Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2017, n. 46463
CASS
Sentenza 9 giugno 2017

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Un atto sessuale diventa atto di prostituzione solo in presenza dell'elemento retributivo, e cioè quando il soggetto che fornisce la prestazione sessuale assegna alla dazione del proprio corpo, per il soddisfacimento dell'altrui libidine, una funzione strumentale alla percezione di una utilità, in genere economica, che potrebbe essere corrisposta dall'utente anche direttamente ad un terzo, ma sempre con l'accordo o quanto meno la consapevolezza dell'erogatore della prestazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della corte di appello che ha ravvisato il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nella condotta del gestore di un locale che retribuiva ragazze che ivi lavoravano affinchè compissero atti libidinosi nei confronti dei clienti, che, a loro volta, pagavano all'imputato una "consumazione a tempo" comprensiva delle prestazioni delle ragazze).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2017, n. 46463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46463
    Data del deposito : 9 giugno 2017

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