Sentenza 28 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2002, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
O f 2 f 1 8 IN NOME DEL POL ITALIANO045 25 /02 A REPUBBLICA ITALIANA I R 5 A 6 . T 8 N 9 U 1 - / B I 4 B / R . 6 L T 2 L . ORTE SUPRE A CASSAZIONE A R . P . B Oggetto D A T L E 1 A D SEZIONE TRIBUTARIA 3 Tributaria I I 1 R S . E N E N T S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A I A M Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 22876/00 Dott. Enrico PAPA - Consigliere Cron. 10503 Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Consigliere - Ud. 30/01/02 Consigliere C.C.Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CSSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 72718 V. MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RB IA;
- intimata avverso la sentenza n. 228/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 428 13/10/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo • RB IA residente in u nc dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo sismici avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione nc L'Ufficio, rideterminava l'ammontare del redditola detrazione, spettasse imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del 1, d.l. 30 della legge 27dicembre 1985, n. 971; 13 , comma dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "L'art. 3, secondo comma bis, del C.L. 30 dicembre 1936, n. 7.91, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1996, n. 46 - 11 quale prevede che le somme relative 三 pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quifiques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei Comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile al fini dell' IRPEF - dell' ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui 133, posto in relacioneall'art. 28 della legge 13 maggio 1999, all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 30.1.9002 Cosi deciso in Roma il Il Pres Il Cons. Estensore y M 5 . 6 8 N 9 E 1 / N B 4 O / . I 6 L Z 2 L A . A R R . . T P B . S I A D CANCELICHE 01 T G L E 1 E 3 R D 1 OC ista I S A . CANCELLERIA DEPOSITATO IN N N D E S E 28 MAR. 2002 I T A Oggi. N E S E IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista