Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2009, n. 9727
CASS
Sentenza 3 febbraio 2009

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Massime1

Integra il delitto di falsità in scrittura privata, e non in documento equiparato ad un atto pubblico, la falsificazione di un assegno bancario munito di girata "per l'incasso", che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è, pertanto, priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.

Commentario1

  • 1Rimessa alle Sezioni Unite la questione della rilevanza penale del
    Emanuele Birritteri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Il prossimo 19 luglio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione saranno chiamate a risolvere la seguente questione di diritto: “se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità” rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 cod. pen. (rubricato “Falsità in scrittura privata” ed oggi depenalizzata, a seguito dell'intervento del D.lgs. n. 7 del 2016) e non in quella – differente – della “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” (di cui all'art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo D.lgs. n. 7 del 2016)”. 2. Questa la vicenda …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2009, n. 9727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9727
Data del deposito : 3 febbraio 2009

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