Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2001, n. 5856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5856 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA I5 856 /0 1 IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10890/99 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere - Cron.12647 Dott. Laura MILANI Consigliere Rep.2118 Ud. 07/02/01 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. S. 24 ore elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti L. 3000 FLAMINI ANTONIO, 23.0401 IL CANCELLIERE P. ARETINO 104, l'avvocato GRASSI presso rappresentato e difeso dall'avvocato CUSANO GUIDO, NCELLERIA giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DD574010 MEI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso l'avvocato GIUSEPPE ZACCARIA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;
-2001 controricorrente 336 avverso la sentenza n. 34/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 12/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cusano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Zaccaria, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo EI, Con citazione del 22.05.1987, NC creditore di NI LA della dichiarandosi somma di lire 40.320.000 a fronte della quale gli erano stati rilasciati assegni di pari importo "1 10 convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per sentirlo condannare al pagamento in restitu- zione della somma suddetta oltre interessi e rivalu- tazione. Costituitosi in giudizio, il convenuto, contrastan- do per infondatezza la domanda dell'attore e richie- dendone il rigetto, richiese a sua volta, in via riconvenzionale, che il EI fosse condannato a resti- tuirgli un assegno dell'importo di lire 12.000.00. 2 wwwwww Spiegò che di tale assegno lo stesso EI aveva preteso la dazione in garanzia, allorché, avendone interesse personale, aveva anticipato in favore di quattro per- sone le quote di iscrizione ( tali NC FO, AN AR, RA AR e UC VO ) alla cooperativa edilizia "Melania" I l Tribunale, all'esito dell'istruttoria, rigettò la domanda principale avendola ritenuta sfornita di prova. Accolse invece la domanda riconvenzionale e condannò il EI a restituire al LA l'assegno n. 232333613 tratto sul Monte dei Paschi di Siena per S l'importo di lire 12.000.000. Il EI propose appello. La Corte territoriale ri- tenne fondato il gravame e, riformando la sentenza del tribunale, accolse la domanda del EI, condannò il Fla- mini al pagamento della somma richiesta dall'attore e rigettò la riconvenzionale. La motivazione della sentenza disamina criticamente le deposizioni dei testimoni sulla. questione " 1 se fosse stato dimostrato in causa l'interesse del EI a finanziare i quattro nuovi soci per l'ingresso nella cooperativa e il mandato che lo stesso EI avreb- be dato al LA di realizzare tale scopo La conclusione che la Corte raggiunge sul punto è di segno negativo nel senso espresso dalla frase che " 3 l'ingerenza del EI nell'operazione era dimostrata sol- tanto dalle dichiarazioni del LA " mentre nulla sul punto si ricavava dalle deposizioni dei testimoni, le cui affermazioni invece concordavano con l'assunto del EI che "il finanziamento garantito con l'assegno in questione era stato fatto alla persona tesi questa che, secondo il giudiziodel LA della Corte, si rivelava 11più plausibile 11 Osserva ancora la Corte a) che nella lettera a il LA aveva am-sua firma datata 27.10.1986, messo di aver ricevuto dal EI la somma di lire h 40.328.600 complessive, mentre era rimasta non dimo- affermata dallo stesso Fla- strata la circostanza, del EI la somma mini, che proprio per mandato quattro nuovi soci era stata trasferita ai suddetti b) che i quattro nuovi SO- della cooperativa e dichiarato di aver rilasciato al LA, ci avevano e non al EI, assegni a garanzia del finanziamento ricevuto. Avverso tale sentenza il LA ha proposto ricorso per cassazione. Resiste il EI, costituitosi .con controricorso e prospetta, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura rilasciata a mar- gine del ricorso stesso. 4 w Motivi della decisione La ragione di inammissibilità del ricorso, pro- spettata dal resistente, non sussiste. In quanto apposta a margine del ricorso, sia pure evidentemente per giu- con una formula predisposta dizi di merito, la procura rilasciata al difensore cui è ispirata la disposizione soddisfa l'esigenza, dell'art. 366 n. 5 c.p.c., di rendere certa notificazione dell'anteriorità del rilascio alla (v. ex multis, la sentenza di questa Cortericorso n. 5712 del 1996) Il ricorso dev'essere dunque esaminato nel meri- to. Esso è articolato in due motivi, come segue ru- bricati e svolti. Con il primo motivo il ricorrente denuncia 1' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla interpretazione delle prove testimonia- " punto decisivo 11 la cir- li. Egli individua come "dell'interessecostanza relativa all'accertamento diretto del EI all'ingresso di nuovi soci nella coope- rativa" e deduce che, senza darne motivazione, la come determinantiCorte abbia ritenuto di assumere ai fini della decisione soltanto alcune parti delle de- posizioni dei testimoni "valorizzando di queste i soli 5 passaggi utili alla propria tesi" Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza, 'senza darne adeguata spiegazione", esplici- ta il convincimento della Corte di riconoscere mag- giore "plausibilità" alla tesi sostenuta dal EI nel suo libero interrogatorio. Entrambi i motivi propongono e svolgono doglianze relative alla valutazione delle prove. Non la motiva- zione della sentenza in realtà, censurata, benché la rubrica dei motivi enunci quei vizi indicati dalla disposizione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ma la valu- tazione delle risultanze della prova testimoniale. gli argo-l'illogicità, E anche quando se ne denuncia appaiono diretti contro gli menti del ricorrente apprezzamenti della Corte di merito e le risultan- ze alle quali questa ha ritenuto di assegnare concludenza, attendibilità e decisività nel-maggiore la formazione del proprio convincimento. Quanto alla denuncia di un criterio arbitra- rio ed illegale di apprezzamento, indicato in quello della "plausibilità" , che la Corte avreb- be adottato nella decisione, si risolve anch'essa in una contestazione di merito giacché investe non altro che la valutazione delle risultanze istrutto- 6 rie. Nella motivazione della sentenza la formula adottata dai giudici dell'appello "è assai più plausibile la tesi sostenuta dal EI nel suo interroga- torio mostra più che l'assunzione di un "arbitrario criterio di valutazione e decisione", un evidente significato di conclusione, espressivo di apprezzamento finale, quando sia correttamente po- un sta in relazione alla precedente disamina delle depo- sizioni testimoniali e di quel documento costituito LA del 27.10.1986 che gli dalla lettera stessi giudici hanno valutato assieme alle altre prove. Il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissi- bile alla stregua del principio giuridico secondo il con ri- quale i vizi della motivazione denunciabili cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 corso per consistere in un apprezzamento non possonoc.p.c., dei fatti e delle prove in senso diverso e difforme giacché spetta soltanto da quello preteso dalla parte al giudice del merito individuare le fonti del proprio le prove e scegliere tra le convincimento, valutare quelle ritenute idonee a di- risultanze istruttorie discussione, dare prevalenza mostrare 1 fatti in all'uno o all'altro dei mezzi di prova (salva la re- lativa disciplina legale) con l'unico limite della 7 correttezza logico-giuridica e dell'adeguatezza del- la motivazione (che, nel caso di specie, la sentenza impugnata, per l'ampiezza delle valutazioni e la cor- rettezza delle argomentazioni critiche, rispetta). Alla inammissibilità del ricorso consegue la con- danna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna il ricorrente al pagamento delle spese del giu- dizio di cassazione, liquidate in lirere: 125000....., 1007 250.000 hoogs oltre lire 2.000.000 (due milioni) di onorario. 280000 Così deciso addi 7 febbraio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente ести Walter Celentano Corrado Carnevale GRAZIONE 6. 2001 NOUWERE 0 8 0