CASS
Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2026, n. 17561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17561 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Taranto nel procedimento a carico di: ON FR, nato a [...] il [...], AS OL, nato a [...] il [...], ZA SQ, nato a [...] il [...], e LO IM RI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha con- cluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha dichiarato con do- versi procedere
contro
AS OL, ZA SQ, LO IM RI e ON FR in relazione al reato di tentato furto aggravato per man- canza di querela. 2. L’Avvocato Generale presso la Procura Generale di Lecce – Sezione Di- staccata di Taranto ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Viene denunciata erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità. IL Tribunale non ha tenuto conto che la condotta è caduta su Penale Sent. Sez. 5 Num. 17561 Anno 2026 Presidente: CA CO RI AO Relatore: CI CA Data Udienza: 14/04/2026 2 beni (tubi metallici dell’impianto di pressurizzazione e irrigazione del Consorzio di Bonifica Arneo) destinati al funzionamento della rete irrigua pubblica e dunque, secondo costante giurisprudenza di legittimità, ad un servizio pubblico. Trattandosi dunque di reato aggravato ex art. 625, 1° comma n. 7) cod. pen., vige la proce- dibilità d’ufficio e non già a querela. Irrilevante poi il fatto che l’aggravante non sia stata espressamente contestata, tenuto conto che (a prescindere dalla sua qualificazione come valutativa o meno) la puntuale indicazione del bene aveva messo l’imputato in condizione di difendersi adeguatamente e ab origine. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 4. I difensori dei ricorrenti ZA, LO e ON hanno depositato memorie difensive con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L’imputazione descrive i beni oggetto del reato individuandoli come “tubi in metallo pesante facenti parte dell’impianto di pressurizzazione ed irrigazione dell’Ente di Bonifica ARNEO”, così evocandone, ad un tempo, la destinazione ad un pubblico servizio e l’appartenenza ad un ente pubblico (circostanza, quest’ul- tima, a sua volta ricavabile dall’istituzione dell’ente con Regio Decreto del 14/4/1927). Tale profilo non è stato però affrontato dalla sentenza impugnata, che non ha valutato la sussistenza in concreto dell’aggravante pur chiaramente conte- stata e individuata nei suoi presupposti di fatto (v. sul punto, ex multis, Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, RV 279335-01, in merito alla legittimità della contesta- zione in fatto dell’aggravante). E’ mancato dunque un approfondimento, in con- creto, sulla destinazione effettiva delle tubazioni a pubblico servizio o pubblica utilità. E’ peraltro indubitabile, al riguardo, la rilevanza della configurabilità o meno dell’aggravante ai fini della procedibilità del reato, trattandosi di circostanza che, se riscontrata in concreto, rende il reato perseguibile d’ufficio (art. 625, 1° comma n. 7) cod. pen.). 2. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, che dovrà rivalutare il tema della procedibilità del reato alla luce della sussistenza, a sua volta da valutare in concreto, dell’aggravante prima menzionata. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Taranto in diversa persona fisica. Così è deciso, 14/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente CA CI CO RI AO CA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha con- cluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha dichiarato con do- versi procedere
contro
AS OL, ZA SQ, LO IM RI e ON FR in relazione al reato di tentato furto aggravato per man- canza di querela. 2. L’Avvocato Generale presso la Procura Generale di Lecce – Sezione Di- staccata di Taranto ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Viene denunciata erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità. IL Tribunale non ha tenuto conto che la condotta è caduta su Penale Sent. Sez. 5 Num. 17561 Anno 2026 Presidente: CA CO RI AO Relatore: CI CA Data Udienza: 14/04/2026 2 beni (tubi metallici dell’impianto di pressurizzazione e irrigazione del Consorzio di Bonifica Arneo) destinati al funzionamento della rete irrigua pubblica e dunque, secondo costante giurisprudenza di legittimità, ad un servizio pubblico. Trattandosi dunque di reato aggravato ex art. 625, 1° comma n. 7) cod. pen., vige la proce- dibilità d’ufficio e non già a querela. Irrilevante poi il fatto che l’aggravante non sia stata espressamente contestata, tenuto conto che (a prescindere dalla sua qualificazione come valutativa o meno) la puntuale indicazione del bene aveva messo l’imputato in condizione di difendersi adeguatamente e ab origine. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 4. I difensori dei ricorrenti ZA, LO e ON hanno depositato memorie difensive con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L’imputazione descrive i beni oggetto del reato individuandoli come “tubi in metallo pesante facenti parte dell’impianto di pressurizzazione ed irrigazione dell’Ente di Bonifica ARNEO”, così evocandone, ad un tempo, la destinazione ad un pubblico servizio e l’appartenenza ad un ente pubblico (circostanza, quest’ul- tima, a sua volta ricavabile dall’istituzione dell’ente con Regio Decreto del 14/4/1927). Tale profilo non è stato però affrontato dalla sentenza impugnata, che non ha valutato la sussistenza in concreto dell’aggravante pur chiaramente conte- stata e individuata nei suoi presupposti di fatto (v. sul punto, ex multis, Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, RV 279335-01, in merito alla legittimità della contesta- zione in fatto dell’aggravante). E’ mancato dunque un approfondimento, in con- creto, sulla destinazione effettiva delle tubazioni a pubblico servizio o pubblica utilità. E’ peraltro indubitabile, al riguardo, la rilevanza della configurabilità o meno dell’aggravante ai fini della procedibilità del reato, trattandosi di circostanza che, se riscontrata in concreto, rende il reato perseguibile d’ufficio (art. 625, 1° comma n. 7) cod. pen.). 2. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, che dovrà rivalutare il tema della procedibilità del reato alla luce della sussistenza, a sua volta da valutare in concreto, dell’aggravante prima menzionata. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Taranto in diversa persona fisica. Così è deciso, 14/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente CA CI CO RI AO CA