Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/1998, n. 1093
CASS
Sentenza 24 marzo 1998

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L'esclusione dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431 è limitato sul piano temporale e non va esteso oltre le previsioni letterali di legge, sicché le zone di espansione edilizia di cui agli strumenti urbanistici comunali, ancorché parzialmente edificate, sono soggette a controllo paesaggistico per le ulteriori modificazioni, qualora non siano state incluse in un piano pluriennale di attuazione vigente al momento dell'entrata in vigore della legge Galasso.

L'omesso rilascio dell'autorizzazione ai fini paesaggistici richiesta dall'art 25 del regolamento di attuazione della legge 1497 del 1939 costituisce una mera irregolarità procedimentale che non rende illegittima la concessione edilizia, ma impedisce che i lavori possano essere iniziati senza avere ottenuto detta autorizzazione; con l'ulteriore conseguenza che la esecuzione degli stessi configura i reati urbanistici e paesaggistici di cui agli art. 20 lett. c) legge 47 del 1985 e 1 sexies legge 431 del 1985.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/1998, n. 1093
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1093
    Data del deposito : 24 marzo 1998

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