Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2002, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE S027 97/02 REPUBBLICA ITALIANA IN N DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10255/1998 Presidente Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER FALCONE Consigliere Cron.6558 Dott. Giuseppe CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Aldo DI BLASI ul. Consigliere Ud. 29/11/2001 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Accertamento SENTENZA Indagini bancarie Autorizzazione sul ricorso proposto da: Riferibilità movimenti bancari CARETTO GALLERIE s.a.s. di G. ET in liquidazione, riconducibili concretamente al contribuente. in persona del suo liquidatore, con sede in Torino, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franzo Grande Stevens, Mario Napoli del Foro di Torino e Edoardo Pontecorvo del Foro di Roma, presso lo Studio del quale in Roma, Viale Carso, 77 è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, non costituita, intimata - 7 1 4 2 per la Cassazione della sentenza n.366/10/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino Sez.10, in data 02-12-1997, depositata il 10-02-1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
Udito l'Avv. Napoli per la società ricorrente;
udito, altresì, l'Avv. Criscuoli dell'Avvocatura Generale dello Stato per l'Amministrazione; Udito il Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avvisi di accertamento n. 94023077 e n.94023085, notificati il 3-05-1994, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Torino, sulla base delle risultanze di verifica effettuata da funzionari propri e dell'Ufficio IVA di Torino, trasfuse in p.v.c. notificato il 18-03-1994, rettificava il reddito di impresa della s.a.s. ET Gallerie di G. ET, con sede in Torino, quantificandolo, in L.6.895.080.000, per l'anno 1991, ed in L.7.543.796.000, per l'anno 1992. Con i medesimi atti venivano comminate le corrispondenti sanzioni. 2 Tali avvisi venivano impugnati dalla società innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, la quale, con decisione determinavan. 115/14/96, 1'imponibile ILOR IRPEF, per gli anni 1991 e 1992, rispettivamente, in L.2.719.395.000, ed in L.
2.945.453.000. La contribuente proponeva appello, lamentando l'eccessiva quantificazione dell'imponibile e denunciando le violazioni normative in cui era incorso l'Ufficio in fase di verifica e di accertamento, che, l'adita Commissione Tributaria Regionale di Torino, rigettava. Con ricorso, notificato il 9-06-1998, ed affidato a quattro mezzi, la società in epigrafe indicata, in liquidazione, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'intimata Amministrazione non si è costituita. Con memoria 23-11-2001, la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE س ك Con il primo mezzo la ricorrente, muove rilievo di incostituzionalità dell'art.32 comma I° del DPR n.600 del 29-09-1973, in relazione agli artt. 3 e 5 della Costituzione, deducendo che il criterio previsto dalla citata disposizione, sarebbe in palese contrasto con i 3 principi desumibili dalle richiamate norme, in materia di capacità contributiva. Con il secondo motivo, si denuncia violazione о falsa applicazione dell'art.32 comma 1° n.2 del DPR n.600 del 1973, nonché omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. violatoSi deduce che i giudici di appello avrebbero l'indicata disposizione, avendo ritenuto di doverla interpretare nel senso che, ai fini della quantificazione del reddito, i costi vadano aggiunti, e non sottratti, dai ricavi. Con la terza doglianza si prospetta la violazione о falsa applicazione dell'art.32 comma I ° n.2 del DPR n.600 del 1973, nonché omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ciò in relazione al fatto che 1'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto di potere effettuare indagini bancarie non solo nei confronti della società севи sottoposta а verifica, ma anche nei confronti dei singoli soci, senza il previo rilascio della prescritta autorizzazione. Con il quarto ed ultimo