Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4426 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
'04426/0 1 INNOMETEL POOL TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12754/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente 13944/98 Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere 15209/98 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere 9501 Cron. 1489 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere Rep. Ud. 31/10/00 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ON OB, elettivamente domiciliato in ROMA difeso presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, 12051 ALBA dall'avvocato COPPA PIERO, con studio in (CT), VIA ROMA, 10, giusta delega in atti;
ricorrente -CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio GIUSEPPE, GEAS ASSIC SPA, L'ABEILLE SPA, FF dal Sig. IL SOLE 24 ORE ROA per diritti L. 6000 il 27 MAR. 2001. JOLE;
IL CANCELLIERE
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 13944/98 proposto da: CANCELLERIA $2000 ROA' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1735 PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo difende unitamente all'avvocato CAPELLO * ALBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
ON OB;
intimato e sul 3° ricorso n° 15209/98 proposto da: GEAS ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell'avvocato LO SARDO GIUSEPPE, che lo difende unitamente agli avvocati ROSSI FLAVIA, REGINA MICHELE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale € nonchè
contro
ON OB, FF OL, L'ABEILLE SPA, ROA' GIUSEPPE;
- intimati avverso la sentenza n. 1543/97 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 17/10/1997, depositata il 16/12/97; RG. 1640/92, udita la relazione della causa svolta nella pubblica I udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE LO SARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
in via principale inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso incidentale della GEAS;
rigetto del ricorso incidentale ROA'. Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 23.10.85 RO Giu- seppe conveniva dinanzi il Tribunale di Mondovi Bongio- vanni OB per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale accadu- to il 1.5.85 sulla strada Mondovì-Bastia. Assumeva l'attore in citazione che si trovava in detta occasione sulla sua autovettura ferma a cavallo della cunetta sul $ lato sinistro della carreggiata rispetto alla sua dire- if zione di marcia con luci di emergenza accese. Poco più avanti un pedone, tale US CE, con una pila era intento alla ricerca di una ruota nel vicino prato. In tale situazione, dalla opposta direzione sopraggiungeva l'auto di proprietà di FA LE condotta da Bongio- vanni OB che sbandando investiva il US e col- A lideva, di poi, con la vettura di esso istante. Radicato- si il contraddittorio, il IO negava ogni re- sponsabilità ed in via riconvenzionale chiedeva la con- danna del RO ai danni ritenendolo unico responsabile. Anche la FA che interveniva in causa chiedeva il risarcimento dei danni subiti dalla vettura. Interveni- C vano nelle more in giudizio altresì' le compagnie di assicurazione IL e EA а tutela dei rispettivi assicurati FA e RO. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Mondo- vì con sentenza 11.9.92 condannava il RO unico, respon- sabile, la EA al risarcimento dei danni in favore della FA e del IO liquidandoli in comples- sive lire 17.150.000. Avverso tale sentenza proponevano gravame il RO e la SOC. EA, in adesione, sul quale si pronunziava la Corte di Appello di Torino che con sentenza del 16.12.97, in parziale accoglimento della impugnazione RO in via principale e di quella della EA, indel via adesiva, dichiarava la paritaria responsabilità di f entrambi i conducenti condannando il IO al ri- sarcimento del 50% dei danni subiti dal RO liquidando- li in lire 18.080.814, comprensive degli interessi ri- sarcitori al 6% sulla somma via via rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, disponendo la restituzione alla EA da parte del IO di quanto percepito in più. Compensava le spese di entram- bi i gradi e di appello tra la FA e le altre parti. Osservava, tra l'altro, la Corte che sulla base delle prove in atti doveva ritenersi censurabile anche il comportamento di guida del IO che avvistati i fari della vettura del RO doveva adeguare l'andatura 4 del proprio autoveicolo e non limitarsi a spingersi all'estrema destra della carreggiata. La frenata fu, altresì, fatta a pochi metri dall'altra vettura che ben poteva essere vista ferma sul ciglio della strada. An- che il RO, peraltro, doveva ritenersi responsabile per avere fermato l'auto sul lato sinistro della carreggia- ta e con le luci non regolamentari accese, fari anabba- glianti, così dando l'impressione di non essere fermo. Le colpe accertate in concreto venivano, pertanto, attribuite ai conducenti nella misura del 50% ciascuno. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione il IO affidandolo a quattro motivi so- stenuti da memoria. Hanno resistito con controricorso il RO e la EA Ass.ni che, a loro volta, hanno formulato ricorso inci- dentale affidato, rispettivamente, ad unico motivo (il RO) ed a due motivi (la EA). Non hanno svolto difese l'IL e la FA. Motivi della decisione Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 cpc, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza. Con il primo mezzo di impugnazione il IO, 5 .. 1 denunziata la violazione dell'art. 2054 CC in riferi- mento all'art. 360 n. 3 cpc, lamenta che la Corte di Appello sia erroneamente pervenuta alla parziale rifor- ma della sentenza del tribunale sul presupposto fattua- le che l'incidente sia avvenuto non subito dopo una curva percorsa da esso IO, ma quanto meno ol- tre duecento metri da essa, onde il guidatore della Fiat Uno aveva ampia possibilità di avvistare tempesti- vamente l'altro veicolo fermo contromano, circostanza questa configurante elementi di responsabilità a suo carico. Con il primo mezzo del ricorso incidentale la soc. EA, denunziata la violazione dell'art. 2054 cc in ri- ferimento all'art. 360 n. 3 cpc, lamenta che la Corte torinese abbia erroneamente determinato la esatta ubi- cazione della vettura del RO rispetto la sede stradale, essendo invece, la stessa ferma in modo tale da non ostruire, anche se parzialmente, la carreggiata. