Sentenza 16 gennaio 2001
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, in ipotesi di citazione diretta davanti al Tribunale in composizione monocratica, ordini la restituzione degli atti al P.M. perché proceda a rinnovare la citazione dell'imputato per nullità della notificazione, atteso che è solo l'invalidità dello stesso decreto, e non quella della sua notificazione, che impone il regresso del procedimento alla fase anteriore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2001, n. 7253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7253 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 16/01/2001
Dott. GIULIANO FERRUA - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - N. 325
Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 34630/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.M. in proc. pen. a carico di IC OV, n. a Catania il 2 luglio 1933
avverso l'ordinanza del Tribunale di Terni in data 28 aprile 2000 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata
Motivi della decisione
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza che ha dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per invalida notifica all'imputato, ordinando la restituzione degli atti il al P.M.
Il ricorso è fondato, perché deve ritenersi che nel caso in cui in un giudizio a seguito di citazione diretta innanzi al tribunale in composizione monocratica occorra procedere a rinnovazione della citazione dell'imputato, il provvedimento del giudice del dibattimento che ordini la restituzione degli atti al p.m. perché proceda a tale rinnovazione costituisce un provvedimento abnorme - come tale autonomamente impugnabile per cassazione - in quanto non solo attributivo al p.m. di una competenza funzionale spettante invece al tribunale ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., ma altresì produttivo di una anomala regressione del procedimento alla fase anteriore (Cass. sez. un., 18 giugno 1993 Garonzi). Invero solo quando sia invalido lo stesso decreto di citazione, non semplicemente la sua notificazione, l'invalidità determina il regresso del procedimento alla fase anteriore (Cass. sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista), con trasmissione degli atti al P.M., quando si proceda a seguito di citazione diretta, ovvero al G.U.P., quando si proceda a seguito di udienza preliminare.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001