Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 12068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12068 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 12068/2026 Roma, li, 30/03/2026
composta da LE RI CA RO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
US A. SA PA US ON
-Presidente
- Relatore -
Sent. n. sez. 431/2026 PU 11/03/2026
R.G.N. 41905/2025
RI NN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RR IC, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 12/09/2025 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA RO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. Stefano Sassano, difensore di IC RR, che si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 18 ottobre 2023 emessa dal Tribunale di Pescara, con la quale la ricorrente è stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e interruzione un pubblico servizio (fatti commessi in Pescara il 13 maggio 2021).
di
2. Nell'interesse di IC RR il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.
130dc652cca10386-Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3306611d7d765165
Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91174
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputata all'udienza del 18/10/2023 per erronea valutazione del certificato medico attestante stato febbrile accompagnato da astenia profonda e iperemesi. Il Tribunale di Pescara ha escluso la rilevanza della patologia sulla base della considerazione che il certificato non avesse attestato una patologia obiettivamente rilevabile ma solo riportato i sintomi dichiarati. In sede di appello è stato allegato dal ricorrente il tampone antigenico per sospetto Covid-19 che ha dato esito positivo, e che non è stato possibile produrre all'udienza del 18 ottobre 2023 perché eseguito proprio in quello stesso giorno. Tale decisione ha compromesso il diritto dell'imputata ad essere sottoposta ad esame essendo stata avanzata richiesta di differimento anche per questa ragione.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte di appello revocato la prova testimoniale di Vella, sebbene fosse l'unico dei due carabinieri ad avere assistito al fatto nella prima fase dell'accaduto. Inoltre, con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen. si denuncia che l'imputata non si è mai opposta ad alcuna attività di polizia facendosi identificare e spiegando le ragioni delle proprie richieste.
2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio della motivazione in ordine al reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. dato che nessun teste ha riferito di avere sentito le frasi e gli epiteti indicati nel capo di imputazione. Inoltre, la condotta non è stata posta in essere in luogo pubblico o aperto al pubblico, visto che l'accesso alla sede del Ser. D. (Servizio territoriale per le dipendenze) era sottoposta alle limitazioni imposte dalla necessità di evitare il contagio da Covid- 19, e neppure vi era una correlazione funzionale con le funzioni svolte.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di interruzione di un pubblico servizio, adducendosi che la imputata si trovava presso il Ser. D. per esigenze legate alla sua tossicodipendenza per concordare un diverso piano terapeutico ed era in attesa di parlare con una delle dottoresse assenti in quel momento.
2.5. Con il quinto motivo deduce vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche perché l'imputata è una giovane ragazza che a causa della grave dipendenza da sostanze stupefacenti si è trovata costretta a vivere in condizioni di miseria e solitudine, considerato che i suoi precedenti penali non sono idonei a descrivere la sua personalità.
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130dc652cca10386 Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3306611d7d765165
Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91174
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Risulta fondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado perché emessa nonostante il legittimo impedimento dell'imputata, adeguatamente documentato dalla difesa con riferimento alla medesima udienza in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna. Non può essere condivisa la valutazione operata dal Tribunale e poi confermata in sede di rigetto del motivo di appello sorretta dall'affermazione che non costituisce impedimento assoluto a comparire uno stato febbrile accompagnato da nausea e astenia, in cui il medico curante attesti esplicitamente l'impossibilità di uscire dal proprio domicilio, fissando anche la durata dell'impedimento (nel caso in esame una prognosi di cinque giorni). La Corte d'appello ha fondato la sua decisione sull'unico argomento che la certificazione medica non era idonea a provare il legittimo impedimento perché attestava una riferita sintomatologia e non una patologia accertata. Si tratta di un argomento privo di fondamento perché il certificato medico rilasciato il giorno prima dell'udienza oltre ad attestare lo stato febbrile verificato da parte del medico che ha eseguito la visita, dà conto dell'esistenza di una sintomatologia coerente con l'alterazione patologica della temperatura corporea tale da rendere del tutto ingiustificata la decisione del Tribunale, confermata dalla Corte di appello, di disattendere il certificato medico ai fini del rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento legittimo dell'imputata. Il giudice deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, salvo che non abbia motivo di ritenere, sulla base di elementi concreti e non di astratte supposizioni, che il certificato medico attesti fatti non veri, palesandosi come ideologicamente falso per induzione in errore del medico da parte del paziente che abbia reso dichiarazioni non veritiere sui sintomi al medesimo riferiti. Ne consegue che egli può pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza del male da cui si afferma colpito l'imputato (Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi, Rv. 231810). Non è possibile perciò screditare la valenza del certificato medico sulla base di una presunta inattendibilità della sintomatologia dichiarata dall'imputato in sede di visita medica, quando questa sia accompagnata dalla diagnosi del medico che conclude per l'esistenza di una impossibilità di uscire dal proprio domicilio formulando anche una prognosi sulla durata della patologia. In tema di legittimo impedimento dell'imputato, il provvedimento con il quale il giudice, acquisita la certificazione medica prodotta dal difensore, valuti
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Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
130dc652cca10386 Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3306611d7d765165
Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91174
l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato di comparire in giudizio, deve essere sorretto da una valida argomentazione che dia conto delle ragioni per le quali nonostante un diverso giudizio medico si sia escluso che la presenza dell'imputato in udienza non lo esponesse ad un non altrimenti evitabile rischio per la propria salute. L'allegazione del tampone antigenico con esito positivo per sospetto Covid-19 non prodotto all'udienza del 18 ottobre 2023 perché eseguito nello stesso giorno non assume, invece, alcuna rilevanza trattandosi di un documento non esibito al giudice al momento della richiesta di rinvio. L'impedimento a comparire dell'imputato riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen. - che concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di partecipare attivamente, per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa - va riscontrato da una certificazione medica che deve essere tempestivamente prodotta a sostegno della richiesta di rinvio. Ciò che rileva in sede di controllo della decisione di rigetto emessa dal giudice procedente è solo la verifica della motivazione che dia conto dell'adeguatezza e ragionevolezza degli argomenti utilizzati per escluderne la sussistenza, e non anche l'accertamento postumo della patologia addotta. Nel caso di specie, la fondatezza del motivo discende proprio dalla verifica della carenza di una motivazione adeguata delle ragioni per le quali è stato disatteso il certificato medico attestante l'impedimento assoluto dell'imputato a presenziare all'udienza. L'omesso rinvio dell'udienza determina la nullità assoluta degli atti compiuti nell'udienza alla quale l'imputato non ha potuto partecipare e, ove l'attività processuale compiuta sia rilevante ed incidente sulla decisione finale, determina la nullità della sentenza anche ove non adottata nella stessa udienza (ex multis, Sez. 1, n. 479 del 17/11/2015, dep. 2016, Iero, Rv. 265854). Nel caso in esame essendo stata pronunciata la sentenza nella stessa udienza in violazione del diritto dell'imputata di prendervi parte, l'omesso rinvio dell'udienza ha determinato certamente anche la nullità della sentenza, senza che rilevi la verifica del carattere decisivo dell'ulteriore attività processuale svolta in quella udienza. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio. La fondatezza del primo motivo comporta l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado. Gli altri motivi di ricorso restano ovviamente assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
130dc652cca10386 Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3306611d7d765165
Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91174
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara del 18/10/2023 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara in diversa composizione soggettiva.
Così deciso l'11 marzo 2026 Il Consigliere estensore CA RO
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Il Presidente LE RI
Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386 Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3306611d7d765165 Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91174