Sentenza 7 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2002, n. 8307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8307 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 342/2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 08307/02 2002 oggetto: lavoro 404.22765 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Vincenzo Trezza Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere FRANCESCO ANTONIO MAIORANO 3. Dottor ¡Natale Capitanio Consigliere 4. Dottor Federico Roselli Consigliere 5. Dottor Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Fallimento della società SIFRA, in persona del suo curatore, elettivamente domiciliato in Roma ८० in via Ennio Quirino Visconti presso lo studio dell'avvocato Mario Antonini, rappresentato e difeso dall'avvocato France- 1301 sco Andronico, giusta delega in calce al ricorso;
contro
D'IC IA, non costituitasi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania 1 3/12/98 del 17 novembre 1998, depositata il piorno 20 successivo numero 3736, r.g. 657/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 25 marzo 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza sopra indicata, il tribunale di Catania, giudicando sull'appello proposto dal Fallimento della so- cietà SIFRA avverso quella di primo grado, con la quale era stato tra l'altro condannato al pagamento di differenze re- tributive in favore di D'IC IA, ha, stando al disposi- tivo, rigettato integralmente l'impugnazione. Viceversa, se- condo quanto si legge nella motivazione, era stata accolta la censura svolta con il primo dei motivi di appello relati- vo, appunto, al capo della statuizione di condanna al versa- mento di somme a titolo di differenze retributive, dichia- randosi anche assorbite le altre censure formulate dall'ap- pellante. Della decisione viene chiesta la cassazione dal Fallimento con ricorso sostenuto da un motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione: Denunciando violazione degli articoli 156 e 161 del codice di procedura civile, nonchè vizi della motivazione, il Fal- limento ricorrente deduce la nullità della sentenza per ef- 2 fetto del contrasto tra dispositivo e motivazione. La censura è fondata. E invero, nel rito del lavoro il di- spositivo della sentenza è atto a rilevanza esterna, con la conseguenza che l'eventuale contrasto con la motivazione non può essere sanato nè facendo applicazione del principio dell'integrazione del dispositivo con la parte motivaziona-- le, nè con il procedimento di correzione degli errori mate-- riali e determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'articolo 156, comma secondo, del codice di procedura civile, difettando tale atto, considerato nella sua unità, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo cui è destinato, potendo escludersi la nullità solo nell'ipotesi in cui il contrasto tra dispositivo e motiva- zione sia solo apparente e sia superabile attraverso l'i terpretazione del dispositivo stesso (ex plurimis, Cass., aprile 2000, n. 4304), il che è da escludersi nel caso esame. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va percip cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nell Corte d'appello di Messina, alla quale si demanda di provve dere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Messina. Così deciso in Roma il 25 marzo 2002. Il consigliere estensore Il presidente Ѵнісенко ЕлькаVuicenso Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -7 610. 2832The CANCELLIERE.