Sentenza 11 giugno 2003
Massime • 1
In tema di disciplina delle telecomunicazioni, integra il reato di cui all'art. 195 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (installazione di impianto senza concessione)l'installazione o la gestione di un impianto collocato in luogo diverso da quello oggetto di concessione, anche se nell'ambito dello stesso comune, ancorché di ridotte dimensioni, atteso che il citato art. 195 punisce chiunque installi o eserciti impianti di diffusione sonora o televisiva per i quali non si sia ottenuta la prescritta concessione senza prevedere alcuna esenzione per impianti localizzati nello stesso comune ove siano eventualmente ubicati altri impianti abilitati della stessa emittente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2003, n. 37501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37501 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Toriello Francesco Presidente
1. Dott. Onorato Pierluigi Consigliere
2. Dott. Tardino Vincenzo Consigliere
3. Dott. Piccialli Luigi Consigliere
4. Dott. Gentile Mario Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per:
CC RO, nato a [...] il [...], quale legale rappresentante di Telecapri s.p.a.;
avverso l'ordinanza resa il 9 dicembre 2002 dal Tribunale per il riesame di Napoli.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;
Udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 9 dicembre 2002 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato il decreto del 23 ottobre 2002 con cui il Gip dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un impianto di trasmissione dell'emittente Telecapri, ubicato in Quarto-Napoli, via Cupa Reginella n. 83.
Il Tribunale ha osservato che l'emittente Telecapri aveva acquistato dall'emittente TVA 64 alcuni impianti sintonizzati sui CH 48 UHF e CH 64 UHF;
che presso lo stabile sito in via Cupa Reginella 38 a Quarto-Napoli aveva installato un impianto ripetitore che trasmetteva sul canale 48 UHF;
che, essendo concessionaria per l'esercizio della diffusione radiotelevisiva, non risultava che la concessione si riferisse all'impianto suddetto, bensì a un impianto in Quarto, ma in diversa località (contrada Spinelli). Per conseguenza ricorreva il fumus del contestato reato di cui all'art. 195, comma terzo, DPR 156/1973. 2 - Il difensore di RO CC, legale rappresentante della Telecapri s.p.a., ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi a sostegno.
Col primo denuncia violazione dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione o motivazione apparente.
Sostiene che "contrada" è nozione più ampia di "via", perché è percorsa normalmente da più vie, sicché non era motivatamente accertato che l'impianto sequestrato di via Cupa Reginella fosse diverso da quello regolarmente denunciato di contrada Spinelli. Col secondo motivo il difensore denuncia violazione della norma incriminatrice (art. 195 cit.) o di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione di legge penale. Sostiene che viola la legge penale solo la trasmissione su frequenza diversa o da impianto localizzato in comune diverso rispetto a quelli previsti nella concessione, non già la trasmissione in impianto diverso localizzato nell'ambito di uno stesso piccolo comune, come quello di Quarto. Quest'ultima variazione, infatti, non incide sull'area servita, sicché configura solo un illecito amministrativo ex art.218 DPR 156/1973 e art. 31, commi 8-12, della legge 223/1990.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il primo motivo, nonostante il richiamo della lett. c) dell'art.606 cod. proc. pen., deduce in effetti un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata;
ed è come tale inammissibile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., che limita ai vizi di legittimità la possibilità di ricorrere per cassazione in materia di misure cautelari reali.
Giova peraltro aggiungere che nell'ordinanza impugnata non è ravvisabile alcun difetto di motivazione, giacché il Tribunale del riesame ha accertato, con argomenti logici e legittimi, che l'emittente Telecapri aveva installato l'impianto de quo in luogo comunque "diverso" da quello contemplato nella concessione: il che basta a integrare il fumus del reato ipotizzato.
4 - È infatti manifestamente infondata la tesi sostenuta col secondo motivo di ricorso.
Invero l'art. 195 del t.u. in materia di telecomunicazioni (D.P.R. 156/1973) punisce con la reclusione chiunque installa o esercita impianto di radiodiffusione sonora o televisiva per i quali non ha ottenuto la necessaria concessione (commi primo e terzo), senza prevedere alcuna esenzione per impianti localizzati nello stesso comune ove siano eventualmente ubicati altri impianti abilitati della stessa emittente.
Pertanto, l'installazione o gestione di un impianto diverso da quello contemplato nella concessione, anche se nella stessa area comunale ove è ubicato quest'ultimo, integra il reato di cui all'art. 195/3. E non già l'illecito amministrativo di cui all'art. 218 dello stesso testo unico, il quale punisce con sanzione amministrativa solo l'esercizio di impianti "per finalità o con modalità diverse da quelle indicate negli atti concessione", salvo che il fatto costituisca reato. A parte siffatta clausola di salvezza, è evidente che la gestione con "modalità diverse" è cosa ben diversa dalla gestione di un "impianto diverso" da quello indicato nell'atto di concessione.
5 - Il ricorso è quindi inammissibile. Consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna alle spese processuali, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, atteso che la proposizione del ricorso inammissibile non può ritenersi esente da colpa.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l'11 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 OTTOBRE 2003.