Sentenza 3 febbraio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di falsità in scrittura privata, e non in documento equiparato ad un atto pubblico, la falsificazione di un assegno bancario munito di girata "per l'incasso", che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è, pertanto, priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.
Commentario • 1
- 1. Rimessa alle Sezioni Unite la questione della rilevanza penale delEmanuele Birritteri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Il prossimo 19 luglio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione saranno chiamate a risolvere la seguente questione di diritto: “se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità” rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 cod. pen. (rubricato “Falsità in scrittura privata” ed oggi depenalizzata, a seguito dell'intervento del D.lgs. n. 7 del 2016) e non in quella – differente – della “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” (di cui all'art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo D.lgs. n. 7 del 2016)”. 2. Questa la vicenda …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2009, n. 9727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9727 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 03/02/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 332
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 040268/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI MA N. IL 12/02/1956;
avverso SENTENZA del 17/07/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Giannone Maurizio;
udito il difensore avv. Marafioti Luca.
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di AU ZI in ordine:
A) al delitto di cui agli artt. 485 e 491 c.p., art. 61 c.p., n. 2 per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo B), alterato l'assegno bancario n. 36436 di L. 19.000.000 tratto sulla Banca di Roma sul c/c della OR SR emesso in favore del padre ZI UR senza l'indicazione del luogo e della data di emissione, apponendo sul titolo i dati mancanti e modificando la lettera finale del nome "UR" in "AU";
B) al delitto di cui agli artt. 56 e 640 c.p. per avere, mediante gli artifizi consistiti nella presentazione per l'incasso del titolo di cui sopra, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la Banca di Roma per procurarsi in tale modo un ingiusto profitto in danno del correntista OR SR, senza riuscire nel suo intento: In Roma il 6 marzo 2001.
UR ZI aveva dato in affitto alla OR SR un immobile e i giudici di merito hanno ritenuto, aderendo alla tesi accusatoria, che la società, alla stipula del contratto di locazione, avvenuta il 2 maggio 1999, gli avesse rilasciato contestualmente tre assegni bancari, dei quali due, rispettivamente di L. 2.300.000 (n. 36434) e L. 800.000 (n. 36435), completi in ogni punto e subito incassati, per il primo canone di affitto e le spese di registrazione del contratto, e il terzo, di L. 19.000.000 (n. 36436) con l'indicazione del beneficiario, ma senza data e luogo di emissione, a titolo di garanzia e deposito cauzionale.
Deceduto il ZI nel settembre 1999, sua figlia avrebbe posto all'incasso tale ultimo assegno previa modificazione del nome di UR in AU.
È stato così disatteso l'assunto difensivo, secondo il quale l'assegno in questione era stato consegnato nelle mani dell'imputata, dopo la morte del genitore nel corso delle trattative finalizzate al rilascio dell'immobile locato.
Ricorre per cassazione il difensore della ZI e deduce:
a) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ribadita statuizione di colpevolezza.
Si addebita, ai giudici di appello di non avere fornito spiegazione alcuna della evidente incongruità della cifra dell'assegno con l'asserita valenza di garanzia voluta attribuire al titolo ed inoltre di avere disatteso con una mera, supposizione (l'inesperienza della ricorrente) la decisiva argomentazione attinente alla inutilità della condotta di falsificazione in ragione del fatto che l'assegno avrebbe potuto essere incassato pur se intestato al defunto ZI UR.
E si sostiene che i suddetti giudici, posti di fronte a due ricostruzioni della vicenda diametralmente opposte, in presenza di un quadro probatorio indubbiamente contraddittorio, avrebbe dovuto ispirare il proprio convincimento al fondamentale principio della presunzione di innocenza.
b) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 485 e 491 c.p.. Sarebbe configurabile nella specie l'ipotesi ex art. 485 c.p. e non ex art. 491 c.p., senza dire che, non essendo emersa ogni altre ragionevole dubbio l'attribuibilità della condotta di falsificazione all'imputata, la condotta delittuosa andrebbe al massimo inquadrata nel meno grave reato di uso di atto falso.
c) Erronea applicazione degli artt. 56 e 640 c.p.. Essendo pacifico che l'assegno avrebbe potuto essere bancato anche con la firma di UR ZI e dopo la sua morte, senza necessità di ricorrere a falsificazioni, e non potendosi dubitare che la OR SR era comunque tenuta ad adempiere l'obbligazione assunta con l'emissione del titolo, nessuna condotta di truffa, nemmeno a livello di tentativo, poteva configurarsi.
d) mancata pronuncia di n.d.p. per difetto di querela. Secondo quanto esplicitamente descritto nei capi di imputazione, parte lesa è la sola Banca di Roma,, che però non ha sporto istanza di punizione.
e) Violazione dell'art. 521 c.p.. Qualora si dovesse indebitamente ritenere che i giudici di merito abbiano sostanzialmente condannato per un reato plurioffensivo, emerge per tabulas la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, già lamentata con i motivi di appello e sostanzialmente ignorata dalla pronuncia impugnata.
1. Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Non sussiste,invero, l'eccepito "deficit" motivazionale. I giudici di merito hanno categoricamente escluso che si fosse in presenza di un quadro probatorio contraddittorio, desumendo da ben precisi elementi fattuali, specificamente indicati ma del tutto ignorati in ricorso (l'assegno falsificato fa parte di un unico carnet dal quale risultano staccati gli altri due assegni bancari emessi nel maggio 1999 e incassati nello stesso mese, e reca il numero appena successivo a quello di tali ultimi titoli;
i tre assegni sono stati fotocopiati a cura della società emittente su foglio unico, quindi prima che fossero posti all'incasso quelli da L.
2.300.000 e L. 800.000), che il titolo da L. 19.000.000 era stato rilasciato a UR ZI al momento della stipula del contratto di locazione quale garanzia per l'eventuale recesso anticipato dal contratto.
È di palese evidenza, perciò, che non era affatto necessario che i giudici d'appello indugiassero sul tema della "incongruità" dell'importo del titolo rispetto alla funzione attribuitagli, del resto prospettato in appello sul rilievo meramente assertivo di un ammontare "che supera di gran lunga quello delle canoniche due o tre mensilità".
E non giova minimamente alla ricorrente neppure insistere sulla tesi che non v'era necessità di fare ricorso alla contraffazione del titolo.
Questo poteva certamente essere riscosso pur se intestato a persona defunta, ma con l'osservanza di precise formalità, quali la presentazione di una attestazione circa la qualità di erede del beneficiario indicato nel titolo o l'intervento di altri eventuali eredi, alle quali nel caso concreto evidentemente si è ritenuto di non fare ricorso, privilegiandosi la più celere strada della contraffazione.
2. Merita parziale accoglimento il secondo motivo.
In effetti la girata di un assegno "bancario in favore di un istituto di credito, che, alla stregua della lettera del documento, risulti "per l'incasso" e non "piena", non legittima l'istituto medesimo all'esercizio del credito "nomine proprio", onde, avendo tale girata natura di semplice mandato a riscuotere, priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo, l'eventuale falsificazione è punibile ai sensi dell'art. 485 c.p. e non a norma dell'art. 491 c.p. (cfr. Cass. Sez. 5^, 15 aprile 1981, Di Cola;
Cass., Sez. Un. 20 febbraio 1971, Guarracino). È da escludere invece l'applicabilità al caso concreto della disposizione di cui all'art. 489 c.p., essendo stata accertata, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, la attribuibilità della condotta di falsificazione alla imputata.
3. Il terzo motivo va disatteso.
Perché non considera che la ricezione, a garanzia di una obbligazione, di un assegno bancario in bianco, cioè privo all'origine di taluno dei requisiti prescritti, comporta la facoltà di riempirlo e di usarlo solo in caso di inadempimento:
evento, questo, affatto dimostrato nella fattispecie concreta, che anzi contempla, come si esprime le decisione di prime cure, la persistenza di una controversia civile pur dopo il rilascio dell'immobile da parte della società conduttrice.
Sicché si giustifica appieno anche la pronuncia di ribadita configurabilità del reato di tentata truffa.
4. Il capo di imputazione sub B) descrive chiaramente gli estremi di una condotta volta, attraverso l'induzione in errore dei funzionari della Banca di Roma, a procurarsi un ingiusto profitto in danno della OR SR, che pertanto è ben individuata come persona offesa dal reato.
Di qui la palese infondatezza sia del quarto che del quinto motivo di impugnazione.
5. I fatti risalgono, come detto, al 6 marzo 2001 e, dunque, risulta maturato il termine massimo di prescrizione di entrambi i reati. Ciò comporta la declaratoria di estinzione dei medesimi, ma, nel contempo,sulla base delle considerazioni innanzi svolte, anche il rigetto del ricorso agli effetti civili.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati (qualificato quello di cui al capo A ai sensi dell'art. 485 c.p.) sono estinti per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1000,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009