motivo, infine, viene colto un ulteriore profilo di doglianza con riferimento all'art. 32 comma I° n.7 del DPR n.600 del 1973, per 4 essere stati acquisiti ed utilizzati notizie e documenti bancari in assenza della prevista autorizzazione dell'Ispettore Compartimentale. In via preliminare, il Collegio ritiene di doversi fare carico della eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Procuratore Generale in sede di discussione, e basata sul presupposto del mancato deposito del provvedimento impugnato. Trattasi di rilievo infondato, giacchè l'esame della documentazione in atti ha consentito di verificare la tempestiva produzione in giudizio, da parte della ricorrente, di copia conforme della sentenza della C.T.R. di Torino n.366/10/97, resa in appello tra le parti, ed oggetto dell'impugnazione di legittimità. La questione di costituzionalità, sollevata con il primo mezzo, manifestamente inammissibile, non assumendo la stessa rilievo ai fini della definizione della vicenda processuale in esame. Infatti, dall'impugnata sentenza della C.T.R. si evince сева la circostanza che "i versamenti, costituenti ricavi, sono stati determinati dai primi giudici detraendo dal totale dei versamenti il costo di acquisto per il conseguimento dei medesimi, è stata l'identica somma sottratta dai prelevamenti, proprio in ossequio del principio della par condicio". 5 In sostanza, i giudici di appello hanno acclarato l'insussistenza del presupposto da cui muove il rilievo di incostituzionalità, avendo verificato che la sentenza di primo grado si era attenuta proprio ai principi desumibili dalle norme costituzionali, asseritamente violate. Ciò posto, e poiché, d'altronde, nel prospettare la questione, la ricorrente omette ogni riferimento alla cennata motivazione dell'impugnata decisione, e non esplicita le argomentazioni alla cui stregua, la stessa possa incidere sul giudizio, nonostante l'affermazione dei giudici di merito, secondo la quale la decisione di prime cure aveva determinato i ricavi, previa detrazione dei costi, afferenti le diverse operazioni, la verifica di rilevanza è a ritenersi negativa. Il secondo mezzo è privo di fondamento. Ciò si evince dalla parte motiva, anzi trascritta, dell'impugnata decisione. Dalla stessa, invero, si ricava che giudici di appello con valutazione in fatto, incensurabile in sede di legittimità, hanno accertato che la decisione di primo grado ha quantificato il maggior reddito, dopo avere sottratto dai ricavi, i costi, sicché è non ipotizzabile, né il denunciato vizio di legge, nei termini prospettati, e, neppure, la rilevata carenza di 6 motivazione, dal momento che i giudici di appello, danno contezza dell'iter decisionale seguito, evidenziando, con argomentazioni corrette sotto il profilo logico-giuridico, gli elementi utilizzati per ridurre "l'incidenza del costo ufficiale" al 12,5% circa "di quella del fatturato ufficiale". Peraltro, la censura è a ritenersi infondata, anche alla stregua del principio affermato da pregresse, condivise pronunce, (Cass. Sez. V n.8340 del 19-06- 2001) secondo cui "in tema di accertamento dei redditi, è illogica la ai fini delle imposte dirette, non presunzione fondata su bancariadocumentazione acquisita dall'Amministrazione, secondo le previsioni dell'art. 32 del DPR 29-09-1973 n.600, con le modifiche apportate dalla Legge 30-12-1991 n.413". Il terzo ed il quarto motivo, che, avuto riguardo all'ultima connessione, vanno trattati congiuntamente, sono, del pari, privi di fondamento. dall'accertamento in fatto, operato daiIn vero, the giudici di merito, è emerso che l'indagine bancaria è dall'Ispettorato Compartimentale stata autorizzata delle Tasse e II.DD., così come richiesto dall'art.32 comma I n.7 DPR n.600/73, ed ha avuto ad oggetto le movimentazioni bancarie relative alla società, ai soci accomandatari ed ai sigg. IA e UI ET, 7 figli dei soci, ritenuti alla stregua delle emergenze del redattop.v.c., dai funzionari notificatori, e delle valutazioni dei giudici di primo grado, esercenti l'attività