Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 1
Il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10405 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI MA LA - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 162, presso l'avvocato GIOVANNI MEINERI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO IORFIDA, GIUSEPPE IORFIDA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorreste -
contro
AR IA EL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO LOCCHI 6, presso l'avvocato GIANCARLO PIZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO TREBBI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
RI LA, RI NZ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 12/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata l'11/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2003 dal Consigliere Dott. MA LA LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27 febbraio 1988 MA LV PA chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Torino decreto ingiuntivo nei confronti di ID IS NE per la somma di L. 25.000.000, con gli interessi legali, sulla base di un assegno bancario di pari importo tratto dalla IS in favore dell'esponente.
La debitrice ingiunta proponeva opposizione deducendo che aveva chiesto in prestito una somma di danaro a certo MA NO, il quale, asserendo di dover richiedere il danaro alla PA, si era fatto consegnare l'assegno, alla medesima intestato, senza tuttavia più provvedere ne' al versamento della somma, ne' alla restituzione del titolo. Deduceva altresì che, deceduto il NO, era stata redatta una scrittura privata tra i suoi eredi e la medesima esponente, nella quale si era chiarito che nessuna somma ella era tenuta a versare a fronte dell'assegno in oggetto. Chiamava quindi in giudizio LA e CI NO, nella loro qualità di eredi, e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la restituzione dell'assegno, nonché la declaratoria dell'obbligo delle medesime di manleva da ogni pretesa della PA.
Con altro ricorso della stessa data la medesima PA chiedeva ed otteneva altro decreto ingiuntivo a fronte di assegni per complessive L. 97.000.000 tratti a proprio favore da MA NO. Avverso tale decreto proponevano opposizione le eredi dell'ingiunto, esponendo di aver già versato alla PA la somma di L. 33.000.000 e di aver ricevuto in restituzione assegni di pari importo ed invitando la predetta a produrre la documentazione bancaria dei versamenti effettuati al proprio dante causa. Riunite le cause, con sentenza dell'8 aprile - 24 maggio 1993 il Tribunale rigettava l'opposizione della IS, confermava il decreto ingiuntivo dalla medesima opposto e la condannava a corrispondere alla PA la somma di L. 500.000, con gli interessi legali, a titolo di maggior danno;
rigettava l'opposizione delle eredi NO al secondo decreto ingiuntivo, che confermava integralmente, e condannava le opponenti al pagamento in solido della somma di L. 2.500.000, con gli interessi legali, a titolo di maggior danno;
liquidava le spese processuali sostenute dalla PA in complessive L.
3.598.000 e condannava le NO in solido al pagamento della metà e la IS al pagamento dell'altra metà;
condannava infine la IS al rimborso alle NO delle spese della loro chiamata in causa, liquidate in complessive L. 700.000. Proposti separati appelli dalle NO e dalla IS, con sentenza del 14 maggio 1999 - 11 gennaio 2000 la Corte di Appello di Torino, in accoglimento dell'impugnazione della IS, revocava il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e condannava la PA alla restituzione dell'assegno di L. 25.000.000, compensando interamente le spese del grado tra le parti;
respingeva l'appello delle NO, che condannava in solido al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione in favore della PA. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la IS deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso la PA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la Corte di Appello, nonostante l'accoglimento del gravame della ricorrente, non ha riformato la pronuncia del primo giudice nel punto in cui l'ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore sia della PA che delle eredi NO.
Si deduce altresì che nel compensare le spese del grado, nonostante la soccombenza della PA, la medesima Corte ha adottato una motivazione illogica e contraddittoria rispetto alla disposta condanna delle NO, anch'esse soccombenti, nei confronti della PA.
Il motivo di ricorso è fondato. Ed invero la Corte di Appello, dopo aver accolto l'impugnazione della IS, ha erroneamente omesso di provvedere alla disciplina delle spese del giudizio di primo grado, che il Tribunale aveva posto a carico della IS per la metà in favore della PA e per intero in favore delle chiamate in causa AR. Va al riguardo rilevato che il giudice di appello, mentre in caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della decisione di merito adottata ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c. la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronunzia che ha statuito sulle spese (v., tra le altre, Cass. 2000 n. 6540; 2000 n. 6155; 1992 n. 12551;
1992 n. 4158; 1991 n. 4937; 1988 n. 39; 1987 n. 2829).
Il secondo profilo del motivo di ricorso, volto a censurare la disposta compensazione delle spese di appello, resta assorbito dall'accoglimento della prima doglianza, atteso che la regolamentazione delle spese da parte del giudice dell'impugnazione deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non valutando separatamente l'esito del grado rispetto a detto risultato finale (Cass. 1993 n. 7314). La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Torino, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2003