Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
Il termine trimestrale previsto dall'art. 154 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, entro il quale l'avente diritto deve provvedere al ritiro delle somme e dei valori sequestrati a pena di devoluzione alla Cassa delle ammende, ha natura sostanziale, regolando l'acquisizione a titolo originario della proprietà del numerario e dei beni a favore dell'Erario, ma non processuale, in quanto al suo decorso non sono correlati il compimento di alcun atto processuale o il rimedio della restituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2012, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 27/11/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 3413
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 50270/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST OR N. IL 16/12/1979;
avverso l'ordinanza n. 7341/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI, del 16/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Cesqui Elisabetta, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con rescritto del 16 marzo 2011 il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato "atteso il tenore della normativa vigente" - e senza alcuna altra spiegazione - la richiesta ST OR di restituzione nel termine (di mesi tre), per riscuotere la somma di Euro 9.300,00 (in deposito presso l'ufficio postale) dissequestrata a favore dell'instante giusta provvedimento del 27 maggio 2010.
2. - Ricorre per cassazione l'interessato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Raffaele Chiummariello, mediante atto s.d., depositato il 14 aprile 2011, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore deduce: il ricorrente, detenuto e sottoposto al regime differenziato, versava nella fisica impossibilità di riscuotere la somma che doveva essergli restituita, sicché ricorre il caso della forza maggiore;
concorre altresì il caso fortuito, in quanto la comunicazione della restituzione non recava l'avvertenza della possibilità di conferire delega per la riscossione, sicché dovendo ST supporre "che termine di tre mesi sarebbe decorso dalla data della sua rimessione in libertà", era imprevedibile la devoluzione alla cassa delle ammende.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 29 maggio 2012, osserva: il termine (di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 154) non ha natura processuale, in quanto attiene alla "fase esecutiva di un rapporto di tipo amministrativo con l'ufficio delegato all'incombente"; difetta, pertanto, in radice il presupposto per la restituzione;
in ogni caso nella mancata indicazione della facoltà di delega non è ravvisabile nessuna ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. 4. - Il ricorso non merita accoglimento.
4.1 - Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 154, comma 2, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) (Testo A), dispone: "Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso (della restituzione), senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro".
Il succitato termine trimestrale non è termine annoverabile nella categoria dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza - in relazione alla cui inosservanza, per forza maggiore o per caso fortuito, l'ordinamento appresta il rimedio della restituzione - in quanto al suo decorso non è correlato il compimento di nessun atto procedimentale.
Si tratta, invece, di termine di natura sostanziale che, nel concorso colla condizione negativa del mancato "ritiro" della somma o del valore dissequestrato, regola la devoluzione a favore della cassa delle ammende, fattispecie di acquisizione, a titolo originario, della proprietà del numerario o del valore a favore dell'Erario. Epperò, nella specie, non trova applicazione l'istituto della restituzione nel termine, del cui diniego il ricorrente si duole. 4.2 - La domanda del ricorrente, oggetto dell'incidente proposto, di sostanziale rivendicazione (per petitum e causa petendi) della somma litigiosa della quale era stata disposta la restituzione a suo favore - l'interessato contesta, infatti, la legittimità della devoluzione alla cassa delle ammende sotto il profilo che le allegate situazioni di forza maggiore e/o di caso fortuito avrebbero impedito il decorso del termine di tre mesi, necessario per il perfezionamento dell'acquisto della proprietà a favore dell'Erario - esula dalla sfera della competenza del giudice penale della esecuzione e appartiene, invece, alla competenza del giudice civile. Per vero, secondo l'insegnamento di recente impartito da questa Corte suprema di cassazione a Sezioni Unite, con revisione di precedente indirizzo (sentenza Di Dona del 1999), inerisce alla competenza e non alla giurisdizione il riparto di attribuzione della cognizione degli affari tra il giudice penale e quello civile;
e tanto comporta che "il giudice penale, erroneamente investito nelle forme dell'incidente di esecuzione" di domanda riservata alla cognizione del giudice civile, "deve dichiarare il non luogo a provvedere sulla istanza e non il difetto di giurisdizione" (sentenza n. 491 del 29/09/2011 - dep. 12/01/2012, Pislor, Rv. 251265).
4.3 - Conseguono, pertanto, l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, dovendo dichiararsi, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), non luogo a provvedere sulla istanza, per difetto di competenza, essendo competente il giudice civile;
la declaratoria della inammissibilità del ricorso;
e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza l'applicazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, non ravvisandosi, profili di colpa nella proposizione della impugnazione, avuto riguardo all'omesso rilievo della propria incompetenza (a favore del giudice civile) da parte del giudice della esecuzione adito dall'interessato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara non luogo a provvedere, essendo competente il giudice civile, sulla richiesta di ST OR di restituzione nel termine.
Dichiara, conseguentemente, la inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2013