Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 550
CASS
Sentenza 10 febbraio 1999

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Nel caso di annullamento di una decisione da parte della Corte di Cassazione,non è necessario il rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio solo quando la decisione impugnata è tipicamente contra o extra legem. Il rinvio al nuovo giudice di merito è invece necessario allorché la illegalità della decisione sussista non in relazione all'ordinamento giuridico complessivo, ma in relazione alla fattispecie concreta, giacché in tal caso il giudice del rinvio ha il compito di rinnovare la decisione sulla stessa fattispecie per conformarla alla legge. Ed invero l'annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità del nuovo giudizio, o perché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum, o perché i provvedimenti consequenziali possono essere adottati dalla Corte di Cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento che aveva applicato la pena concordata in misura illegale e che aveva omesso di disporre la misura di sicurezza patrimoniale imposta dalla legge).

In tema di reati di contrabbando, a norma dell'articolo 301 del d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 (come sostituito dall'articolo 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991 n. 413) va sempre ordinata la confisca delle cose che sono l'oggetto del reato, e quindi della merce oggetto del contrabbando, ciò anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 550
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 550
    Data del deposito : 10 febbraio 1999

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