Sentenza 24 marzo 1998
Massime • 2
L'esclusione dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431 è limitato sul piano temporale e non va esteso oltre le previsioni letterali di legge, sicché le zone di espansione edilizia di cui agli strumenti urbanistici comunali, ancorché parzialmente edificate, sono soggette a controllo paesaggistico per le ulteriori modificazioni, qualora non siano state incluse in un piano pluriennale di attuazione vigente al momento dell'entrata in vigore della legge Galasso.
L'omesso rilascio dell'autorizzazione ai fini paesaggistici richiesta dall'art 25 del regolamento di attuazione della legge 1497 del 1939 costituisce una mera irregolarità procedimentale che non rende illegittima la concessione edilizia, ma impedisce che i lavori possano essere iniziati senza avere ottenuto detta autorizzazione; con l'ulteriore conseguenza che la esecuzione degli stessi configura i reati urbanistici e paesaggistici di cui agli art. 20 lett. c) legge 47 del 1985 e 1 sexies legge 431 del 1985.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/1998, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio dott. Pietro Giammanco Presidente del 24.03.1998
1. dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. N.1093
3. dott. Claudia Squassoni Consigliere REGISTRO GENERALE
4. dott. Franco Novarese Consigliere N.46724/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IF RI, nato a [...] il [...], indagato per i reati di cui all'art. 1 sexies legge n. 431/1985; art.20 lett. c) legge n.47/1985; 734 cod. pen., avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone del 22.10.1997 che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto emesso dal GIP presso la Pretura circondariale di Crotone in data 31.10.1997 con cui è stato disposto il sequestro preventivo del manufatto edilizio plurifamiliare di cui alla concessione n. 61/nc del Comune di Crotone (lottizzazione San Giorgio);
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M., nella persona del P.G., dr. Luigi Ciampoli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv, RI Garofalo, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con ordinanza in data 22.10.1997 il Tribunale di Crotone rigettava l'istanza di riesame proposta da IF RI (indagato per avere edificato entro i 150 metri dalla riva del fiume Esaro senza avere preventivamente ottenuto dalla Giunta Regionale il prescritto nulla osta paesaggistico e per avere distrutto o alterato la bellezza naturale dei luoghi) avverso il decreto con cui il GIP presso la Pretura aveva disposto il sequestro preventivo del manufatto edilizio plurifamiliare di cui alla concessione n. 61/nc del Comune di Crotone.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando:
1. violazione degli art. 1 sexies legge n. 431/1985 e 20 lett. c) legge n. 47/1985 poiché il Tribunale aveva "completamente disatteso le molteplici argomentazioni difensive", di cui all'istanza di riesame ed alla memoria difensiva costituenti parte integrante del ricorso, sulla base di posizioni pregiudiziali e ... alla stregua di una interpretazione delle norme disciplinanti la materia, assolutamente incongrua, del tutto illogica e contraddittoria...con assoluta inosservanza di sistematicità dell'iter logico- giustificativo seguito" sul punto della ritenuta vigenza del vincolo paesaggistico.
La norma afferma che il vincolo paesaggistico noti si applica nelle zone edificatorie diverse dalla A e dalla B quando siano comprese in un piano pluriennale di attuazione senza fare distinzione alcuna, sicché la sussistenza del vincolo deve essere esclusa quando sia operativo un PPA del quale è consentito, alla scadenza, il rinnovo;
2. violazione dell'art. 321 c.p.p. perché la Regione Calabria, cui era stato richiesto il parere, aveva comunicato, in riferimento al piano di lottizzazione che l'autorizzazione paesaggistica non era necessaria noti risultando i suoli interessati dalle leggi n. 1497/1939 e 431/1985, sicché doveva esser riconosciuta la sua buona fede avendo egli fatto affidamento sulle indicazioni provenienti dall'ufficio competente al rilascio del nulla osta. Chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. Il ricorso è infondato.
Va, anzitutto, rilevato che il richiamo ad argomentazioni difensive esposte nell'istanza di riesame e nella memoria presentata nel relativo giudi7 o non è idoneo a costituire specifici motivi di doglianza.
L'impugnazione è il presupposto necessario, nella completezza dei requisiti prescritti, per la devoluzione del processo al giudice superiore e deve, con l'enunciazione dei motivi, rispettare il requisito della specificità quale condizione imprescindibile per la sua ammissibilità.
