Sentenza 9 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12039 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
1 2039 /03 Aula 'B' NNE DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - SCIARELLI - Presidente R.G. N. 7216/01 Dott. Guglielmo 1 Rel. Consigliere Cron. 25921 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.15/04/03 " AMOROSO Consigliere Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A SERRANTI 49, presso lo studio dell'avvocato FIORE TARTAGLIA, rappresentata e difesa ANGELO dall'avvocato FABIO LANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 2003 2281 CERIONI, GIOVANNA BIONDI, PILERIO SPADAFORA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 37/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 17/04/00 R.G.N. 281/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso ed assorbiti gli altri. . -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Benevento del 1/9/97 RA IS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Benevento, con la quale era stata rigettata la sua domanda nei confronti dell'INPS per la corresponsione della indennità di maternità. L'INPS contrastava il gravame ed il Tribunale lo rigettava, sul rilievo che non sussistevano le condizioni per la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 CPC, in attesa della definizione dell'altro giudizio, intrapreso dalla medesima ricorrente ed ancora pendente, per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, in quanto la prova di tale rapporto doveva essere data nel presente giudizio, trattandosi di uno dei due presupposti della domanda, 5 assieme all'altro della iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. La prova del rapporto non poteva desumersi soltanto da un eventuale provvedimento favorevole della apposita Commissione Provinciale, essendo questo un fatto da tenere in debita considerazione, ma che poteva anche essere eventualmente disapplicato se discordante dalle risultanze processuali. La prova del rapporto di lavoro subordinato doveva essere data nelle forme ordinarie e quindi doveva essere dimostrato il versamento del corrispettivo, la sussistenza della sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro ed il suo controllo, l'orario e le modalità di versamento della retribuzione. Nessuna prova aveva fornito l'attrice e quindi l'appello doveva essere rigettato e la sentenza confermata. 1 Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la RA, fondato su cinque motivi. L'INPS ha depositato solo procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione delle leggi n. 1204 del 30/12/71 e n. 1026 del 25/11/76, deduce la ricorrente che ai fini della erogazione della indennità di maternità le lavoratrici agricole non devono provare l'esistenza del rapporto di lavoro, ma solo il possesso della qualifica di bracciante agricola, comprovata con l'iscrizione negli elenchi nominativi a norma dell'art. 13 L. n. 1026 del 1976. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 421 CPC, deduce la ricorrente che il Tribunale ha erroneamente disatteso la richiesta di informazioni con l'utilizzo dei poteri conferiti dalla legge: il sistema dell'accertamento amministrativo in tema di contributi agricoli non preclude al giudice la facoltà di chiedere informazione alla P. A. al fine di valutare la regolarità dell'atto amministrativo che è stato invece disapplicato. Lamentando, col terzo motivo, violazione della L. n. 1204/71, deduce la ricorrente che l'iscrizione della lavoratrice agricola negli elenchi nominativi, per 51 giornate nell'anno precedente a quello in cui viene proposta la domanda, costituisce condizione per il godimento dell'indennità economica di maternità; gli effetti della iscrizione possono anche essere anticipati con l'esibizione del certificato d'urgenza rilasciato dal servizio per gli elenchi nominativi. "In tale 2 sistema normativo ....l'iscrizione negli elenchi o la certificazione sostitutiva non attengono alla fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni ... il quale sorge in conseguenza della situazione di lavoro subordinato, ma si giustificano con la funzione specifica di favorire la prova della sussistenza di un tale diritto". Nel caso di specie, pur in presenza della iscrizione negli elenchi la domanda è stata ingiustamente respinta. L'iscrizione costituisce lo status di lavoratore agricolo ed ha valore di prova legale circa il contenuto degli accertamenti effettuati dalla P. A.. In punto di fatto la ricorrente vive in luogo separato dal datore di lavoro, non ha mai svolto lavori domestici, avendo l'azienda agricola la necessità, per la sua ampiezza, di assumere braccianti agricoli, per cui ingiustificato è il rigetto della sua domanda. Lamentando, col quarto motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 295 CPC ed erronea motivazione, deduce la ricorrente che il secondo giudizio (che è ancora in corso) è stato proposto successivamente, a seguito della cancellazione dagli elenchi anagrafici ed ha per oggetto la reiscrizione. Sussistono quindi gli estremi per la sospensione del presente processo ex art. 295 CPC, trattandosi di controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Al momento della proposizione della presente lite non vi era necessità di fornire la prova del rapporto di lavoro subordinato, perché la fase amministrativa della iscrizione si era conclusa favorevolmente;
