Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2003, n. 10451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10451 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
1 045 1 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I LIAN LA CORTE SUPREM A D Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE D'OVERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12959/00 Presidente Dott. ON VELLA Cron. 23321 Consigliere Dott.Antonino ELEFANTE Rep.2433 Consigliere GOLDONI Dott. Umberto Rel. Consigliere Ud.31/01/03 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere - Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC ZO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato MICHELE MASSIMO FERMANELLI, difeso MUSCI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EN AL;
- intimata avvers0 la sentenza n. 870/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 19/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2003 udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanna 184 -1- SCHERILLO;
udito il P.M. Generale Dott. il rigetto del in persona del Sostituto Procuratore CE MARINELLI, che ha concluso per 1 ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CE AR convenne in giudizio, davanti al RE di AN (sez.dist. di Corato), LB AR per sentirla condannare al pagamento di lire 41.700.000 a titolo di corrispettivo di lavori di bonifica e sistemazione da lui eseguiti su un fondo della convenuta. Con sentenza 24/6/97, pronunziata nella contumacia della AR, il RE accolse la domanda. La decisione venne riformata dal Tribunale di AN che, con sentenza 19/7/99, accogliendo il gravame proposto dalla soccombente, rigettò la domanda dello AR. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidando il mezzo ad un solo motivo di censura. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso si denunciano vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt.2222 e 2225 c.c. per avere la sentenza ritenuto non provata la legittimazione passiva della AR, senza considerare che costei, in base alle circostanze accertate in causa, risultava essere stata l'effettiva committente dei lavori eseguiti dal ricorrente. La prova testimoniale aveva infatti evidenziato che i lavori avevano riguardato proprio il fondo della AR, e che costei ne aveva seguito l'esecuzione sia di persona sia tramite il proprio marito, BO ON. In tal modo, secondo il ricorrente, era risultata confermata l'esistenza del contratto d'opera contenuto nella scrittura privata da lui prodotta in giudizio, la quale, pur essendo stata disconosciuta dalla AR, conservava valenza probatoria essendo stata sottoscritta anche dal BO. La censura va disattesa. Il giudice d'appello ha rigettato la domanda perché ha ritenuto che lo AR, su cui incombeva l'onere probatorio, non aveva dimostrato la titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio della parte che aveva convenuto in giudizio, e cioè la AR. Non costituiva prova in tal senso la scrittura privata da lui prodotta in giudizio non solo perché la AR, convenuta dallo AR quale committente, aveva disconosciuto la firma apposta al documento, e non era stata chiesta la verificazione, ma perché neppure gli altri elementi risultanti dalla scrittura né quelli emersi dalla prova testimoniale, inducevano a ritenere la donna parte del . 2 contratto. Il documento, infatti, non solo era privo di data, ma attestava un contratto non del tutto corrispondente a quello dedotto in giudizio;
inoltre, la prova testimoniale aveva dimostrato soltanto l'esecuzione dei lavori, non già che era stata la AR ad ordinarli;
infine, il fatto che i lavori fossero stati seguiti dalla AR e dal marito, non significava necessariamente che era stata la AR ad ordinarli né che il marito agisse per conto della moglie. Trattasi di una motivazione più che congrua, immune da vizi logici e giuridici, non scalfita dai rilievi del ricorrente, i quali si concretano in una diversa prospettazione del merito della causa che non è ammissibile in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, va respinto. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese, non avendo l'intimata svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 31 gennaio 2003 L'estensore Il presidente Auſan Villy fran telleние IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA LUG. 2003 IL CANCELLEMECT 2 - Roma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso Entrate di Roma 2 l'Agenzia delle Versate serie 8. i 1.5.6 .2013... € IL FUNZIONARIO