Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
La legge 7 giugno 1993, n. 183, che autorizza l'uso del telefax per la trasmissione di atti tra avvocati, prevedendo, a determinate condizioni, che le copie trasmesse debbano ritenersi autentiche, si applica solamente ai processi civili e amministrativi, ma non ai processi penali compresi i procedimenti incidentali "de libertate". (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza di riesame spedita via telefax dal difensore al suo sostituto e da questi depositata previa autentica ex lege n. 183/93).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2000, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 06/07/2000
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere N. 3118
Dott. ARTURO CORTESE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA Consigliere N. 3748/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LO NI, n. a Maddaloni il 22 giugno 1970 e LO AN, n. a Sondrio il 22 giugno 1970, avverso l'ordinanza del 2 dicembre 1999 del Tribunale di Milano ex art. 309 c.p.p.;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dr. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da NI LO e AN LO avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.i.p. di Sondrio in data 13 novembre 1999, adottata nei loro confronti, perché indagati per i reati di cui agli artt.81, 110 c.p., 73, 80 lett. a) e g), 82 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
Rilevava il Tribunale che la richiesta di riesame era stata depositata in cancelleria dal rappresentante del sostituto del difensore. Detto sostituto aveva, sì, certificato la conformità della copia depositata all'originale ricevuto dal difensore ai sensi della legge 7 luglio 1993, m. 183, ma l'originale inviato dal difensore al sostituto era stato trasmesso via fax, senza, quindi, alcuna garanzia di autenticità.
Avverso il provvedimento del Tribunale ricorrono per cassazione gli indagati per mezzo del difensore, Avvocato Giuseppe Romualdi, il quale deduce la violazione di legge in quanto l'affermazione del Giudice del riesame è contraria alle previsioni della l. 183/1993, cit., atteso che la copia inviata via fax ha tutti i requisiti prescritti per considerarsi conforme all'atto trasmesso: infatti detta copia trasmessa porta l'indicazione e la sottoscrizione leggibile del difensore e tali elementi risultano dalla copia fotoriprodotta che è stata dichiarata conforme all'atto trasmesso da parte dello stesso difensore, ed è stata sottoscritta per autentica dall'avvocato ricevente.
Il ricorso deve essere rigettato.
La statuizione del giudice a quo deve essere confermata sia pure con diversa motivazione, che va rettificata nei sensi che seguono, a mente dell'art. 619 c.p.p.. La l. 7 giugno 1993, n. 183, recante "Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali", che autorizza l'uso del telefax per la trasmissione (fra l'altro) di atti tra avvocati, prevedendo, a determinate condizioni, l'autenticità delle copie teletrasmesse, non è applicabile al processo penale, ma solamente ai processi civile e amministrativo. A tali conclusioni si giunge sia per considerazioni di ordine testuale sia sistematico sia, infine, perché la voluntas legis risulta palese dai lavori parlamentari.
Sotto il primo profilo, va osservato che il comma primo di detta legge, che si riferisce alla trasmissione di atti del processo redatti e sottoscritti da avvocati ad altri avvocati, detta tre condizioni perché l'atto teletrasmesso possa ritenersi autentico, la prima delle quali consiste nel rilascio della procura a entrambi gli avvocati ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile (sub lett. a): le lettere successive, che prevedono l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato estensore e la loro riproduzione sull'atto teletrasmesso (lett. b), e la dichiarazione di conformità dell'avvocato che trasmette (sull'originale trasmesso) e la firma dell'avvocato ricevente sulla copia teletrasmessa (lett. c), vanno letti in stretta concatenazione e rappresentano tre condizioni per l'autenticità dell'atto che si riferiscono a un unico presupposto, cioè il rilascio di procura al mittente e al destinatario.
Sotto un profilo sistematico, va, poi, rilevato che l'art. 309, comma quarto, che detta le regole per la presentazione della richiesta di riesame, è stata novellato dall'art. 16 della l. 8 agosto 1995, n.332, successiva alla l. n. 183/1993, con la previsione che l'impugnazione deve essere presentata nella cancelleria del giudice che deve pronunciarsi, con l'osservanza degli artt. 582 e 583 c.p.p., senza riferimento alcuno alla legge invocata dalla difesa nel presente giudizio, ma precisando che gli unici modi in cui può proporsi l'istanza di riesame sono la presentazione dell'atto personalmente o a mezzo di incaricato (art. 582) o la spedizione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata (art. 583).
Appare, peraltro, decisivo ciò che emerge dai lavori parlamentari. Infatti, in occasione della 61a seduta della Commissione giustizia del Senato di giovedì 27 maggio 1993 (XI legislatura) in sede deliberante, il Relatore del provvedimento, sen. Bodo, dopo che il testo di quella che poi sarebbe divenuta la legge n. 183/1993 era stato approvato dalla Camera dei deputati, annunciò "la presentazione di due emendamenti... entrambi volti a chiarire espressamente che la nuova disciplina riguarda(va) gli atti relativi ai processi civili e amministrativi". Dopo di che, il sen. Filetti notò "preliminarmente che è chiaro come il disegno di legge persegua l'obiettivo di consentire lo scambio di documenti relativi ai processi civili e certo non a quelli penali". L'osservazione fu fatta propria da tutti gli altri intervenuti e il sen. Bodo ritirò gli emendamenti, consentendo l'immediata approvazione della legge nella stessa seduta.
L'istanza di riesame andava, pertanto, dichiarata comunque inammissibile.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2000