Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 60356 REPUBBLICA ITALIANA 0 1 2 3 / 2 3 / 1 1 6 8 9 2 9 9 / IN NOME DEL POPOLO ITAMANO E N A O I I COR SUPREMA DICASSAZIONE 5 R Z . Oggetto A A N R T - T U S S I SEZIONE TRIBUTARIA B Tributaria I C L E R L R A T . A oposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: b a T E h T 2 I Bott. Bruno SACCUCCI 1 - Presidente P R.G. N. 10886/s . S E N E T Cron.3108 A Dott. Massimo ODDO Consigliore M Del. Vittorio Glauco EBNER - Rel Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud.14/05/02 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 60356 sui ricorso proposto da: ... MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro Lempore, domiciliato іл ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE CELIO STATO, che 10 rappresenta e difende ope logia;
- ricorrente
contro
RI OR, elettivamente domiciliato דו ROMA PIAZZA SANTA CROCE IN GERUSALEMME presso lo studio dell'avvocato PUCCIARELLI ALBFIRTO, che lo difende, giusta procura a margine;
2002 controricorrente 2081 avverso 1 a sentenza n. 60/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 08/04/98; udita la relazione della causa svolta nelio pubblica udienza del 14/05/07 dal Consiglicre Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito i l P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cario DESTRO che ha concluso per L'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza n.279/1/1997 la Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva il ricorso proposto da RI TE(già dipendente con funzioni dirigenziali delle Ferrovie dello Stato spa),avverso il silenzio - rifiuto della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio sez.dist.di Roma e del Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Roma sulla istanza di rimborso della somma di £.19.969.860 somma che il RI assumeva essergli stata indebitamente trattenuta dal datore di lavoro ai fini dell'Irpef sull'importo di £.75.000.000 corrispostogli in sede transattiva,a titolo risarcitorio. L'appello proposto dalla DRE per il Lazio, sez.dist. di Latina sotto il profilo(il solo che qui attualmente rileva) che trattavasi di ritenuta su una somma corrisposta a titolo di buonuscita,mancato preavviso e ferie non godute e non a titolo risarcitorio veniva rigettato dalla Commissione - n.68/3/1998 depositata Tributaria Regionale del Lazio con sentenza 1*8.4.1998. Giudici di appello ritenevano doversi riconoscere natura risarcitoria a siffatta erogazione atteso che nel processo verbale di conciliazione redatto il 18.11.1993 innanzi alla Commissione di conciliazione era stato precisato trattarsi di “importo transattivo, oltre il trattamento di quiescenza e buonuscita spettanti". Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze,con due mezzi di gravame,con i quali deduce rispettivamente violazione e falsa applicazione degli artt.12,46 e 48 DPR 597/1973 nonchè degli artt.6 comma secondo e 46 DPR 917/1986;inoltre motivazione omessa,insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Si è costituito e resiste con controricorso il RI. Motivi della decisione La ricorrente Amministrazione,premesso che la somma riconosciuta in sede trusattiva trova il suo titolo in una indennità supplementare per ingiustificato licenziamento, si duole dell'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la CTR per non avere tenuto conto che fa disciplina normativa applicabile nella specie, rationc temporis( trattandosi di somma percepita dal contribuente nel 1994) è quella contenuta nell'art.6 DPR 917/1986,che ha sottoposto a tassazione ai fini dell'Irpef tutti i proventi conseguiti dal lavoratore dipendente, anche a titolo risarcitorio, in sostituzione del perduto reddito da lavoro e non più quella dell'art. 12 DPR 597/1973,nella cui vigenza si era ritenuta la non assimilabilità dell'indennità per ingiustificato licenziamento al reddito da lavoro dipendente. Inoltre,lamenta che i Giudici di appello non abbiano tenuto conto che l'erogazione in oggetto è avvenuta in forza di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del 13.4.1981 che non ne afferma la natura risarcitoria ed anzi prevede che nell'anzidetta indennità debbano comprendersi le spettanze contrattuali di fine lavoro:cosicchè, la stessa indennità avrebbe dovuto essere qualificata e ritenuta come un credito di lavoro assoggettabile a tassazione ai fini dell'Irpef. Alle tesi dell'Amministrazione il controricorrente oppone che nella specie non si versa in tema di licenziamento ingiustificato posto che la transazione conclusa innanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione ha avuto per oggetto la risoluzione consensuale dcl rapporto di lavoro e che l'indennizzo di £.75.000.000 (percepito all'inizio del 1994) non sarebbe comunque assimilabile ad alcuna delle ipotesi che giustificherebbero la ritenuta del datore di lavoro ai fini dell'Irpef. Ciò, stante il suo carattere sanzionatorio per il datore e quello strettamente risarcitorio per il dipendente e tenuto altresì conto che soltanto con l'art.32 DL n. 41/1995 convertito con modificazioni in L.n.85/1995,con effetti dal 24.2.1995, si sono assoggettate a tassazione le somme o i valori comunque percepiti, anche se a titolo risarcitorio, a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ritiene la Corte di dovere rilevare la inammissibilità del ricorso,in quanto basato su un presupposto di fatto natura di indennità supplementare di licenziamento della somma riconosciuta in sede di conciliazione che non risulta ammesso né accertato in sede di merito. Invero,giusta quanto emerge dalla impugnata sentenza l'Ufficio con l'atto di appello aveva sostenuto che il rimborso non era dovuto,trattandosi di "ritenuta effettuata su sorma corrisposta per buonuscita,mancato preavviso e ferie non godute e non per risarcimento"; c la CTR - come già si è posto in evidenza - ha ritenuto siffatta erogazione di natura strettamente risarcitoria - in quanto effettuata oltre il trattamento di quiescenza e di buonuscita spettanti" - e per tale sua natura non imponibile. L'odierno ricorrente invece come prima si è detto assume invece la imponibilità dell'erogazione de qua in quanto rappresentativa di un' 3 indennità supplementare per ingiustificato licenziamento e la parte motiva del ricorso tende appunto a dimostrare anche con richiami alla giurisprudenza di legittimità) la imponibilità di tale indennità sulla hase,peraltro,di una norma – l'art. 12 del DPR 597/1973,richiamata a pag.
7 - del ricorso non applicabile nella specie,come del resto lo stesso ricorrente - assume alle pagg. 4 e 5 del medesimo atto, in quanto la vicenda ricade all'evidenza interamente sotto il vigore del DPR 917/1986). A questa stregua il ricorso per cassazione in quanto introduttivo di un tema - di indagine e di decisione nuovo(come prima si è rilevato, altra e diversa è la ratio decidendi che sostiene l'impugnato provvedimento) e, come tale, non consentito deve essere dichiarato inammissibile. - La statuizione ha carattere assorbente e preclude l'esame di ogni altra questione prospettata in causa. La soccombente Amministrazione Finanziaria deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio,che si ritiene di liquidare in complessivi euro 1.100,00 di cui euro 1000,00 per onorari.
PQM
La Corte,dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Ministero delle Finanze al pagamento delle spese del presente giudizio,liquidate in complessivi euro 1.100,00( millecento/00) di cui euro 1000,00( mille/00) per onorari. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 maggio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Вишо расчист ме 30 GE30 GE -་་ - AC POSITATO opp' и