Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10405
CASS
Sentenza 2 luglio 2003

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Il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10405
    Data del deposito : 2 luglio 2003

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