in conseguenza della cancellazione è sorta l'esigenza di instaurare l'altro giudizio che è ancora in corso ed è pregiudiziale rispetto al presente. 3 Lamentando, col quinto motivo, violazione degli art. 7, 15, 17 D. L. n. 7 3/2/70 e della di conversione n. 83 del 1970, deduce la ricorrente che insufficiente e contraddittoria è la motivazione, in quanto il diritto alle prestazioni nasce non con l'iscrizione negli elenchi anagrafici, ma direttamente dalla legge quando si verificano le condizioni da essa stabilite (prestazione di lavoro subordinato per almeno 51 giornate); ne deriva che nel caso di contestazione del diritto la decisione deve “basarsi sugli atti amministrativi, che al momento della lite erano favorevoli alla odierna ricorrente". La soluzione adottata dal legislatore tiene conto della difficoltà di prova del lavoro subordinato in agricoltura, spesso frazionato in una pluralità di rapporti;
i provvedimenti di iscrizione hanno natura di accertamento costitutivo, con la conseguenza che l'INPS per negare la prestazione doveva provare o la cancellazione dagli elenchi, o l'insussistenza della prestazione lavorativa. La cancellazione dagli elenchi è successiva alla instaurazione delle presente lite e quindi evidente è la violazione dell'art. 295 CPC. Il ricorso è infondato. I cinque motivi vanno trattati congiuntamente, perché sono aspetti della medesima censura. Si osserva in proposito che la questione relativa alla valenza da attribuire alla iscrizione negli elenchi anagrafici ed alla prova del rapporto di lavoro in agricoltura, in caso di contestazione, ha formato oggetto di un contrasto di giurisprudenza che è stato composto dalle Sezioni Unite della Corte con sentenza n. 1133 del 26/10/00. In quella sede è stato affermato il principio di 4 diritto, secondo cui “con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una fattispecie complessa, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24/9/40 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni, o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D. Lgs 9/4/46 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in 髯 giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che attesti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori) gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice di merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto al pubblico funzionario e della 5 : veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa". Hanno chiarito, in particolare, le Sezioni Unite che dal punto di vista dottrinario il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di una attivita' di lavoro, subordinata o autonoma, svolta da un determinato soggetto: l'attivita' lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto. Si aggiunge dalla medesima dottrina, peraltro, che per la nascita del rapporto talvolta la legge pretende la presenza di ulteriori presupposti, come avviene quando sono richiesti o l'iscrizione dell'interessato in determinati albi o registri o il trovarsi un soggetto in un particolare rapporto familiare con colui che svolge l'attivita': in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale e' subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento fondamentale (lo svolgimento di una attivita' lavorativa), anche di altri elementi, anch'essi necessari. Quando ricorrono tutti questi presupposti e, inoltre, nel momento in cui si verifica l'evento protetto, l'ente e' obbligato ad erogare la prestazione prevista dalla legge. Il che significa che l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, e' condizionato dall'esistenza o dell'unico presupposto - lo svolgimento di un'attivita' di lavoro, autonoma o subordinata - o di tutti presupposti previsti dalla legge, il primo dei quali, la prestazione 6 lavorativa, rimane l'elemento essenziale per il sorgere della complessa fattispecie. Il principio della automaticità delle prestazioni non risulta in questo caso limitato dato che, qualora dalla legge sia prevista, per il sorgere del rapporto assicurativo, una fattispecie complessa, al principio in questione deve farsi riferimento ogni qualvolta vengano in essere tutti gli elementi che compongono la fattispecie e non solo quello costituito dallo svolgimento dell'attivita' lavorativa. Tutti questi principi debbono essere applicati alla materia che forma oggetto del presente giudizio. Va, al riguardo, chiarito