CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 4988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4988 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LA UE, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4988 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 14/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna in composizione monocratica che dichiarava la penale responsabilità di IU TI in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 76 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, e lo condannava alla pena di mesi dieci di arresto. 2. Ricorre per cassazione IU TI, tramite, il proprio difensore, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. LA UE, conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva , che va esclusa. Si osserva, invero, che secondo la giurisprudenza di questa Corte è illegittima, dopo l'entrata in vigore della I. n. 251 del 2005, l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva in caso di condanna per reato contravvenzionale, e ciò anche se il fatto è antecedente all'entrata in vigore della novella, trattandosi di disposizione di natura sostanziale più favorevole (Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Rv. 247647). Orbene, nel caso in esame, il primo Giudice muovendo dalla pena base di mesi 5 di arresto la ha aumentata per la recidiva reiterata a mesi 6 e giorni 20 e poi per la continuazione a mesi 10 di arresto. La pena deve essere, quindi, rideterminata in mesi otto e giorni dieci di arresto, escludendo l'aumento per la recidiva, calcolato in mesi 1 e giorni 20 di arresto. 2. Il ricorso è inammissibile, invece, nel resto, invocandosi a fronte di una pronuncia su un appello relativo - oltre che all'applicazione della recidiva - al solo trattamento sanzionatorio, genericamente e impropriamente, un mancato approfondimento circa la sussistenza "di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.". 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude, e ridetermina la pena in mesi otto e giorni dieci di arresto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LA UE, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4988 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 14/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna in composizione monocratica che dichiarava la penale responsabilità di IU TI in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 76 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, e lo condannava alla pena di mesi dieci di arresto. 2. Ricorre per cassazione IU TI, tramite, il proprio difensore, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. LA UE, conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva , che va esclusa. Si osserva, invero, che secondo la giurisprudenza di questa Corte è illegittima, dopo l'entrata in vigore della I. n. 251 del 2005, l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva in caso di condanna per reato contravvenzionale, e ciò anche se il fatto è antecedente all'entrata in vigore della novella, trattandosi di disposizione di natura sostanziale più favorevole (Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Rv. 247647). Orbene, nel caso in esame, il primo Giudice muovendo dalla pena base di mesi 5 di arresto la ha aumentata per la recidiva reiterata a mesi 6 e giorni 20 e poi per la continuazione a mesi 10 di arresto. La pena deve essere, quindi, rideterminata in mesi otto e giorni dieci di arresto, escludendo l'aumento per la recidiva, calcolato in mesi 1 e giorni 20 di arresto. 2. Il ricorso è inammissibile, invece, nel resto, invocandosi a fronte di una pronuncia su un appello relativo - oltre che all'applicazione della recidiva - al solo trattamento sanzionatorio, genericamente e impropriamente, un mancato approfondimento circa la sussistenza "di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.". 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude, e ridetermina la pena in mesi otto e giorni dieci di arresto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022.