Sentenza 7 ottobre 1999
Massime • 1
Il reato di frode in pubbliche forniture, per quanto riguarda la fornitura di opere, può consumarsi anche anticipatamente alla consegna dell'opera, quando la pubblica amministrazione abbia contestato alla parte, nel corso della esecuzione dell'opera, i vizi o le inadempienze contrattuali accertate. (Fattispecie in cui, nel corso della esecuzione dell'opera, era emerso che la stessa era stata realizzata con materiali aventi caratteristiche diverse e inferiori a quelle prescritte dal capitolato di appalto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1999, n. 12947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12947 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 07/10/1999
Dott. LUCIANO DI NOTO Consigliere SENTENZA
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere N. 1435
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO TRIFONE Consigliere N. 15940/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BU NN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 29.1.1999 della Corte d'appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Favalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Palermo con sentenza 29.1.1999 confermava la sentenza 3.2.1993 di condanna di BU NN alla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione e lire 3.000.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 356, aggravato ai sensi dell'art. 355, c. 2, n. 1, c.p.. Il BU, aggiudicatario di opere per il Comune di Marsala, secondo la contestazione aveva impiegato in un caso materiali lapidei aventi resistenza allo schiacciamento inferiore a quella prescritta dal capitolato di appalto, ed in un altro blocchi di calcarenite con capacità di resistenza inferiore a quella prevista nel contratto. Ricorre l'imputato dolendosi in primo luogo della violazione di legge in quanto la consumazione del reato non si era realizzata non essendo l'opera stata consegnata alla P.A. e comunque era carente l'elemento soggettivo del reato avendo egli informato il custode affinché riferisse al direttore dei lavori circa la diversità del materiale utilizzato. Lamenta inoltre la contraddittorietà della motivazione in ordine al momento consumativo del reato. Si duole infine della violazione di legge nel mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso non appaiono fondati, ad eccezione di quello concernente il bilanciamento delle attenuanti generiche con la circostanza aggravante ritenuta nella sentenza impugnata. Infatti, per la consumazione del reato, non è necessaria la consegna dell'opera finita, bensì è sufficiente che la prestazione non sia conforme alla fornitura dovuta già nel corso dell'esecuzione dell'opera stessa - così come correttamente rileva la decisione impugnata anche sulla base di specifici precedenti di questa sezione della Suprema Corte.
Il reato è, pacificamente, a consumazione anticipata come risulta dal dato letterale della norma incriminatrice secondo cui la frode (consistente nel "solvere aliud pro alio") si realizza nel momento della esecuzione del contratto, ossia nel corso del suo svolgimento, e non invece al momento della sua conclusione quando la pubblica amministrazione nel corso dell'esecuzione delle opere abbia contestato alla parte i vizi o le inadempienze contrattuali (Cass., sez. VI, 8.7.1983, Cantisani, RV 161.161). Quanto all'elemento soggettivo del reato stesso, a nulla rileva l'eventuale "autodenuncia" dell'utilizzo di materiali diversi da quelli pattuiti per la fornitura, peraltro in modi non formali e senza alcun impegno di sostituzione dei materiali non conformi al contratto stipulato con la pubblica amministrazione: tale dato, al contrario, attesta la consapevolezza della frode posta in essere. Per quanto concerne il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la circostanza aggravante di cui all'art. 355, n. 3, c.p., l'impugnata sentenza - a fronte di uno specifico motivo di gravame - si limita ad affermare che "non sussiste alcuna ragione specifica idonea a giustificare il richiesto giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, già ritenute equivalenti all'aggravante contestata". La motivazione sul punto è del tutto apparente, non fornendo la Corte territoriale alcun elemento valutativo, ma limitandosi ad un diniego apodittico. Per questa ragione la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo affinché riesamini la congruità o meno del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza limitatamente al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche alla aggravante contestata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999