Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 38246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38246 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
38246-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
RG AN AR AR ALMA SIMONETTA COLELLA EMANUELE CERSOSIMO
-Presidente-
Sent. n. sez. 1588/2025 CC 18/09/2025 R.G.N. 20215/2025
FR RI
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR AJ nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/06/2025 del TRIBUNALE di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere FR RI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria inviata dall'Avv. CRISTIAN DI GIUSTO che, nel richiamarsi alle conclusioni del ricorso, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Trani ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di TE TI avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani il 6 maggio 2025 avente ad oggetto la somma di € 337.200,00, oltre ad oggetti di valore (4 pietre preziose e un bracciale), rinvenuti nella disponibilità dell'indagata, avendo ravvisato a suo carico il fumus commissi delicti ed il periculum in mora in ordine ai reati di cui all'art. 648 cod. pen..
2. Formulando il ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputata deduce violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 321 e 192, cod. proc. pen., nonché 240 e 648 cod. pen.. In particolare, si lamenta l'apparenza motivazionale, essendo state ignorate le considerazioni difensive in ordine al fumus boni iuris ed al periculum in mora. In relazione al primo aspetto, in particolare, non è sufficiente la mera postulazione dell'esistenza del reato in via astratta, dovendosi ancorare la decisione a ipotesi specifiche ed elementi concreti;
in aggiunta, e sempre in relazione al fumus, van contestate come congetturali (una sorta di "processo alle intenzioni", pg.6) le considerazioni adottate per sconfessare il valore probatorio e le risultanze desumibili dalla documentazione fornita dalla difesa a giustificazione della disponibilità del denaro sequestrato. Né si può sostenere che il rapporto con un nipote (tal MB) possa riverberarsi sulla anziana, in assenza di elementi significativi che leghino l'attività illecita in tesi svolta dal primo (ed i relativi guadagni) con la seconda, che non risulta coinvolta nel materiale intercettivo originato dalle indagini a carico del MB. In relazione al periculum in mora, si osserva che non è possibile ipotizzare il pericolo di dispersione di beni che sono di proprietà della KU stessa, che ha il pieno diritto di disporne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi su cui è incentrato. Innanzi tutto, viene dedotta la questione attinente al quantum di definizione del reato presupposto, necessario per ritener soddisfatto, in relazione al reato di riciclaggio contestato all'indagata, il parametro del fumus boni iuris. Si tratta di una questione nota in giurisprudenza, sviluppatasi nel tempo al fine di evitare che la mera detenzione di somme di denaro, per quanto rilevanti, sproporzionate rispetto alle condizioni del detentore, e magari detenute con modalità sospette, divenga sufficiente a causare la compressione di un diritto quale quello di proprietà che ha comunque rilievo costituzionale Per inquadrare in termini più ampi il tema, è opportuno ricordare che da un approccio giurisprudenziale per il quale, a soddisfare lo standard predetto, non era necessaria l'indicazione di uno specifico reato presupposto, essendo piuttosto sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario, desunto da uno o più indicatori, che facesse presumere la origine illecita del denaro, si è progressivamente passati
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a richiedere, seppure con accenti differenti, quanto meno la indicazione, sulla base di elementi concreti, di una ipotesi di reato, idonea ad escludere l'arbitraria ablazione delle somme 'sospette'.
2. Nel caso specifico, il tribunale ha valorizzato elementi ulteriori che appuntano verso un reato specifico, comune alle due 'sequestrate' (oltre alla KU, la SH, nella cui abitazione, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti - e sottoposti a vincolo oltre € 75.000, in aggiunta a minori importi in altre valute straniere). In particolare, si è evidenziata, oltre alle inusuali modalità di occultamento del denaro, la sostanziale inidoneità delle giustificazioni addotte in ordine alla origine del denaro, da un lato, e la contiguità espressa in intensi rapporti di frequentazione (pg. 2), tanto con la KU che con la SH ad un nipote, LI MB, sospettato di appartenere ad un sodalizio dedito al traffico di stupefacente, e per tale ragione ritenuto la fonte degli ingenti ed illeciti importi rinvenuti 'in affidamento' alle zie, evidentemente, per età e ruolo sociale meno 'esposte' del giovane schipetaro. Si tratta di considerazioni che superano certamente il giudizio di adeguatezza e che si sottraggono ad ogni critica di manifesta illogicità. Infatti, quanto alla assenza di giustificazione dell'origine degli oltre € 337.000,00, è del tutto pertinente il calcolo formulato (pg. 2) che dimostra come le 'fonti' lecite indicate dalla difesa (pensione di invalidità e fitti di appartamenti locati in Albania) coprano in astratto l'80% di quanto sequestrato, ma risulta incredibile la tesi, quod sine magno scelere dari nequit, che la donna negli ultimi quindici anni non abbia speso alcunché per mantenersi in Italia. In relazione poi all'origine del denaro dal nipote - che a sua volta dovrebbe pur giustificare la liceità di tanto ingente guadagno il Tribunale ha adeguatamente valorizzato - oltre alla assidua frequentazione delle due congiunte in casa delle quali sono stati rinvenuti i 'tesoretti' oculatamente occultati - la messa in vendita da parte di costui, sul sito di un socialmedia, di un quantitativo di preziosi corrispondente a quello sequestrato proprio alla KU, con un post di offerta immediatamente rimosso a seguito dell'esecuzione del sequestro, a conferma di una correlazione non casuale tra le due circostanze. In conclusione, da tali elementi risulta pienamente corroborata la sussistenza del fumus della ricettazione, da parte della zia, del provento illecito generato dal nipote attraverso il commercio di stupefacente. Quanto al prospettato periculum in mora, del tutto sufficiente ed adeguata appare la giustificazione addotta, rappresentata dalla volatilità dell'ingente somma
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in contanti, la cui dispersione ed ulteriore occultamento non richiederebbe alcuna formalità ne presenterebbe alcuna difficoltà, se lasciata nella disponibilità della indagata.
3. Per le suddette ragioni, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2025
Il Consigliere relatore
CO FL
Il Presidente
GI AN
CORTE
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SUFRENA
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 25 NOV. 2025 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
LA IA