sociale. E' stato, altresì, accertato che le operazioni di verifica sono state effettuate, previa autorizzazione della Procura della Repubblica, anche al domicilio privato dei soci accomandatari e dei loro figli IA e UI ET. Sulla base di tali elementi la C.T.R. ha ritenuto legittima l'indagine, effettuata anche con riferimento ai rapporti intrattenuti dalle Aziende Bancarie con i soci e quanti altri avevano agito ed impegnato il nome che, data la ed il patrimonio sociale, considerando natura della società e la circostanza che nessun conto risultava intestato direttamente alla stessa, per esserne, invece, titolari i singoli soci e le altre persone, che ne avevano avuto, in concreto, la rappresentanza, esplicando attività sociale, una interpretazione restrittiva della normativa di riferimento, nel senso prospettato dalla ricorrente, non era ragionevolmente prospettabile, giacchè ne sarebbe conseguito lo svuotamento della disposizione di legge in esame, stante l'impossibilità di effettuare le indagini bancarie, tutte le volte in cui i contribuenti 8 risultassero esercitare la loro attività in forma societaria. Tali considerazioni, del giudici dei appello, ad avviso del Collegio, sono pertinenti e condivisibili, trovando, peraltro, conforto nel fondamentale principio interpretativo, (art.12) secondo cui nell'applicare la legge le si deve attribuire il senso fatto palese dal significato proprio delle parole e dalla intenzione del legislatore, nonché nel superamento delle esigenze postulate dal regime autorizzatorio, non solo in quanto generale allarecessive, rispetto all'interesse scoperta e repressione dell'illecito tributario, ma, soprattutto, per essere stato, nel caso, accertato un sostanziale coinvolgimento nella società, dei soci accomandatari e dei loro figli UI e IA ET, che, esprimendosi in atti di concreta gestione sociale, ha fatto presumere una più ampia base societaria, e responsabilità illimitata e solidale, anche degli accomandanti ai sensi e per gli effetti dell'art.2320, comma 1° u.p. Cod. Civ.. In buona sostanza, avendo, nel caso in specie, l'Ufficio accertato, e la Commissione di merito ritenuto provata, la circostanza del sostanziale coinvolgimento nelle vicende societarie di tutti gli indagati, e l'inerenza delle movimentazioni bancarie, 9 registrate sui relativi conti, all'attività sociale, nessun effetto preclusivo dell'indagine era rinvenibile nel fatto che l'originaria autorizzazione riguardasse la società, dovendo la questione dell'intestazione dei conti ai singoli indagati, ritenersi superata, in relazione al caso concreto, dalla sostanziale imputabilità alla società delle posizioni creditorie ○ debitorie annotate sui conti. (Cass. Sez.V n.8826 del 28-06-2001; n.8457 del 21-06-2001; n.2435 del 19-02- 2001). A tanto consegue l'infondatezza del residuale profilo di doglianza, relativo all'acquisizione ed utilizzazione delle emergenze bancarie. E' evidente, infatti, che l'accertata legittimità dell'attività di indagine bancaria, per avere avuto ad oggetto, previa autorizzazione del competente Ispettorato, la movimentazione inerente conti riconducibili alla società contribuente, giustificava cifer l'acquisizione delle relative risultanze, e ne rendeva doveroso l'utilizzo nell'ambito del procedimento di accertamento, in corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 32 e 39 del DPR n.600/1973. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, ed avuto riguardo al valore ed alla natura della causa, si liquidano in 10 complessive L. 15.300.000, di cui L.15.000.000 per onorario, e L.300.000 per spese, oltre quelle prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente diL.15.300.000, alle spese processuali in ragione di per onorario,L.300.000 per spese e L.15.000.000 cui oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 29 novembre 2001. ΙIfPresidente aolini Dott. Il Consigliere delatore Estensore toninoскал Blasi Dott. IL CANCELLERECT Innocenzo Battista CANCELLERIA Z 6 FEB. 200ZDEPOSITATO Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 11