Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2001, n. 10343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10343 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
0060398 6 A 8 E I 9 REPUBBLICA ITALIANA N Vd 29-3-2001 1 R / O 4 I A / 1 0343 /0 1 Z T 6 5 2 A . U R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . N B R T I . S P R I . B D T G . E L L E R L D A A I . S B D A N A I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: rimborso Iva E E S T R T I 1 E N A 3 T E 1 SEZIONE TRIBUTARIA e interessi CROM. 22953 S A . E N M composta dai Magistrati Dott. VINCENZO CARBONE PRESIDENTE CONSIGLIERE Dott. ENRICO ALTIERI Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE Dott. ANTONINO DI BLASI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Azienda Agricola S. CA srl ( già Spa) corrente in Bolzano in persona del legale rappresentante dott. Franz Staffler, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gruner Michael di D CASSAZ ONE Bolzano e Luigi Manzi di Roma, IONE CIVILE . in Roma presso il secondo via F. Confabni k SA elett. dom ricorrente CAM N. 60398
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore>, Ufficio Iva di Verona, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 intimato controricorrente 1 0 6 avverso la sentenza n.
4.20.97 in data 8.5.97 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia, depositata in data 5.6.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.3.01 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
uditi per la parte ricorrente l'avv. Albini delegato e l'avv. De ' Bellis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Azienda Agricola Santa CA spa chiedeva, in data 26.1.91, all'Ufficio Iva di Verona il rimborso di lit. 340 milion: quale Iva pagata per l'acquisto di un opificio industriale. Il 18.1.93 l'Ufficio Iva di Verona negava il rimborso per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 30, autorizzando la contribuente a computare l'imposta in detrazione con la prima dichiarazione. La società S. CA adiva allora la Commissione Tributaria di primo grado di Verona per chiedere l'esecuzione del rimborso con tutti gli interessi di dilazione spettanti>.
2. Successivamente la S. CA si trasferiva in Bolzano e quell'ufficio Iva accordava il rimborso richiesto, con gli interessi dal 3.6.93 al 16.6.95. Rimanendo scoperti gli interessi per il periodo 3.6.91 - 16.6.93, la società insisteva per la relativa corresponsione. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e 3. disponeva la corresponsione degli interessi dal 26.4.91 al 22.6.93, ma escludeva gli interessi anatocistici per mancanza di specifica richiesta, a sensi dell'art. 1283 Codice Civile. Presentava appello l'Ufficio Iva di Verona, affinchè venissero dichiarati non dovuti i citati interessi. La S. CA insisteva invece per ottenere anche gli interessi anatocistici, la cui domanda doveva intendersi formulata col ricorso in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava non spettare gli 4. interessi per il periodo richiesto. Dato atto che si tratta di un capannone industriale e parcheggio sopraelevato, la Commissione Tributaria Regionale rilevava trattarsi di bene acquistato il 21.12.90 e venduto il 19.3.92: bene quindi non ammortizzabile e non strumentale in ordine al quale la S. CA aveva instaurato un ' semplice rapporto di locazione a terzi, senza alcuna strumentalità per l'esercizio dell'impresa. Difettando quindi i presupposti della ammortizzabilità e della strumentalità, la S. CA poteva soltanto riportare a nuovo l' Iva pagata, mentre non spettavano interessi.
5. Propone ricorso per Cassazione la spa S. CA, deducendo unico, articolato motivo. Resiste con controricorso 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Que 6. Con l'unico motivo del ricorso, la spa S. CA deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 30 del Dpr. n. 633.72, 40,57,77, 95 del Dpr. n. 917.86. L'art. 40 del Dpr n. 917.86 cit. afferma che sono da considerare strumentali tutti gli immobili, anche se dati in locazione о in comodato, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Trattasi di beni strumentali per natura>, che rimangono tali anche se concessi in locazione e non direttamente utilizzati per l'esercizio dell'impresa. Essendo il capannone di cui trattasi un capannone industriale, esso va considerato strumentale ed ammortizzabile.
7. Nel controricorso, 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato eccepisce l'inammissibilità del gravame avversario, in quanto la relativa questione non risulta proposta nei precedenti gradi del giudizio. Nel merito, rileva che l'art. 40 del Dpr. n. 917.86 attiene alle imposte sui redditi, mentre nella specie si verte in tema di Iva. La prima normativa non è automaticamente applicabile alla seconda e pertanto il concetto di strumentalità di cui alla normativa in materia di imposte dirette è diverso da quello inerente all'Iva.
8. Il ricorso è fondato. Si premette che la S. CA spa chiede il rimborso dell'Iva in quanto trattasi di bene ammortizzabile acquistato nell'esercizio dell'impresa, coi relativi interessi. In via amministrativa, la ricorrente ha ottenuto il rimborso ed una parte degli interessi. Rimane solo la questione della spettanza 0 meno degli interessi e degli interessi sugli interessi> a far tempo dalla domanda giudiziale.