Pertanto non sono ammissibili le censure proposte dal IF col semplice richiamo dei motivi dedotti in altra fase del giudizio, mentre devono essere esaminati soltanto i motivi specifici relativi alla esclusione del vincolo paesaggistico in presenza di piani pluriennali di attuazione ed all'insussistenza del reato per difetto dell'elemento psicologico.
I vincoli paesaggistici di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n.431/1985 sono esclusi, in virtù del successivo secondo comma, con riferimento alle zone omogenee A e B (centri storici e totalmente o parzialmente edificati) di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Tale esclusione concerne anche le altre zone elencate nel menzionato decreto, qualora siano "delimitate" negli strumenti urbanistici e nelle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione. In quest'ultima catalogazione vanno annoverati tutti quei piani che diano completa esecutività alle previsioni di massima contenute in strumenti che tale carattere non abbiano.
Ragioni di ordine letterale, logico e sistematico, già enunciate nella sentenza di questa Sezione del 21.01.1997, Volpe, impongono di intendere la norma nel senso che i PPA, riferiti a zone già delimitate, devono essere stati approvati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 431.
Essi si pongono, quindi, in rapporto di eccezione rispetto alla regola generale dell'operatività del vincolo e devono essere interpretati restrittivamente.
Il legislatore, introducendo un vincolo paesaggistico generalizzato per vaste porzioni del territorio, definite in termini generali ed astratti, ha contemperato le esigenze ambientalistiche con quelle edificatorie rendendo inoperante il vincolo nelle situazioni in cui ricorreva la programmata ed attuale possibilità di edificare, stante il richiamo ai piani pluriennali di attuazione, sicché non può derogarsi al vincolo per i PPA successivamente intervenuti, i quali non si pongano in rapporto di stretta continuità con l'attuazione di programmi edificatori già in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge c.d. Galasso.
Pertanto, se, alla scadenza del piano, il suo rinnovo è configurabile soltanto nei limiti dell'accennato rapporto, in ogni caso in cui sia adottato uno strumento urbanistico attuativo successivamente all'entrata in vigore della legge citata, opera la disciplina vincolistica posta da una legge statale che non può essere elusa con un provvedimento amministrativo.
Va, quindi, ribadito che "l'esclusione del vincolo paesaggistico di cui all'art.1 legge 431/1985 è limitato sul piano temporale e non va esteso oltre le previsioni letterali di legge, sicché le zone di espansione edilizia (zona C ed altre), di cui agli strumenti urbanistici comunali, ancorché parzialmente edificate, sono soggette a controllo paesaggistico per le ulteriori modificazioni, qualora non siano state incluse in un PPA vigente al momento dell'entrata in vigore della legge Galasso".
Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto l'operatività del vincolo paesaggistico con riferimento all'edificazione effettuata dal ricorrente nella fascia di 150 metri dalla riva del fiume Esaro inserito nell'elenco provinciale delle acque pubbliche, ricadendo il manufatto in una zona inserita in un PPA adottato successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge.
Costituendo, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, l'autorizzazione paesaggistica un provvedimento autonomo rispetto alla concessione edilizia, il rapporto tra i due provvedimenti va considerato sotto il profilo della condizione di efficacia nel senso che la concessione edilizia diviene efficace dopo il rilascio della suddetta autorizzazione.
Pertanto va riaffermato il principio secondo cui "l'omesso rilascio dell'autorizzazione ai fini paesaggistici richiesta dall'art. 25 del Regolamento di attuazione della legge n. 1497/1939 costituisce una mera irregolarità procedimentale che non rende illegittima la concessione edilizia, ma impedisce che i lavori possano essere iniziati senza avere ottenuto detta autorizzazione con l'ulteriore conseguenza dell'esecuzione degli stessi in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione paesaggistica, sicché sono configurabili i reati urbanistici e paesaggistici di cui all'art. 20 lett. C legge n. 47/1985 ed 1 sexies n. 431/1985" (Cass. Sez. III, 5.05.1995, Scalia;
14.11.1995, Loi;
21.01.1997, Volpe). È infondato anche il secondo motivo, vertente sulla mancanza dell'elemento psicologico del reato scaturente dall'incertezza circa l'interpretazione della complessa normativa e dalle distorte informazioni rese dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, essendo stato esattamente rilevato che, attesa la finalità del sequestro preventivo di impedire la prosecuzione del reato edilizio, tale elemento noti può essere esaminato in sede cautelare.
In tale sede, infatti, vi è impossibilità di espletare un'indagine approfondita sull'asserita carenza di colpevolezza, neppure se dedotta come desumibile ictu oculi (Cass. S.U. n. 4 del 25.03.1993, Gifuni).
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1998