Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA03 5 2 3/ 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 8995/98 Consigliere Cron.7260 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere- Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud.30/01/01 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUNO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PELLICCIAI VENETI a r.l., in persona del COOPERATIVA 2001 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo 503 -1- ! studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 11/98 del Tribunale di VICENZA, depositata il 16/03/98 R.G.N. 140/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito l'Avvocato PICCININNO per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ☐ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'INPS ha contestato l'iscrizione della Cooperativa Pellicciai Veneti S.C. a.r.l. all'albo delle imprese artigiane (A.I.A.) sostenendo che la stessa le era preclusa ai sensi dell'art.3 comma 2 1.483/85,a causa della limitazione della responsabilità dei soci. Essa andava, quindi, ricompresa nel novero delle imprese industriali ed assoggettata al regime previdenziale proprio di tali imprese. La cooperativa ha quindi convenuto l'istituto previdenziale innanzi al Pretore di Vicenza, con ricorso del 15.6.94, affinchè fosse riconosciuto il suo diritto all'iscrizione nel predetto albo. Il Pretore ha accolto la domanda e la sua sentenza è stata impugnata dall'INPS. La decisione pretorile è stata confermata dal Tribunale della stessa città, con sentenza del 16.3.98. Secondo tale giudice, tenuto conto della modestissima portata della differenza esistente tra cooperative a responsabilità illimitata e quelle a responsabilità limitata attribuire soltanto alle prime la possibilità di rivestire la qualità di impresa artigiana equivarrebbe a creare una discriminazione assolutamente ingiustificata, e nello stesso tempo incoerente con il fondamentale elemento di differenziazione tra cooperative e società ordinarie, rappresentato dalla differenza di scopo che le caratterizza e le distingue. Le prime, anche se costituite in forma societaria hanno connaturata la funzione mutualistica mentre alle seconde è coessenziale l'attività lucrativa. Di conseguenza, secondo il Tribunale, appare preferibile ad ogni altra interpretazione dell'art.3 c.2 1. 483/85 quella che resti imperniata sulla connessione tra aspetti personalistici dell'impresa e possibilità per la stessa di assumere la qualità di impresa artigiana escludendola quando, nell'ambito dell'organizzazione societaria l'aspetto capitale prevalga sull'operato personale. L'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo;
la cooperativa resiste con controricorso. Essa ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.3 1-443/1985 e difetti di motivazione. Secondo l'istituto previdenziale dalla norma in esame risulta chiara l'intento del legislatore di consentire anche agli artigiani che si associno di usufruire degli stessi benefici che sono riservati ai singoli, purchè anche i soci rispondano con il proprio patrimonio di eventuali perdite di gestione e ciò in quanto un diverso tipo societario che ne limitasse la responsabilità sarebbe in contrasto con la partecipazione dei soci alla gestione diretta dell'impresa che costituisce l'essenza di quella artigiana. 2 Il ricorso è infondato. Con la recente sentenza n.401 del 2000 le S.U. hanno, in ordine alla questione di cui è investita la Corte con la presente controversia, stabilito che la predetta norma deve esser interpretata nel senso che tutte le società cooperative,ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art.3 e dall'art.4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a tale tipo d'impresa, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni, e delle società in accomandita semplice, deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopo di lucro. Punto centrale dell'articolata decisione- cui la Corte si conforma nella presente controversia- appare l'asserzione secondo cui nel contesto della disciplina dettata per le imprese artigiane che svolgono la loro attività in forma societaria elemento essenziale deve esser considerato quello relativo alla prevalenza del lavoro sul capitale e non quello inerente alla responsabilità dei singoli soci. Secondo tale direttrice, come si è detto, si è mossa la sentenza impugnata che nell'elememto personalistico ha individuato l'elememto essenziale dell'impresa artigiana. Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
3 La Corte rigetta il ricorso Roma 30 gennaio 2001 Il Consigliere es. Corrado Gugli e compensa le spese. Il Presidente миливь Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, MAR 201 CANGELIL CANCELLIERE V O Th M I D , O L A L S 0 O S 1 B A 3 I . T 3 T , D 5 R A A S . 'A T E L N S P L S O E 3 I P D 7 N M - I I G -8 S O A 1 N E A 1 D S D E I I E T , A N G O E G O R S E T E T IT IS L IR G A E D L R L O E D