che, in base al tenore letterale delle norme di cui agli artt. 3 e 4 d.lgs.lgt. 9 aprile 1946 n. 212 (confermate dalle disposizioni di legge successivamente emanate) e alla relativa ratio - $ J fondata sulla peculiarita' che contraddistingue il tipo di attivita' lavorativa svolta dai lavoratori a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il piu' delle volte esercitata, nell'anno, alle dipendenze di una pluralita' di datori di lavoro il diritto alle prestazioni - previdenziali sorge per effetto dello svolgimento di tale attivita' per un numero minimo di giornate nell'anno, certificata dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949. E si deve, quindi, affermare che le prestazioni non possono essere erogate qualora l'interessato non possa subito dimostrare l'esistenza della condizione relativa alla iscrizione negli elenchi (o al possesso dell'equipollente certificato), in tale limitato senso, e cioe' qualificando l'iscrizione come una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha 7 efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela. Applicando questi principi sul piano probatorio va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, c.p.c., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte. Pertanto, il lavoratore, che domanda l'erogazione della prestazione previdenziale, deve dimostrare di avere esercitato un'attivita' di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita o mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi o mediante il certificato d'urgenza sostitutivo (senza che, com'e' ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice). L'iscrizione negli elenchi o il certificato, infatti, come e' stato sopra chiarito in base ai rilievi esposti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 483 del 1995, hanno la funzione di rendere certa la qualita' di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi. Tanto il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi quanto il certificato d'urgenza sostitutivo non integrano, peraltro, una prova legale salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti costituendo gli stessi, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere 8 liberamente valutata dal giudice. Ne deriva che l'ente previdenziale, quando eccepisce l'inesistenza o dell'attivita' lavorativa o del vincolo della subordinazione rectius, quando contesta l'esistenza di tali elementi, non integrando la contestazione una eccezione vera e propria - ha a sua volta l'onere di fornire, con qualsiasi mezzo, la suddetta prova contraria, cui l'interessato puo' replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova (che si rivelano indispensabili qualora la contestazione verta sulla non esistente presunzione di onerosita' del rapporto determinata da un vincolo di parentela o di coniugio o di affinita' con il datore di lavoro); con l'ulteriore conseguenza che, se la prova contraria viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi, l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Il Collegio non ha motivo di discostarsi da questi principi e quindi il ricorso va rigettato, in quanto il Tribunale ha affermando correttamente che tutta la prova, pro e contro, deve essere data nel presente giudizio. Vanno quindi rigettati i primi tre motivi, fondati sull'erroneo presupposto che la prova del rapporto di lavoro non deve essere data nel presente giudizio. In ordine al quarto motivo si rileva che infondata è la tesi del ricorrente sulla necessità di sospensione del presente giudizio ai sensi 9 dell'art. 295 CPC, in attesa dalla della decisione dell'altro pendente davanti al medesimo giudice e fra le stesse parti per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato e quindi del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici;
fra i due giudizi infatti non vi è rapporto di pregiudizialità, ma di semplice continenza avendo il secondo giudizio come oggetto l'accertamento del principale dei presupposti per l'erogazione della prestazione chiesta nella presente causa. La parte quindi avrebbe dovuto, quanto meno, chiedere la riunione dei due giudizi. Né sussiste infine il vizio di insufficienza della motivazione, che pure è stato dedotto col quinto motivo, in quanto nel corso del processo vi è stata la cancellazione della ricorrente dagli elenchi A anagrafici e quindi è venuto meno l'unico elemento sul quale Tribunale avrebbe potuto fare una valutazione globale e comparativa di tutti gli elementi acquisiti al processo, sulla base dei principi di diritto sopra enunciati: venuto meno tale elemento non c'era più niente da valutare. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere on ordine alle spese. Roma 15 aprile 2003 IL CONSIGIERE EST. IL PRESIDENTE FranceFrancesco Marionan. G ubi Iul IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A oggi = 9 AGO/2003 M 10 E RB E H BANCELLIEREN R O C