Sentenza 3 novembre 1999
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L'art. 57 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 non prevede alcun periodo di sospensione dei procedimenti relativi al delitto di omesso versamento di ritenute di acconto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1999, n. 14157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14157 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI PIOLETTI Presidente del 3/11/1999
Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere N. 3643
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere N. 18923/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da RA LI, nato a [...] il [...];
UN NE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 12/02/'99;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. W. De Nunzio. il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, perché infondati;
Udito l'Avv. Paolo Carbone, difensore del AN;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del Tribunale di Salerno in data 5/11/'96 IO AN veniva condannato alla pena principale di un anno e due mesi di reclusione, oltre che a centosessanta milioni di lire di multa, nonché alle pene accessorie di legge, in quanto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 81 cpv. c.p. e 2 co 2 D.L. 429/'82, conv. Con mod. in L. 7/8/'82, n. 516 [capi b) ed i) dell'imputazione], che gli erano stati contestati per avere, quale rappresentante legale della "IDAG ICG S.p.a.", corrente in Fisciano, omesso di versare all'Erario le ritenute d'acconto, specificate in rubrica, operate su retribuzioni corrisposte ai dipendenti negli anni 1086, '87 e '88, come accertato con verbale del 29/3/'89. Con la stessa sentenza NE UN veniva condannato, con il beneficio di cui all'art. 163 c.p., alla pena principale di un anno di reclusione e sei milioni di lire di multa ed a quelle accessorie di legge, quale colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dall'art. 4 L. 516/'82 [capi l) ed o) dell'imputazione], che gli erano stati contestati per avere emesso le fatture per operazioni inesistenti specificate in rubrica. Detta sentenza, che conteneva altre statuizioni di condanna e di assoluzione non rilevanti in questa sede, veniva impugnata dai detti imputati e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno la quale, con sentenza del 12/02/'99, la confermava nei confronti del AN, mentre dichiarava inammissibile l'appello del UN perché non corredato dai relativi motivi.
In particolare la Corte di merito riteneva che i reati dei quali il AN era stato dichiarato colpevole non fossero estinti per prescrizione dovendo aggiungersi, ai nove anni previsti dall'art. 9 L. 516/'82, i periodi di sospensione "ex lege" del processo,
influenti anche ai fini della prescrizione del reato, ammontanti a complessivi due anni, tre mesi e dieci giorni.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione sia il AN, che il UN, chiedendone l'annullamento per violazione di legge.
Il primo deduce la non applicabilità, a lui, delle sospensioni del processo previste dall'art. 21 D.L. 2/3/'89, n. 69, conv. Con mod. in L. 27/4/'89, n. 154 e dell'art. 57 co. 6 L. 30/12/'91, n. 413, sia perché aveva presentato tempestiva e fedele dichiarazione delle ritenute d'acconto operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e, dunque, non doveva, ne' poteva presentare alcuna dichiarazione integrativa, sia perché la L. 413/'91 non sarebbe applicabile al mancato versamento delle ritenute di che trattasi, mentre il secondo contesta la legittimità della dichiarazione d'inammissibilità dell'appello da lui proposto contro la decisione di primo grado in quanto, rimasto contumace, a lui ed al suo difensore non sarebbe stato mai notificato l'estratto contumaciale della sentenza con l'avviso dell'avvenuto deposito di essa. Con memoria del 9/10/'99 il AN ha sostanzialmente chiesto l'accoglimento del proprio ricorso evidenziando le precarie condizioni di salute in cui versa, i rapporti al tempo intercorsi con tale Arch. Carreli ed il pericolo che diventi definitiva altra condanna a circa tre anni di reclusione avverso al quale pende ricorso davanti alla seconda sezione penale di questa Corte Suprema. All'odierna udienza il difensore del AN ha chiesto dichiararsi estinti i reati allo stesso ascritti, avendo egli presentato dichiarazione integrativa.
Motivi della decisione
Il ricorso del AN va rigettato, perché infondato. I termini di sospensione del processo previsti dal D.L. 2/3/'89, n. 69, conv. Con mod. in L. 27/4/'89, n. 154, non sono applicabili al detto ricorrente perché all'epoca non v'era ancora pendente, a suo carico, alcun procedimento che ha avuto inizio in epoca successiva con il verbale di accertamento delle violazioni risalente al 29/3/'89.
Per ciò che riguarda gli altri periodi di sospensione dei procedimenti relativi al delitto di omesso versamento di ritenute d'acconto, questa Corte ha statuito a Sezioni Unite 8v. sent. 19/5/'99, Tucci, alla cui motivazione si rimanda) che l'art. 57 L.413/'91 non ne prevede alcuno, ma che a quelli - applicabili al caso in esame - previsti dal D.L. 16/3/'91, n. 83, conv. In L. 15/5/'91, n. 154 [sei mesi e sedici giorni]; dal D.P.R. 20/1/'92, n. 23 [cinque mesi e nove giorni] e dal D.L. 23/1/'93, n. 16, conv. In L. 24/3/'93, n. 75 [sei mesi e ventisette giorni], va aggiunto quello previsto dall'art. 19 bis D.L. 23/02/'95, n. 41, conv. In L. 22/3/'95, n. 85 [un anno e quindici giorni].
In conseguenza, dovendo il reato continuato del quale il ricorrente è chiamato a rispondere considerarsi consumato il 19/1/'89 - data entro cui le ritenute del 1988 dovevano essere versate - ed ammontando a complessivi due anni, sette mesi e sette giorni i periodi di sospensione del presente processo, il delitto di che trattasi non è ancora prescritto in quanto tale causa estintiva del reato maturerebbe solo il 26/8/2000.
In ordine alla asseritamente avvenuta presentazione di dichiarazione integrativa, la Corte rileva che la questione, dedotta per la prima volta in questa sede, è inammissibile perché generica e non documentata.
Il ricorso del UN va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato in quanto egli propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in data 5/11/'96 con dichiarazione personalmente resa il 14/11/'96, facendo riserva di depositare, nei termini di legge, i relativi motivi che, però, non vennero presentati sebbene l'estratto contumaciale della decisione in questione gli fosse stato notificato in data 10/5/'97 a mani della moglie convivente ID OL, come si evince dagli atti che, essendo dedotto un vizio "in procedendo", questa Corte ha la potestà di esaminare.
Il difensore del UN, presente nel corso del giudizio di primo grado, non aveva diritto ad alcuna notifica dell'estratto contumaciale della sentenza dato che questa fu depositata in termine. In conseguenza l'inammissibilità dell'appello di che trattasi deve ritenersi legittimamente dichiarata a norma degli artt. 591 co. 1 lett. c) e 581 co. 1 lett. c) c.p.p..
Alla luce delle esposte considerazioni i ricorrenti debbono essere condannati, a norma dell'art. 616 c.p.p., in solido al pagamento delle spese processuali ed il UN, altresì, al versamento alla Cassa delle ammende della somma di denaro indicata in dispositivo, equa in considerazione delle ragioni di palese infondatezza della relativa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso proposto da NE UN avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 12/02/'99; rigetta quello avverso la stessa sentenza proposto da IO AN e condanna i detti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed il UN, altresì, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di L.
1.000.000. Così deciso in Roma, il 3 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 1999