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto in put to responsabilità, sono privi di fonda- mento. Ritenuto incontestabile che gli apprezzamenti del giudice del merito circa lo svolgimento del sinistro e la efficienza causale del comportamento delle persone coinvolte si concretano in un giudizio di fatto non ri- 6 esaminabile in sede di legittimità quando la motivazio- ne è adeguata e corretta, va rilevato che l'esame della sentenza impugnata induce a ritenere che sul punto del- le rispettive responsabilità in ordine alla causazione del sinistro le critiche delle parti ricorrenti siano del tutto ingiustificate. Ed invero, dalla lettura dei motivi della decisione si evince che la Corte distret- tuale è pervenuta alla conclusione che attese le prove in atti e ravvisandosi elementi di colpa a carico di entrambi i conducenti dovesse affermarsi la loro re- sponsabilità nella misura del 50% ciascuno, in partico- lare, del IO per non avere, avvistati i fari della vettura ferma, adeguato l'andatura del veicolo laddove per frenando a pochi metri intempestivamente, presenza di un rettilineo sarebbe stato possibile la individuare l'auto ferma da una maggiore distanza, e del RO che essendo in posizione ben visibile aveva ar- restato il suo veicolo contromano creando una situazio- ne di pericolo, resa peraltro, più marcata dall'uso dei fari anabbaglianti che davano la impressione che la " vettura non fosse in sosta. Sulla scorta di tale serie di elementi, coordinati razionalmente e giustificati in modo adeguato, i secondi giudici sono pervenuti alla conclusione che il sinistro dovesse attribuirsi alla paritaria responsabilità dei due conducenti e tale de- 7 cisione non può essere sovvertita da una diversa rico- struzione dei fatti in senso più favorevole invocata dai ricorrenti in questa fase essendo censure di tale genere inammissibili in sede di legittimità e tanto ba- sta per sottrarre la denunziata sentenza alle critiche delle parti ricorrenti. Con il secondo mezzo di impugnazione il Bongiovan- ni censura la sentenza della Corte di Appello nel punto in cui ha ritenuto la esistenza di elementi di respon- sabilità a carico di esso ricorrente non essendovi la prova di un suo comportamento illegittimo che abbia po- tuto cagionare l'evento dannoso. Con il terzo motivo di ricorso il IO cen- sura la sentenza della Corte di Appello di Torino per avere questa ripartito le quote di responsabilità al 50% senza dare una logica adeguata motivazione (cen- sura dedotta ex art. 360 n. 5 cpc). Anche tali motivi da esaminarsi congiuntamente per loro intima connessione sono infondati. Vale per essi quanto dinanzi evidenziato a confu- tazione dei primi due mezzi di ricorso del IO e della EA. La Corte territoriale ha, infatti, spiegato l'iter logico seguito con ampia e corretta motivazione e non controverso che rientra nei compiti del giudice del me- 8 i rito la interpretazione delle risultanze istruttorie, onde deve ritenersi preclusa ogni censura con la quale la parte ricorrente, cercando di superare i limiti del giudizio di cassazione, sollecita una diversa lettura delle risultanze di causa. Con il quarto mezzo di impugnazione il IO censura la sentenza della Corte torinese laddove ha ri- tenuto che la velocità fosse stata elemento determinan- te nella causazione del sinistro, punto che, invece, non era stato oggetto di gravame da parte del RO. Si osserva in contrario che con l'atto di appello era stato richiesto un riesame del fatto, onde l'accertamento della velocità del veicolo del Bongio- " vanni diveniva presupposto per la ricostruzione dell'evento dannoso di guisa che la doglianza di ultra petizione deve considerarsi del tutto priva di fonda- mento. Va, quindi, disatteso anche il quarto mezzo e con esso l'intero ricorso principale. Con il secondo motivo di annullamento la ricorren- te incidentale EA si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto di compensare le spese tra essa EA e l'intervenuta FA LE, erroneamente assumendo che nei confronti di quest'ultima non era stata proposta domanda. 9 Si osserva in contrario che, in concreto, viene denunziato un potere discrezionale del giudice di meri- to;
peraltro il motivo non appare chiaramente esposto ed, in particolare, se esso si riferisca ad un vizio di motivazione o ad una violazione di legge, onde per la sua genericità va dichiarato inammissibile. Del pari inammissibile è il ricorso incidentale proposto dal RO. Ai fini della sussistenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 cpc è necessario che nel contesto dell'atto di impugnazione (anche se incidentale, cfr. Cass. 4013/95) si rinvengano gli elementi indispensabi- li perchè il giudice di legittimità possa avere, senza ricorrere ad altre fonti o atti del processo, una chia- ra e completa visione dell'oggetto della impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in es- so assunte dalle parti (cfr. Cass. 4937/00). Tali requisiti difettano nel ricorso incidentale proposto dal RO nel quale si confutano unicamente le doglianze avversarie, di poi censurandosi la sentenza della Corte di Appello per violazione degli artt. 91 e " 92 cpc. Sussistono giusti motivi per compensare tra le 10 parti le spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, nonchè quello inci- dentale della soc. EA. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale del RO. Dichiara compensate tra le parti le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma il 31.10.2000 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.My favara have Ворид шу вези ברדובב 19 IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 1560 Depositata in Cancelleria Oggi, 7 MAR 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola T 250.000 600000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 310000 Registrato in dat& ..UG.. 18,00 versate 178.10 a FNCOSETTANTOTTA he 8065 (euro о p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia FILIPPO) зл Responsabile Servizio Adi than (Dr. M. RAC IN л 11 i 1