Sentenza 2 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6275 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOL06275 /02 REPUBBLICA ITALIANA ---- SAZIONE LA CORTE SUPRE Oggetto --- ȘEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente e Rel. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI R.G.N. 22441/99 Consigliere Cron. 18110 Dott. Guido VIDIRI Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 05/03/02 Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S E N T ENZ A sul ricorso proposto da: NO IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 132, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PELLICANO', che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, ⚫ 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 900 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 425/99 del Tribunale di LOCRI, depositata il 19/06/99 R.G. N. 100/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica Corrsals udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. elu cce udito l'Avvocato PICCIOTTO per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso ed assorbito il primo motivo. -2- RILEVATO IN FATTO 1- che la sign. OM NO, con ricorso del 23.10.98, ha adito il RE lamentando che l'INPS non aveva provveduto a corrisponderle l'indennità di malattia per il periodo 29.8-12.10.97; 2- che il RE ha rigettato la domanda in quanto era stata prodotta in atti solo una fotocopia del ricorso amministrativo priva del timbro di recezione;
3- che il Tribunale di Locri, con sentenza del 19.6.99, ha rigettato l'appello avverso la decisione di I grado ritenendo che : il ricorso amministrativo con timbro di recezione del 10.11.98, esibito nel corso a- del giudizio di I grado, si riferiva ad indennità di malattia relativo al periodo 15.4-26.5.98, diverso da quello oggetto della domanda;
in ordine all'addebito mosso al RE di non aver sospeso il giudizio una volta b- rilevata la mancanza del ricorso amministrativo, doveva rilevarsi che il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 443 cpc., era abbondantemente scaduto già alla data del deposito del ricorso al RE (13.10.98) in quanto nel caso di specie non essendo stato proposto ricorso amministrativo, il termine in questione è scaduto il 20.4.98 - essendo trascorsi i 120 giorni previsti dall'art.7 1.n.533/73 cui vanno sommati i 90 previsti dall'art.46 comma 5 1.88/89, per il ricorso al comitato provinciale- rispetto alla domanda amministrativa pervenuta il 22.9.97; 1 4- che la sign. NO chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
RILEVATO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo denuncia carenza assoluta di motivazione e lamenta che il Tribunale non si è avveduto che il ricorso amministrativo riguardava il periodo per cui era stata fatta domanda di indennità di malattia 2- che con il secondo denuncia violazione dell'art. 443 cpc e 148 disp.att.cpc. nonché dell'art.8 1.n.533/73 ed addebita al Tribunale di aver ritenuto improponibile il ricorso, pur avendo constatato la tempestività della produzione della domanda amministrativa, per esser incorso nel mancato rispetto dei termini previsti per l'inoltro del ricorso al comitato provinciale, violando, di conseguenza il disposto dell'art. 8 che esclude che il mancato rispetto dei termini per l'inoltro dei ricorsi amministrativi comporti un ostacolo per l'esercizio dell'azione giudiziaria svincolata dalla procedura amministrativa;
3- che, prioritariamente, in ordine logico giuridico va esaminato il secondo motivo ,che è fondato per quanto di ragione, atteso che Il Tribunale, una volta rilevata la decorrenza dei termini per proporre i ricorsi amministrativi, avrebbe dovuto adottare una decisione sulla domanda proposta dalla ricorrente - tendente ad ottenere una statuizione dall'autorità giudiziaria-e non limitarsi a rilevare che non esistevano, da parte del RE, per le ragioni prima esposte, gli estremi per 2 adottare un provvedimento di sospensione del giudizio, rigettando l'appello che lamentava la mancata adozione di tale provvedimento (punto 3- b rilievi in fatto);
4- che l'accoglimento della censura testè esaminata esonera la Corte dall'esame della prima;
5- che il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa ad altro giudice che si atterrà alla predetta regola;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Roma 5 marzo 2002 Il Presidente es. Comodo Gugliel Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 2 MAG. 2002 3 3 5 . 0 N 1 . 3 T 7 R - A oggi,. A A S 8 IL CANCELLtlle ' M - S L 1 E A L 1 T E I , D D E A , I S G S O E N L G P L S E E 1805 S I L O I N B G I A A O D L O L A T A E T D T I D S E R O I , P D O R M I T S I A G D E E T N E S 3