Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10648 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
f REPUBBLICA ITALIANA MEDEL POOLO LIAN1 0 64 3/02 TE SUPREME DIC LAA ZI NE Oggetto Responsabilità ex art. SEZIONE TERZA CIVILE 2051 c.c. - caso fortuito - prova per presunzioni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: semplici R.G.N. 11586/99 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.28254 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 2189 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep. Ud.04/04/02 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. per diritu 4,55 sul ricorso proposto da: || 2:2 LUG 2002 SCALICI GAETANO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI IL CANCELLIERE LICINIO AGRIGENTO, CASSAZIONE, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BANCO DI SICILIA SPA, con sede in Palermo, in persona ANCELLERIA del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO BERNARDINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato RENATO DE GIACOMO, giusta 2002 delega in atti;
811 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 146/99 del Tribunale di PALERMO, Sezione I Civile, emessa il 06/11/98 e depositata il 19/01/99 (R.G. 2705/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Antonio BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 16.9.91 IC Gaetano, deducendo che in data 19.9.1989, trovandosi nell'agenzia 15 del Banco di Sicilia in Palermo, aveva riportato lesioni alla gamba sinistra urtando contro lo spigolo di un ta- volino posto al centro della sala e costituito da un ripiano in vetro trasparente incolore posto sopra un piedistallo, convenne in giudizio avanti il pretore di Palermo lo stesso Banco di Sicilia, per sentirlo con- dannare al risarcimento dei danni subiti. Costituitosi in giudizio, il Banco di Sicilia chie- deva il rigetto della domanda attrice in assenza di qualsivoglia grado di colpa ad esso addebitabile. Il giudice adito con sentenza n. 1857 del 5.10.84 rigettava la domanda attrice condannando l'attore alla 2 rifusione delle spese di lite, rilevando che la presun- zione di colpa risultava superata dal comportamento ne- gligente del terzo danneggiato. Sull'appello proposto dallo IC il tribunale di Palermo ha confermato la sentenza impugnata. Ricorre per la cassazione della decisione lo stesso IC esponendo quattro motivi. Resiste con controricorso il Banco di Sicilia con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DEL RICORSO Con il primo motivo di ricorso si denuncia viola- zione dell'art. 2051 c.c. e si sostiene che la presun- zione di responsabilità a carico del custode non è sta- ta vinta con la prova liberatoria del caso fortuito, i- vi compreso il fatto del danneggiato, che il Banco di Sicilia avrebbe dovuto fornire e non ha fornito. Con il secondo motivo si denuncia falsa applicazio- ne dell'art. 2697 C.C. e si sostiene che le circostanze di fatto poste a fondamento del fatto del danneggiato nella sentenza impugnata contrastano con quelle risul- tanti dagli elementi di prova forniti in processo, evi- denzianti che il ripiano in vetro non era visibile. Con il terzo motivo si denuncia la contraddittorie- tà della motivazione nel punto in cui la sentenza impu- gnata ha ritenuto disattento il comportamento del dan- 3 neggiato, desumendolo, a contrario, dalle cautele adot- tate dal Banco che aveva in custodia il tavolo e si so- stiene, invece, che non si rinvengono elementi da cui possa desumersi un atteggiamento colpevole del danneg- giato. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 91 cpc in ordine alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giu- dizio di merito e si sostiene che, per quella che era la motivazione adottata dal giudice di appello, le spe- se di lite avrebbero dovuto essere, quanto meno, com- pensate. I primi tre motivi possono essere esaminati con- giuntamente attenendo tutt'e tre al tema della respon- sabilità, anche se il primo dei medesimi si sostanzia in una mera affermazione di principio perché non soste- nuta da specifiche ragioni di critica. Non sono condivisibili le critiche mosse alla sen- tenza impugnata specificamente con il secondo e terzo motivo di ricorso, perché il giudice d'appello, dopo l'enunciazione del principio di diritto, secondo cui il concetto di caso fortuito è comprensivo anche del fatto del terzo della colpa esclusiva del danneggiato, ha escluso che nel caso in esame, sarebbe stato eluso l'onere probatorio del caso fortuito ed ha condiviso il 4 ragionamento seguito dal pretore al fini di addivenire alla prova del fatto del terzo, lasciando chiaramente intendere che tale prova ben può essere desunta per presunzione sulla base di elementi "1 contrario" com- provanti che quella situazione a carattere generale, costituita dalla presenza del tavolo nella sala del Banco, non ha influito nella determinazione dell'evento. Ben vero, la presunzione legale, valevole fino a prova contraria, ben può essere vinta con presunzione di segno opposto, perchè nessun divieto è posto dalla legge alla ammissibilità della prova per presunzione al fine di contrastare una presunzione legale (Cass. civ. 85/3271). In tale ipotesi sarà compito del giudice valutare se prevale la presunzione legale, fondata su presunzio- ne a carattere generale, ovvero quella di segno oppo- sto, desumibile da circostanze di fatto che dimostrano che quella situazione di carattere generale, che è a fondamento della presunzione legale, non ha influito nella determinazione dell'evento. Alla luce dell'enunciato principio trova, quindi, giustificazione il ragionamento seguito dal giudice di appello allorchè ha condiviso il processo logico giuri- dico seguito dal giudice di prime cure nell'escludere 5 ---- la responsabilità del custode, considerando che il com- pendio di elementi offerti in proposito, quali la natu- ra della cosa in sé, le cautele da adottare, la stessa collocazione della cosa in un ambiente della sala di- stinto dai luoghi di transito, lascia intendere che l'evento dannoso si è verificato per disattenzione del danneggiato. Ne consegue il rigetto del ricorso, e la compensa- zione fra le parti delle spese del giudizio di cassa- zione ricorrendone giusti motivi.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. 1097/29,11 156T 60,66 Così deciso in Roma addì 4.4.2002. OT. 143,77 I PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. مال шло CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Dott.s Depositata in Cancelleria 22.07.02 Oggi, IL CANCELLIER Dott.ssa Maria Aveilo NOMA 2 447791 27 6