Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2002, n. 5880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5880 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
₤1496 EPUBBLICA ITALIANA L ORTE SUPREMA05 880/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A I R A 5 T . U 6 N 8 B 9 - I 1 / B SEZIONE TRIBU R Tributaria 4 . T / L 6 L 2 A . A . R . I B P . R A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D T E L 1 T 3 E A 1 D I . S N N E Presidente R.G.N. 14023/00 S Dott. Giovanni OLLA - I A Consigliere Dott. Stefano MONACI 20825/00 17280 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Cron. - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud.11/10/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 71496 4.14023/00 sul ricorso proposto da: UT RG, in proprio, domiciliato in ROMA PIZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;
ricorrent
contro
UFF IVA PALERMO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
controricorrente e sul 2° ricorso n° 20825/00 proposto da: 2001 RG, in proprio, domiciliato in ROMA 1967 UT -1- PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente · nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 140/00 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 04/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il ricorso n. 14023/00 per l'inammissibilità; per il ricorso n. 20825/00 il rigetto del primo e secondo motivo;
l'inammissibilità del terzo e quarto motivo del ricorso. -2- 20825/14023SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 13 dicembre1994, l'Avv. Giorgio Cutraro impugnava il ruolo esattoriale n. 94/5/80, nella parte in cui veniva. imposto il pagamento delle somme scaturenti da un avviso di irrogazione di sanzione per omesso pagamento dell'I. V.A. relativo all'anno 1990. Il ricorrente dichiarava che lo stesso avviso non gli era mai stato notificato e che, in ogni caso, si era avvalso della sanatoria ex D.L. n. 630/1994. Chiedeva, pertanto, l'annullamento del ruolo ed in via sussidiaria la cessazione della materia del contendere per effetto della istanza di sanatoria presentata e del relativo pagamento delle imposte con il conseguente sgravio del ruolo. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ritenendo illegittima l'iscrizione a ruolo, ne dichiarava l'annullamento. Proponeva appello l'Ufficio, e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenza n. 140/10/00 del 4 maggio 2000 accoglieva l'appello dell'Ufficio ed conseguentemente annullava la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il contribuente articolando quattro motivi di censura. 9 La amministrazione si costituiva con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I procedimenti 20825 e 14023/2000 debbono essere riuniti in quanto investono la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso il contribuente sostiene che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto ritualmente proposto l'appello. L'Amministrazione, infatti, non avrebbe rispettato la disciplina prevista dall'art. 18 del D.L.vo n. 546/1992. Il motivo deve essere rigettato, infatti, come ha rilevato la Commissione Tributaria Regionale, nel caso di specie, l'atto di appello legittimamente è stato sottoscritto da un funzionario dello stesso Ufficio con la qualifica di direttore tributario. Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che la delega da parte del titolare dell'Ufficio impositore può essere legittimamente conferita, in via generale, mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell'Ufficio con competenze specifiche (Cass. 7 settembre 1999, n. 9486). Con il secondo motivo di ricorso il contribuente sostiene che I'Ufficio avrebbe dovuto notificare, unitamente all'atto di appello, l'autorizzazione prevista dall'art. 52 del D.L.vo n. 546/ 1992 alla quale egli ritiene applicabile la disciplina prevista dall'art. 83 c.p.c E', per altro, evidente l'errore in cui incorre il ricorrente nell'assimilare l'autorizzazione di cui al citato art. 52 alla procura alle liti che la parte deve rilasciare al difensore. Si tratta, al contrario, di due istituti completamente diversi soggetti ad una diversa disciplina contenuta nelle citate norme. Quindi deposito della autorizzazione tra gli atti di causa è sufficienter far ritenere ammissibile l'appello. Anche la seconda censura è, quindi, priva di giuridico fondamento. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente afferma che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto legittima la notificazione dell'avviso di accertamento effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. Si tratta per altro di motivo inammissibile perché il contribuente ha 140h. impugnato il ruolo e non l'avviso di accertamento, solo con la memoria depositata in primo grado ha sollevato la questione, ma sotto il profilo di un vizio del ruolo, e non ha impugnato l'avviso. Per quanto attiene poi al ruolo la relativa impugnazione è stata dichiarata inammissibile dal giudice d'appello e il punto non forma oggetto di ricorso per cassazione. Il quarto motivo di ricorso con cui il contribuente contesta la mancata applicazione della sanatoria di cui al D. L. 630/1994 anche sotto il profilo della omessa e insufficiente motivazione è ल chiaramente inammissibile in quanto il giudice di secondo grado ha indicato una chiara ratio decidendi (non essere il condono applicabile nel caso di imposte dichiarate e non versate) e questo profilo non risulta minimamente contestato nel generico motivo di ricorso. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
p.q.m.
La Corte riunisce i procedimenti 20825 e 14023/2000; rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di procedimento. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il giorno 11 ottobre 2001 Il Relatore Il Presidente Maта ся Pro. Ih IL CANCELLIERE C1 NZ TA CELLERIA DEPOSITATON ZOOZ Oggi IL CANCELLIERE C1 NZ TA