Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2001, n. 7573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7573 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 61297 E N O 0 I Z 1 / A 8 R / RE ITALIANA 6 T 75 73/0 1 2 S I Y G P E D. R L A E D LA SUPREMA DI CASSAZIONE D SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Olla R.G. n. 15611/98 Presidente Dott. Enrico Papa Consigliere Cron. 17446 Dott. Giovanni Paolini Consigliere Rep. Dott. Massimo Oddo labu Consigliere Ud. 5 aprile 2001 Dott. Aldo Ceccherini Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto il 15 settembre 1998 da: SA LE Personal Products S.p.A., già denominata LA TA олл S.p.A, corrente in Pomezia - in persona dell'amministratore delegato dr. Claudio Cavicchioli rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del ricorso dagli avv.ti Francesco Gianni e Guido Alpa, CORTE SUPREMA D' C. SSAZIONE presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma alla via delle ricoure CAMPION. CIVILE Quattro Fontane, n. 20 67297
contro
N. -in persona del Ministro Amministrazione delle Finanze dello Stato pro tempore-rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- ghesi, n. 12 3 8 proc. n. 15611/98 R.G. 7 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- -sez. I n. 332/97. zio Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 a- prile 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udita l'avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'avv. Luigi Criscuoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso o, in subordine per il suo accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Paytex TA S.p.A. ricorreva avverso la cartella esattoriale di L. ом 76.453.990, notificatale l'1 aprile 1992 per I.r.p.e.g, sovrattasse ed interessi relative all'esercizio 1986, effettuata dal Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Roma in sede di liquidazione della dichiara- zione dei redditi mod. 760/87. Deduceva la contribuente l'erroneità dell'iscrizione a ruolo, in quan- to derivata da una errata compilazione del prospetto di maggiorazio- ne a conguaglio, e ne eccepiva la nullità per carenza di motivazione, e lamentava, in via subordinata, l'inesistenza dell'obbligazione tribu- taria per l'inapplicabilità dell'art. 36-bis, d.p.r. n. 600/73. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con decisione n. 839/42/94 accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità dell'iscrizione a ruolo, in quanto non preceduta dalle formalità imposte dall'art. 42, d.p.r. n. 600/73, per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi. proc. n. 15611/98 R.G. 2 La pronuncia, appellata dall'amministrazione finanziaria, era rifor- mata il 22 settembre 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che rigettava il ricorso della contribuente sul rilievo che la rettifica era correttamente derivata dalla correzione di errori materiali e di calcolo, risultanti dalla dichiarazione della stessa, nella determi- nazione delle somme soggette a maggiorazione e delle relative impo- ste. Contro la decisione la SA LE Personal Products S.p.A. – nuova de- nominazione assunta dalla LA TA S.p.A. - proponeva ricorso per cassazione il 15 settembre 1998 con tre motivi e l'Ammi- nistrazione delle Finanze dello Stato resisteva con controricorso noti- ficato il 5 novembre 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE ал Preliminarmente va rilevato che non risulta il deposito da parte del ricorrente dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giu- dice che ha pronunciato la sentenza, prescritto dall'art. 369, u.c., c.p.c., e che questo non risulta comunque acquisito agli atti del pro- cesso. La consultazione di tale fascicolo appare necessaria, tuttavia, ai fini della decisione del ricorso in dipendenza del primo motivo d'im- pugnazione, con il quale la contribuente ha denunciato l'omessa mo- tivazione della decisione sul punto decisivo della controversia, costi- tuito dall'insussistenza dell'obbligazione tributaria per essere stata utilizzata al fine di assorbire la maggiorazione di conguaglio la fran- chigia formatasi nei precedenti periodi d'imposta, giacché dal testo proc. n. 15611/98 R.G. 3 della decisione di secondo grado non è consentito desumere se e quando una tale eccezione sia stata dedotta in giudizio dalla parte. Il mancato deposito, per l'impossibilità di valutare la questione pro- spettata, determina, quindi, l'improcedibilità del ricorso in cassazione (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent, 18 marzo 1999, n. 145; Cass. civ., sez. un., sent. 23 gennaio 1995, n. 764), atteso che la decisione sul primo motivo precede nell'ordine logico delle deduzioni della contribuente quella sul secondo, con il quale la società ha eccepito la contradditto- rietà della motivazione della sentenza in relazione all'asserita insin- dacabilità della scelta dell'amministrazione finanziaria di non attiva- re l'ordinaria procedura di accertamento, e quella sul terzo attinente all'estraneità dei controlli di natura giuridica a quelli consentiti dall'art. 36-bis, d.p.r. n. 600/73.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del procedimento di cassazione. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 5 aprile 2001. E *CORTE Il presidente Il consigliere est. N O I Z dott. Massimo Oddo doft. Giovanni Olla A ᏱᎫᏁ Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 A I E 6 5 8 R N 9 . 1 O holde A I N / T Z 4 - / A U 6 B R B 2 . I T Oggi @5 GYC 2001 . L S R DEPOSITATO IN CANCELLERIA R L I . P T A . G . E D B IL/CANCELLIERE GYANG R L A E A T I D A Casanoло 1 R D I 3 S E 1 N E T E T . S A N N I proc. n. 15610/98_R.G. 4 E A M S F