Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2004, n. 12669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12669 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/02/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 188
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 026824/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IR FA N. IL 31/07/1971;
avverso ORDINANZA del 19/05/2003 GIP TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
lette le conclusioni del P.G. di rigetto.
RITENUTO
1 - Il Gip di Firenze ha convalidato l'arresto di PI TO in flagranza di reato di lesioni con arma, commesso il 16.5.03 intorno alle ore 14, ed evasione da luogo di arresti domiciliari (e ne ha poi disposto contestualmente la custodia in carcere). L'indagato si era recato al SERT per assumere un medicinale, senza previo permesso, ma sostenendone poi la necessità. Appena uscitone, nelle vicinanze aveva avuto uno scontro con il precedente convivente della donna che era con lui. La polizia giudiziaria era intervenuta alle ore 14.11 sul luogo del ferimento e, sulla descrizione operata dal ferito che lo denominava "Fabio", indotto che poteva trattarsi di PI si recava nel luogo di abitazione ove era agli arresti e conviveva con una donna, traendolo in arresto alle ore 15, dopo che lo stesso indagato faceva rinvenire il manico del coltello usato, che si era spezzato al momento dei fatti.
Con il ricorso si denuncia a) violazione dell'art. 382 c.p.p., perché nella specie mancherebbe la quasi flagranza (non vi sarebbe "contiguita" tra il fatto e l'arresto) e b) violazione dell'art. 385 c.p. perché PI doveva ritenersi scriminato dal reato di evasione per aver agito in istato di necessità.
2 - Il 1^ motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Perché vi sia quasi flagranza del reato, al di là del dato temporale, è necessario che l'inseguimento tragga origine dal collegamento diretto ed inequivoco delle tracce del reato con la persona dell'indagato da parte della stessa polizia giudiziaria (Cass. sez. 6^, n. 6642/97, PM in proc. Palmarini, CED rv. 207085; sez. 5^, 3032/9, Carrozzino, 214473).
Nella specie questo è escluso perché, secondo l'ordinanza, la P.G. intervenuta dopo la commissione del reato, in assenza di elementi che la conducessero, senza bisogno di mediazioni all'autore del fatto, ha ritenuto che egli potesse identificarsi in PI esclusivamente a misura di indicazioni fornitele dall'offeso (si tratta in sostanza di una denuncia), e perché il corpo di reato le è stato fatto rintracciare dallo stesso indagato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza di convalida dell'arresto del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004