Sentenza 22 maggio 1999
Massime • 1
Avverso le sentenze del conciliatore pronunciate secondo equità è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma Cost. per violazione delle norme costituzionali, dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia; pertanto è ammissibile il ricorso avverso la sentenza che, nel pronunciare sulla domanda attorea, non abbia preso in considerazione le difese del convenuto ne' fornito alcuna ragione dell'omesso esame, essendo in tal caso configurabile una violazione del principio costituzionale del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (nella specie il conciliatore aveva accolto la domanda omettendo di considerare i mezzi di prova offerti dal convenuto a fondamento delle proprie eccezioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/1999, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanna SCERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 2, presso lo studio dell'avvocato I. FIORE, difeso dagli avvocati MICHELE BORRELLI, SANDRO PERNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND. CORSO ITALIA 173 ERCOLANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell'avvocato M. PERONE, difeso dall'avvocato PIETRO GIANCONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 39/96 del Giudice conciliatore di ERCOLANO, depositata il 24/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/98 dal consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio dell'edificio sito in Ercolano, Corso d'Italia 173, chiese ed ottenne dal giudice conciliatore di Ercolano decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del condominio FO Carmine per oneri condominiali ordinari e straordinari.
L'ingiunto propose opposizione sostenendo - per quanto interessa al fini del presente giudizio - di nulla dovere al Condominio perché:
a) le quote condominiali ordinarie erano già state pagate;
b) le spese straordinarie non erano dovute perché le relative delibere erano nulle.
Il Condominio, costituitosi, chiese il rigetto dell'opposizione. Con sentenza 11-24/6/96, il conciliatore - rilevato che la corte d'appello di Napoli, decidendo su ricorso proposto da alcuni condomini avverso la delibera assembleare che aveva autorizzato la spesa per i lavori straordinari, aveva, con sentenza n. 1397/95 passata in giudicato, dichiarato valida la detta delibera - rigettò l'opposizione sul rilievo che le somme richieste dal Condominio erano dovute in forza della suddetta delibera, .
La sentenza è stata impugnata dal soccombente con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. basato su due censure. Il Condominio ha resistito con controricorso, col quale ha eccepito l'inammissibilità del gravame, in quanto proposto avverso sentenza del conciliatore pronunciata secondo equità. MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Sulla preliminare eccezione di inammissibilità del gravame, va ricordato che avverso le sentenze del conciliatore pronunziate secondo equità può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione per violazione di norme costituzionali, nonché per violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia (Cass.Sez.Un. 6794/91, Cass. 4331/95, 12373/96). Deve, pertanto, ritenersi ammissibile il ricorso con cui viene censurata la sentenza del conciliatore, il quale, nel pronunziare sulla domanda formulata dall'attore, non abbia preso in considerazione le difese del convenuto ne' fornito alcuna ragione dell'omesso esame, essendo in tal caso configurabile una violazione del diritto costituzionalmente garantito della difesa e del generale principio del contraddittorio (nella specie, il ricorrente ha appunto dedotto che il conciliatore aveva accolto la domanda di pagamento del Condominio omettendo di considerare i mezzi di prova offerti dall'opponente per dimostrare l'avvenuto pagamento di alcuni degli oneri a cui la domanda si riferiva).
II - Nel merito il ricorso è fondato.
Così come dedotto dai ricorrenti col primo motivo, il conciliatore ha accolto la domanda del Condominio, relativa ad oneri straordinari e ordinari, sulla base di una delibera che con precedente sentenza passata in giudicato era stata dichiarata valida. Ciò facendo, non solo non ha considerato che la detta delibera riguardava soltanto oneri straordinari, ma non ha in alcun modo considerato che - come la stessa sentenza riferisce - l'opponente aveva fornito mezzi di prova per dimostrare di aver estinto il debito relativo agli oneri ordinari.
In accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio al giudice di pace di Ercolano, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
III - Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui ripropone, con più genericà formulazione, la stessa censura proposta col primo motivo, resta assorbito, mentre è inammissibile nella restante parte, in quanto censura nel merito la decisione relativa agli oneri straordinari.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nel primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Ercolano.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 1999