Sentenza 10 marzo 2011
Massime • 2
Ai fini dell'integrazione del reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori la mancata conoscenza, da parte dei genitori, della omessa frequentazione scolastica dei propri figli non esclude l'elemento soggettivo, incombendo comunque su di essi uno specifico dovere, morale e giuridico, di vigilanza.
In tema di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, ricade sull'imputato (nella specie i genitori) l'onere di dimostrare la riconducibilità della violazione a giusti motivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2011, n. 16438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16438 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 10/03/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 550
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 35789/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste;
avverso la sentenza del 19.4.2010 del Giudice di Pace di Udine;
nei confronti di:
1) OV IG nato il [...];
2) LE AR nata il [...];
3) OV AU nato il [...];
4) BR IN nata il [...];
5) OV BE nato il [...];
6) VI RE nato il [...];
7) OV RM nata il [...];
8) OVh CO nato il [...];
9) BR OL nata il [...];
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.
OSSERVA
1) Con sentenza del 19.4.2010 il Giudice di Pace di Udine assolveva VI IG, LE AR, OV AU, BR IN, OVh ER, VI RE, OVh RM, OVh CO e BR OL dal reato di cui all'art. 731 c.p. "perché, nella qualità di genitori di figli minori omettevano di far loro impartire istruzione elementare" perché il fatto non sussiste.
Riteneva il G.d.P. sulla base della testimonianza di AR RL, dirigente scolastico, e della documentazione acquisita, che, pur risultando ripetute assenze dalle lezioni dei minori nel periodo settembre 2006-gennaio 2007, non era stato effettuato alcun accertamento in ordine alle ragioni che avevano determinato dette assenze;
non poteva, quindi, neppure stabilirsi se i genitori ne fossero effettivamente a conoscenza. Si imponeva, quindi, l'assoluzione degli imputati, essendo il reato di cui all'art. 731 c.p. integrato quando la condotta venga posta in essere senza giustificato motivo.
2) Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste per violazione di legge in relazione all'art. 731 c.p., artt. 187 e 190 c.p.p., art. 2697 c.c., comma 1. Il G.d.P. non ha tenuto conto che l'onere di dimostrare che la violazione dell'obbligo scolastico fosse attribuibile a "giusti motivi" non incombeva sulla pubblica accusa, ma sugli imputati (in base alle regole generali sull'onere di provare i fatti favorevoli della parte che li adduce). Peraltro i genitori non possono neppure addurre la propria ignoranza in ordine alla mancata frequenza scolastica, incombendo su di essi uno specifico dovere di vigilanza. 3) Il ricorso è fondato.
3.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte i giusti motivi che rendono inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione vanno individuati nella mancanza assoluta di scuole o di insegnanti;
nello stato di salute dell'alunno; nella disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economi che dell'obbligato non consentono l'utilizzo di mezzi privati;
nel rifiuto volontario, categorico ed assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 10.7.2007, P.G. in proc. Macrì). 3.1.1) Tanto premesso, risultano pacificamente accertate le numerose e ripetute assenze dei minori nel periodo settembre 2006 - gennaio 2007. Nonostante tale accertamento, non emerge, non dandosene atto nella sentenza impugnata, che gli imputati abbiano dedotto di avere compiuto quanto era nelle loro possibilità per adempiere al precetto contenuto nella norma violata o, comunque, che il mancato adempimento era attribuibile ad un giusto motivo.
3.1.2) In presenza di siffatte risultanze il G.d.P. erroneamente ha ritenuto che incombesse sulla pubblica accusa l'onere di provare che le assenze non fossero determinate da giusti motivi. Come ha correttamente rilevato il P.G. ricorrente, tale assunto è in contrasto con i principi generali sull'onere probatorio (incombe alla parte che li adduce l'onere di provare i fatti a lei favorevoli) e con la giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione al reato di cui all'art. 731 c.p.. Il G.d.P., inoltre, malamente ha fatto riferimento alla mancanza di certezze in ordine alla conoscenza da parte dei genitori delle "ripetute assenze dei figli".
Essi, infatti, o erano a conoscenza del comportamento dei minori oppure erano venuti meno al loro dovere, morale e giuridico, di vigilanza e di educazione dei figli.
3.2) La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata con rinvio al G.d.P. di Udine, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Udine.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011