9. La questione non può dirsi nuova nel processo, in quanto la strumentalità del bene ovvero la sua ammortizzabilità sono state alla base della domanda amministrativa di rimborso e del giudizio di merito. 10. La Commissione Tributaria Regionale ha negato la spettanza degli interessi per il periodo oggetto della richiesta, con motivazione non condivisibile ed ultronea rispetto alla materia del contendere: materia la quale era limitata alla debenza degli interessi e degli interessi anatocistici. La Commissione Tributaria Regionale ha negato in radice che l'Iva pagata sull'acquisto fosse rimborsabile, argomentando in ordine alla mancanza di strumentalità e di ammortizzabilità dell'immobile, con ciò andando oltre quanto risulta dall'operato della stessa Amministrazione Finanziaria dello Stato. 11. In realtà, non appare possibile isolare le due normative considerate Iva e Imposte Dirette in quanto in materia ciascuna di esse rinvia all'altra. Così, l'art. 30 del Dpr. n. 633.72, in materia di rimborso di imposta, richiama l'acquisto di beni amortizzabili, facendo riferimento alla normativa in materia di imposte dirette. Del pari, l'art. 40 del Dpr. n. 917.86 fa riferimento al concetto di beni strumentali, che ha indubbi 7.73). riflessi anche nel campo dell'Iva (art. 40 del Dpr. n. 59 Stante l'unitarietà del diritto tributario vigente, non appare bu possibile isolare la normativa inerente alle imposte dirette dalla normativa Iva ed enucleare un concetto di strumentalità del bene o di ammortizzabilità diverso per i due settori. 12. Nella specie, l'art. 40 del Dpr. n. 917.86 qualifica come strumentali, ai fini delle imposte sui redditi, gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa senza radicali trasformazioni, anche se dati in utilizzazione locazione o comodato. Se il bene è considerato strumentale ai fini delle imposte sui redditi, esso è strumentale anche ai fini Iva e pertanto l'imposta pagata sull'acquisto può essere oggetto di domanda di rimborso: rimborso che non а caso risulta concessSO in sede amministrativa. 13. La questione deve quindi essere apprezzata secondo il suo contenuto originario: se spettino gli interessi per il periodo dal 26.4.91 al 2.6.93 e se sulla somma costituente 1'ammontare dei predetti interessi (legali) vadano riconosciuti ulteriori interessi, sempre nella misura legale, a far data dalla proposizione del ricorso in primo grado. La sentenza di appello appare errata nella parte in cui ha negato 14. la spettanza di tali interessi, giacchè sul diritto al rimborso tra le parti, essendo stato il dell'Iva non vi era discussione medesimo diritto riconosciuto in sede amministrativa. Se l'esistenza deldirittoal rimborso non è duscutibile, ne consegue la spettanza degli interessi legali dal 26.4.91 al 2.6.93. ви 15. Si pone a questo punto l'ulteriore problema degli interessi anatocistici. A sensi dell'art. 1283 Codice Civile, tali interessi spettano a far data dalla domanda giudiziale, 'scilicet' se richiesti. Nella fattispecie, la questione se la S. CA abbia richiesto gli interessi anatocistici fino dalla domanda in primo grado è di natura processuale, e quindi va risolta sulla base degli atti. Dal ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado si ricava che la contribuente chiede tutti gli interessi di dilazione spettanti>. Considerato che oggetto della domanda sono gli interessi oltre che il rimborso dell'imposta - avvenuto ad opera di diverso ufficio Iva e tenuto conto dell'ampia dizione adottata, si ritiene che la S. CA abbia richiesto anche gli interessi sugli interessi>. 16. Non vi sono ostacoli concettuali in ordine all'ammissibilità di una domanda di interessi anatocistici in materia tributaria . Dopo una iniziale perplessità in ordine alla spettanza di tali interessi in favore del contribuente Cass. 10.7.96 n. 6310) questa Corte si è orientata nel senso che spettino gli interessi anatocistici anche in materia tributaria sotto condizione della verifica dei presupposti di cui all'art. 1283 Codice Civile: vedi Cass.
3.9.99 n. 9273, Cass. 11.8.2000 n. 10628 e, ultimamente, Cass.
5.3.2001 n. 3179. 17. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata. Il ricorso può essere deciso nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto: va accolta la domanda originaria del bin contribuente, intendendosi spettare sugli interessi scaduti, oggetto della domanda, anche gli interessi anatocistici nella misura legale. 18. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese dei vari gradi del giudizio.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. E N O 8 I Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 29 marzo 2001. 9 Z 1 A / F 4 R / . T 6 N S 2 I . G R . E P T . IL PRESIDENTE R . L D U L A B L A I D E . Dott. VINCENZO CARBONE D R B E I T A T S A T N I N E 1 R E S 3 S E 1 I E T A . IL CONSIGLIERE ESTENSORE A N M DR. VINCENZO DI NUBILA IL CANCELLERE C1 Innocenzo AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 30 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo AT