Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente. (In motivazione la Corte ha precisato che l'effetto acquisitivo si verifica senza che sia necessaria né la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza né la trascrizione, in quanto il primo atto ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l'immissione in possesso, mentre la trascrizione serve a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a norma dell'art. 2644 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2010, n. 22237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22237 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 22/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 645
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 36425/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di TT GI, nato a [...] il 16 novembre del 1936;
avverso l'ordinanza del tribunale di Tivoli sezione distaccata di Castelnuovo Di Porto del 20 maggio del 2009;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Procuratore generale nella persona del Dott. Gialanella Antonio, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
Il tribunale di Tivoli,sezione distaccata di Castelnuovo Di Porto, con ordinanza del 20 maggio del 2009, preso atto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione disposto dal Comune, ordinava che l'immobile, abusivamente realizzato in Campagnano di Roma da TT GI, a carico del quale era stata già pronunciata sentenza definitiva di condanna, fosse restituito al Comune. Ricorre per Cassazione il condannato denunciando:
1) contraddittorietà della motivazione perché l'ordinanza di demolizione notificata al TT non conteneva alcun termine entro il quale adempiere;
inoltre il procedimento doveva considerarsi sospeso per la pendenza della domanda di sanatoria;
2) la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, in quanto alla fattispecie era applicabile la disciplina di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27 che non indica alcun termine per l'ottemperanza.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. La demolizione d'ufficio prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 4 ed attualmente dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27, come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, commi 44 e 45 convertito nella L. n.326 del 2003, all'epoca dell'abuso in questione, ossia prima dell'intervento del testo unico e delle modificazioni apportate con la legge dianzi citata, si applicava in ipotesi ristrette era cioè subordinata all'esistenza di due requisiti: a) che le opere abusive fossero realizzate sua aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta o destinate a fini pubblici o di pubblica utilità; b) che le opere medesime non si trovassero in fase di avanzata realizzazione, sicché l'iniziativa edificatoria potesse essere bloccata sul nascere.
Orbene, proprio perché si trattava di un intervento immediato adottabile allorché le opere erano in fase iniziale, non era previsto alcun termine o ingiunzione a demolire nel senso che era la stessa autorità amministrativa in presenza dei presupposti previsti dalla legge ad effettuare d'ufficio la demolizione. È pertanto palese l'inapplicabilità di tale istituto alla fattispecie. Nel caso in esame la demolizione è stata disposta in base al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 ed è stata ribadita dall'autorità
giudiziaria con la sentenza di condanna.
Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, se il colpevole dell'abuso edilizio non provvede alla demolizione dell'opera abusiva ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dall'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco, l'opera e l'area pertinente sono acquisite di diritto al patrimonio comunale e tale effetto si produce ipso iure sulla sola base dell'accertamento di un'inottemperanza colpevole ,senza che sia necessario alcun atto ulteriore ed in particolare senza che sia necessaria la notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'interessato o la trascrizione, giacché il primo atto ha solo funzione certificati va dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l'immissione in possesso, mentre la trascrizione serve a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a norma dell'art. 2644 c.c. (cfr. Cass. n. 755 del 2000; n. 16283 del 2005; n. 4962 del
2008; n. 1819 del 2009). Il potere attribuito al giudice di disporre la demolizione dell'opera in caso di condanna non si pone in contrasto con quello amministrativo perché entrambi mirano ad ottenere lo stesso risultato ossia l'eliminazione dal territorio di un'opera abusiva. In caso di condanna il giudice deve sempre disporre la demolizione se a tanto non si sia già provveduto da parte dell'autorità amministrativa o se l'abuso non sia stato nel frattempo sanato sotto il profilo urbanistico o se il Consiglio comunale non abbia disposto la conservazione delle opere in funzione di interessi pubblici ritenuti prevalenti (Cass. n. 43294 del 2005). La pendenza di una domanda di sanatoria è irrilevante trattandosi di abuso non condonabile.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010