Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2003, n. 15431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15431 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA E BOLLO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L. 21-11-1991, N.674 REGISTRAZIONE DI PACE) A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto art. 3 for cafe1 543 1/03 GIUDICE ESENTE DA SEZION SE UNDA CIVII 39 E 46 (IST.NE RTT poposta dagli Ill.mi igg CA Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente .N. 15941/02 Cron.31372 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. 6070 Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI - Consigliere Ud. 27/05/03 Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere C.C. Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON AR Notaio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, difeso dall'avvocato FRANCO ON, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AT ANONO, elettivamente domiciliato in ROMA FRIGGERI 106, presso lo studio VIA ATTILIO dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che lo difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI QUARANTA, giusta 2003 delega in atti;
-888 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 1799/01 del Giudice di pace di BARI, depositata il 21/05/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ON MARTONE che la Corte di dichiari Cassazione in camera di consiglio inammissibile il ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21 maggio 2001, il giudice di pace di Bari, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo del 23 marzo 1999, con cui aveva ingiunto all'opponente ON RA di pagare al notaio AR ON la somma di lire 1.144.700, oltre interessi legali, per altresì, il prestazioni professionali. Statuiva, rigetto della domanda di manleva, subordinatamente proposta dal RA nei confronti del chiamato in causa, notaio Ernesto Fornaro. Esponeva segnatamente quel giudice che le presta- zioni professionali, di cui al decreto ingiuntivo opposto, si erano rese necessarie per una preceden- te negligenza del notaio ON e non erano quindi da retribuire. Per la cassazione di tale sentenza, il notaio AR ON ha proposto ricorso in forza di due motivi. ON RA ha resistito con controricorso. Il P.M. ha chiesto che, con pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., si dichiari l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi, il ricorrente denuncia: a) viola- 3 zione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1326 C.C. ed art. 47 legge notarile, in relazione all'art. 1477 c.c.), nonché contradditto- ria motivazione sul punto, per avere omesso il giudice di pace di considerare la diligenza della sua condotta professionale;
b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, per non avere valutato le prove, acquisite ovvero acquisibili (tramite testi), in ordine alla corret- tezza del suo operato. Entrambi i motivi sono palesemente inammissibili di norme sostanziali siccome espongono violazioni ordinarie, cui poi si accompagnano vizi di motiva- zione su punti (determinati) della controversia, che si collocano al di fuori dell'apparente о contraddittorietà in sé della ratio radicale decidendi equitativa, posta a fondamento della pronuncia. Ed invero, l'impugnata sentenza del giudice di pace è stata pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cpv. c.p.c., perché relativa a causa di valore non superiore a lire 2.000.000, e contro un tal tipo di pronuncia, giusta condiviso orienta- mento di questa Corte, è ammesSO il ricorso in 4 cassazione esclusivamente per violazione di norme processuali, costituzionali e comunitarie di rango superiore ovvero per inesistenza, apparenza о radicale contraddittorietà della motivazione (v. da Cass. S.U. n. 716/99 a Cass. n. 8074/02). Il ricorso, dunque, deve essere respinto. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del controricorrente, liquidate in euro 60,00, oltre euro 500,00 per onorari, con áccessori di legge. Così deciso il 27 maggio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. fil cons. eft. Il presidente Танчево бов быс IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lolozics DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 OTT. 2003 CANCE IL CANCELLIERE C1 5