Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2011, n. 16438
CASS
Sentenza 10 marzo 2011

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Ai fini dell'integrazione del reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori la mancata conoscenza, da parte dei genitori, della omessa frequentazione scolastica dei propri figli non esclude l'elemento soggettivo, incombendo comunque su di essi uno specifico dovere, morale e giuridico, di vigilanza.

In tema di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, ricade sull'imputato (nella specie i genitori) l'onere di dimostrare la riconducibilità della violazione a giusti motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2011, n. 16438
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16438
    Data del deposito : 10 marzo 2011

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