con risultato complessivo in ogni caso non superiore al cumulo delle sanzioni che dovrebbero applicarsi se la continuazione non fosse stata riconosciuta. È agevole rilevare che, ove la continuazione fosse esclusa, la pena per l'omicidio del figlio, ritenuta la prevalenza delle attenuanti (generiche e della provocazione), non potrebbe edittalmente essere inferiore a (21 - 1/3 -1/3) 9 anni e 4 mesi di reclusione, sicché l'aumento operato (di quattro anni e 10 mesi) rientra ampiamente nel limite previsto dal codice e realizza, in conformità alla "ratio" dell'istituto, una sostanziale attenuazione del trattamento sanzionatorio conseguente al cumulo materiale. Quanto infine alle residue censure concernenti la quantificazione della pena, esse si traducono in un alternativo apprezzamento degli elementi a tal fine valutabili, senza evidenziare effettivi vizi di motivazione, posto che al proposito il giudice è tenuto soltanto ad indicare gli elementi che ritenga prevalenti nella valutazione e ad effettuarne un ragionevole bilanciamento.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in 500 euro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2004