Sentenza 9 giugno 2017
Massime • 1
Un atto sessuale diventa atto di prostituzione solo in presenza dell'elemento retributivo, e cioè quando il soggetto che fornisce la prestazione sessuale assegna alla dazione del proprio corpo, per il soddisfacimento dell'altrui libidine, una funzione strumentale alla percezione di una utilità, in genere economica, che potrebbe essere corrisposta dall'utente anche direttamente ad un terzo, ma sempre con l'accordo o quanto meno la consapevolezza dell'erogatore della prestazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della corte di appello che ha ravvisato il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nella condotta del gestore di un locale che retribuiva ragazze che ivi lavoravano affinchè compissero atti libidinosi nei confronti dei clienti, che, a loro volta, pagavano all'imputato una "consumazione a tempo" comprensiva delle prestazioni delle ragazze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2017, n. 46463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46463 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento