Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
In tema di provvedimenti del questore determinati da turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la denuncia per possesso ingiustificato di articoli fumogeni in occasione di precedenti manifestazioni sportive, sebbene integri il reato contravvenzionale di cui all'art. 6 ter della legge 13 dicembre 1989 n. 401, non legittima tuttavia l'imposizione a taluno dell'obbligo di presentarsi negli uffici di questura in concomitanza di eventi sportivi, in quanto l'art. 6 comma primo, tra i presupposti della misura, indica solo la denuncia per il reato di cui all'art. 6 bis della medesima legge.
Commentario • 1
- 1. Fumogeni: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2005, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/11/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1208
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 20562/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IL, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 16/04/2005 dal G.I.P. del tribunale di Perugia.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Veneziano Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza del 16/04/2005 il G.I.P. del tribunale di Perugia ha convalidato il provvedimento dell'11/04/2005 con cui il questore di Perugia aveva vietato a IL AT, trovato in possesso sei torce illuminanti nelle adiacenze dello stadio calcistico di Perugia prima della partita di calcio Perugia-Ternana del 09/04/2005, di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni di calcio dei campionati nazionali, nonché gli incontri amichevoli, e gli aveva prescritto di presentarsi presso la stazione dei carabinieri di Giove in concomitanza degli incontri di calcio della Ternana per la durata di due anni.
Ha osservato il G.I.P. che esistevano i presupposti per la misura prevenzionale richiesti dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1, in quanto il AT era stato "denunciato per aver preso parte a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive" e segnatamente "prima dell'incontro calcistico Perugia-Ternana del 09/04/2005".
2 - Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del AT, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi. 2.1 - Col primo denuncia violazione dell'art. 111 Cost. perché la convalida è intervenuta il sabato 16/04/2005 poco dopo le ore 12,30, e quindi appena 17 ore e mezzo dopo la notifica del provvedimento questorile (avvenuta il venerdì 15/04/2005 alle ore 19), privando l'interessato del diritto di difesa (la sua memoria difensiva non poteva essere depositata nel primo pomeriggio del sabato, perché gli uffici del tribunale erano chiusi).
2.2 - Col secondo motivo il difensore lamenta erronea applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, e vizio di motivazione sul punto, giacché difettava il presupposto legale per l'applicazione della misura di prevenzione, posto che il AT era stato denunciato soltanto per possesso ingiustificato di artifici fumogeni, trovati nella sua auto in occasione del ed servizio di prefiltraggio della tifoseria ternana prima della menzionata partita di calcio, e non già - come asserisce il G.I.P. - per aver preso parte attiva a episodi di violenza.
2.3 - Col terzo e ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione o erronea applicazione della L. n. 401 del 1989, artt. 6, 6 bis e 6 ter, nonché manifesta illogicità di motivazione sul punto, giacché il possesso (non il lancio) di fumogeni all'interno degli stadi non integra un presupposto per l'applicazione della misura della cd. diffida con obbligo di firma, mentre il possesso di fumogeni fuori dei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive non integra neppure il reato di cui all'art. 6 ter cit..
3 - Il ricorso va accolto, essendo fondati tutti i motivi dedotti a sostegno.
Quanto al primo, basta osservare che ormai la giurisprudenza di questa corte si è consolidata nel senso di ritenere inadeguato un termine inferiore alle ventiquattro ore concesso all'interessato per esercitare il suo diritto di presentare memorie e documenti a difesa (v. ad es. Sez. 1^, n. 39340 del 21/11/2002, Alunni Biagiotti, rv. 222354).
Nel caso di specie, invece, è provato che la notifica del provvedimento questorile è stata perfezionata alle ore 19 del 15/04/2005, che il pubblico ministero ha formulato richiesta di convalida il 16/04/2005 alle ore 12,30 e che il giudice ha disposto la convalida nello stesso giorno di sabato 16/04/2005, e - deve ritenersi - entro il normale orario di ufficio. Al AT è stato quindi concesso un termine per difendersi molto inferiore alle ventiquattro ore.
4 - Altrettanto fondati sono gli altri due motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente.
Come risulta dal provvedimento del questore, il AT era stato denunciato in stato di libertà perché, durante un servizio di "prefiltraggio" in occasione della suddetta partita di calcio, nelle adiacenze dello stadio perugino "Renato Curi", era stato fermato a bordo della sua auto perché trovato in possesso di sei torce illuminanti.
Orbene, il giudice della convalida non ha correttamente esercitato la sua funzione di controllo della legalità del provvedimento questorile, laddove ha affermato che il AT era stato "denunciato per aver preso parte a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive", giacché nel provvedimento amministrativo il AT non risultava affatto coinvolto negli episodi di violenza che pure si erano verificati in occasione della partita.
Unico presupposto fattuale in base al quale il questore aveva disposto la misura di prevenzione contro il AT era invece il "possesso ingiustificato di artifici fumogeni", cioè delle sei torce illuminanti che il medesimo portava nella sua autovettura. Ma una simile condotta, sebbene integri il reato contravvenzionale previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 ter, non legittima la misura di prevenzione, atteso che l'art. 6, comma 1, della stessa legge, tra i vari presupposti di tale misura, prevede la denuncia per il reato di cui all'art. 6 bis cit., cioè per lancio di corpi contundenti o di artifici pirotecnici in modo da creare pericolo nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive;
ma non prevede la denuncia per il semplice possesso degli stessi artifici pirotecnici di cui all'art. 6 ter cit.. Evidentemente il legislatore, pur sanzionando penalmente il possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, non l'ha ritenuto indice di specifica pericolosità "sportiva", tale da giustificare la misura di prevenzione, come invece ha ritenuto il lancio degli stessi oggetti.
5 - In conclusione, non ricorrendo il presupposto per il provvedimento di prevenzione, questo non poteva essere convalidato dal giudice, sicché la impugnata ordinanza di convalida va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006