Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2016, n. 8186
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Sentenza 21 gennaio 2016

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In tema di tutela penale dei beni culturali, in caso di ordine di demolizione disposto dall'Autorità giudiziaria per una delle violazioni descritte dall'art. 169 D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, devono partecipare alla procedura esecutiva anche il Ministero per i Beni e le attività culturali e la Sovrintendenza competente per territorio, al fine di evitare che la rimozione degli effetti dell'illecito penale possa cagionare un pregiudizio al patrimonio culturale ed artistico, arrecandovi ulteriore danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2016, n. 8186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8186
    Data del deposito : 21 gennaio 2016

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