Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2002, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
OQ 62112 CORTE SUPR02809 / 02 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DE Oggetto: Imposta sui redditi - CASSAZIONE Accertamento SEZIONE QUINTA CIVILE posta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19193/98 Dott Enrico Presidente Papa Consigliere Cron. 6570 Dott. Antonio Merone Consigliere Rep. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Ud. 28/06/2001 Dott. Salvatore Di Palma Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato;
- ricorrente -
contro il signor GI LA MO;
.
- intimato -
N avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 275/97, depositata il 25 agosto 1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 giugno 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele 2 3 16 Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Roma 18 aprile 1997, n. 275/09/97, depositata il 25 agosto 1997, che ha confermato la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Cassino n. 280/03/93, la quale ha accolto il ricorso del signor GI La MO contro l'avviso di accertamen- to dell'IRPEF e dell'ILOR 1986. 1.2. Con l'avviso di accertamento n. 217, notificato il 23 settembre 1992, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cassino aveva ridetermi- nato in [...] 27.000.000 il reddito del contribuente per il 1986, avvalendosi del potere di accertamento sintetico ex art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e applicando i coefficienti previsti dai DM 21 luglio 1983 e 17 novem- bre 1986, in relazione all'indicatore di reddito costituito dal mantenimento di due autovetture.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 18 aprile 1997, n. 275/09/97, è così motivata: - data la relatività della presunzione in base alla quale il reddito è stato de- terminato, il contribuente può fornire la prova contraria;
- il contribuente ha dimostrato che una vettura era stata data in uso gratuito al padre, a carico del quale egli ha vissuto nel 1986, e che l'altra vettura è stata usata per un solo mese;
- il contribuente ha anche dimostrato documentalmente che dal 1982 al 1985 ha percepito compensi per il servizio svolto nell'Arma dei carabinieri, per il الله 2 quale ha ricevuto anche l'indennità di fine rapporto, regolarmente denuncia- ta.
2.1. Il ricorso del Ministero delle finanze per la cassazione della sen- tenza della Commissione tributaria regionale di Roma 18 aprile 1997, n. 275/09/97, è basato su due motivi.
2.2. Il Ministero delle finanze conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza della Commissione tributaria regio- nale di Roma 18 aprile 1997, n. 275/09/97. Spese consequenziali.
3. Il contribuente non si è costituito. Motivi della decisione 4.1. Il Ministero delle finanze avanza due motivi ricorso: 1) violazione dell'art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc;
2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisi- vo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
4.2. I due motivi sono argomentati unitariamente: la motivazione sull'uso della prima autovettura è insufficiente, perché non basta la dichiara- zione di parte, che si può supporre concordata con il contribuente;
la moti- vazione sulla seconda autovettura è contraddittoria, perché anche l'uso per un solo mese è indice di capacità contributiva, mentre il contribuente ha di- chiarato di non aver percepito alcun reddito nel 1986; l'accertamento sinteti- co è l'unico metodo applicabile, in mancanza di dati analitici.
4.3. Il ricorso è fondato. Infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata, che si è ripro- dotta al punto 1.3. delle premesse, si trae la convinzione che il giudice All 3 d'appello l'ha correttamente impostata, quando ha ricordato la natura relati- va della presunzione e la conseguente sua superabilità da parte del contri- buente, ma che non altrettanto correttamente ha operato quando non ha for- nito alcun elemento che consenta di ripercorrere l'iter logico seguito per giungere a neutralizzare il valore indicativo della capacità contributiva pos- seduto dai fattori assunti dall'Ufficio alla base del suo accertamento sinteti- co. Invero, si afferma nella sentenza che il contribuente ha dimostrato che una vettura era stata data in uso gratuito al padre, ma non si dice alcunché né sulle prove di cui il signor La MO si avvale né sulla valutazione che di esse ha dato il Collegio. La stessa lacuna si riscontra a proposito della irrile- vanza riconosciuta al possesso della seconda vettura, perché nella sentenza non si dice alcunché sulle prove fornite dal contribuente per dimostrare che la vettura è stata usata per un solo mese e sulle ragioni per le quali il Colle- gio ha ritenuto tali prove sufficienti. In altri termini, il modo con il quale è stata formulata la motivazione della sentenza impugnata non consente di affermare che le prove fornite dal contribuente siano idonee a vincere la presunzione fatta valere dall'Ufficio.
4.4. La sentenza impugnata dev'essere, quindi, cassata e la causa dev'essere rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che provvederà anche a determinare le spese realtive al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Com- missione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, anche per le spese re- lative al giudizio di cassazione. तप Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Il relatore ed estensore Miloncelli IL CANCELLIERE C1 NZ Bettista del 28 giugno 2001. Il Presidente tuin DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 NZ BA 5