Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 2
Nel caso di annullamento di una decisione da parte della Corte di Cassazione,non è necessario il rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio solo quando la decisione impugnata è tipicamente contra o extra legem. Il rinvio al nuovo giudice di merito è invece necessario allorché la illegalità della decisione sussista non in relazione all'ordinamento giuridico complessivo, ma in relazione alla fattispecie concreta, giacché in tal caso il giudice del rinvio ha il compito di rinnovare la decisione sulla stessa fattispecie per conformarla alla legge. Ed invero l'annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità del nuovo giudizio, o perché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum, o perché i provvedimenti consequenziali possono essere adottati dalla Corte di Cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento che aveva applicato la pena concordata in misura illegale e che aveva omesso di disporre la misura di sicurezza patrimoniale imposta dalla legge).
In tema di reati di contrabbando, a norma dell'articolo 301 del d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 (come sostituito dall'articolo 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991 n. 413) va sempre ordinata la confisca delle cose che sono l'oggetto del reato, e quindi della merce oggetto del contrabbando, ciò anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Gennaro TRIDICO Presidente del 10.2.1999
Dott. Guido DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 550
Dott. Alfredo TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VA SALVAGO Consigliere N. 28130/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte di appello di Salerno, nel procedimento penale
contro
DE IS VA, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 24.10.1997 dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Montecorvino Rovella. Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del p.m. in sede, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti, Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con la epigrafata sentenza del 24.10.1997 il pretore di Montecorvino Rovella, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato a carico di VA De TI la pena della multa di lire 400.000 in ordine ai dei seguenti reati a) artt. 25, 282 lett f), 292, 301 e 341 d.p.r. 23.1.1973 n. 43; b) artt. 1, 16, 67 e 70 d.p.r. 26.10.1972 n. 633, contestati al De TI per aver contrabbandato kg. 2 di t.l.e. e per aver evaso la relativa i.v.a. dovuta all'importazione.
2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale di Salerno, deducendo a) anzitutto la violazione dell'art. 81 cod. pen., perché il giudice non ha computato l'aumento di pena per l'autonomo delitto di evasione dell'i.v.a.; b) in secondo luogo la violazione dell'art. 301 d.p.r. 43/1973, perché il giudice non ha disposto la confisca obbligatoria del tabacco sequestrato.
3 - Il ricorso è fondato e va accolto.
In ordine alla prima censura, invero, la pena così come proposta nel patteggiamento tra le parti e ratificata dal giudice (p.b. multa di lire 900.000 - 1/3 per le generiche = 600.000 - 1/3 per la diminuente del rito = 400.000) non tiene conto che i reati contestati erano due, i quali hanno propria autonomia giuridica, anche se sono formalmente concorrenti tra loro (art. 81(1) c.p.), o sono uniti nel vincolo della continuazione (art. 81(2) c.p.), come meno esattamente recita il capo di imputazione (posto che i due reati appaiono commessi con una sola azione e non con più azioni distinte). In ogni caso, comunque, andava calcolato l'aumento di pena previsto dall'art. 81 C.P.. In ordine alla seconda doglianza, va osservato che ai sensi dell'art.301 del d.p.r. 23.1.1973 n. 43, così come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30.12.1991 n. 413, va sempre ordinata la confisca delle cose che sono l'oggetto del reato, e quindi della merce oggetto del contrabbando (comma 1); e ciò anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 e ss. cod. Ven. pen. (comma ultimo) (cfr. in tema Cass. Sez. Un. n. 1811 del 24.2.1993, ud. 15.12.1992, Bissoli, rv. 192494, nonché Cass. Sez. III n. 705 del 12.5.1993, c.c. 18.3.1993, p.m. in proc. Azzilonna, rv. 195022).
4 - Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla pretura di Salerno ai sensi dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen.. E pubblico ministero in sede, seguendo un motivato indirizzo giurisprudenziale (per tutte Cass. Sez. I n. 5020 del 19.1.1993, P.G. in proc. Martinelli, rv. 192706), ha chiesto invece l'annullamento senza rinvio della sentenza, con contestuale trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso. Ma il collegio ritiene di non poter condividere questo orientamento per le seguenti ragioni:
- la sentenza impugnata va annullata perché ha ratificato una pena patteggiata tra le parti in misura illegale;
e perché ha omesso di applicare una misura di sicurezza patrimoniale eccezionalmente imposta anche per le sentenze emesse ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p.. Questo caso non rientra in nessuno di quelli tassativamente previsti dall'art. 620 c.p.p. per l'annullamento senza rinvio di una decisione impugnata davanti alla corte di cassazione: in particolare non rientra in quello previsto dalla lettera d), che riguarda solo le decisioni che non sono astrattamente consentite dalla legge. E infatti solo quando la decisione impugnata è tipicamente contra o extra legem non è necessario il rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio. Questo è invece necessario quando la illegalità della decisione sussiste (non in relazione all'ordinamento giuridico complessivo, ma) in relazione alla fattispecie concreta, giacché in tal caso il giudice del rinvio ha il compito di rinnovare la decisione sulla stessa fattispecie per conformarla alla legge. Non va infatti dimenticato che l'annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità del nuovo giudizio, o perché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum, o perché i provvedimenti consequenziali possono essere adottati dalla corte di cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità:
- del tutto coerentemente l'art. 621 c.p.p. non prevede mai - e quindi implicitamente esclude -che l'annullamento senza rinvio comporti come conseguenza la trasmissione degli atti al giudice a quo per un nuovo giudizio;
- ai sensi degli artt. 623 e 627 c.p.p. la sentenza deve essere annullata con rinvio allo stesso tribunale o alla stessa pretura che l'ha emessa (lett. c) e d) art. 623); e il giudizio di rinvio deciderà con gli stessi poteri che aveva quello che ha emesso la sentenza annullata, uniformandosi però ai principi di diritto affermati dalla corte di cassazione. In altri termini, il giudice di rinvio riprenderà il processo dal momento immediatamente precedente alla pronuncia annullata;
- anche nell'ipotesi in cui la corte di cassazione annulli una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'effetto demolitorio della pronuncia di annullamento riguarda soltanto la decisione e non la richiesta delle parti (così da ultimo Cass. Sez. V n. 4818 del 30.7.1998, c.c. 13.7.1998, P.M. in proc. Filicori, rv. 211776). Ne deriva che il giudice del rinvio dovrà nuovamente pronunciarsi sulla richiesta, e rigettarla con ordinanza perché non conforme alla legge, così come interpretata dalla corte di cassazione, salva la facoltà delle parti - se la fase processuale lo consenta - di rinnovare il patteggiamento su una pena legalmente determinata.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla pretura di Salerno.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1999