Sentenza 30 marzo 2010
Massime • 1
Il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, e altro reato impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo di continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati per continuazione con quello per il quale il giudice della cognizione ha negato il detto vincolo in riferimento al reato associativo.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2010, n. 16235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16235 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 30/03/2010
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 945
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 41745/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MO TO N. IL 11/01/1959;
avverso l'ordinanza n. 237/2009 TRIBUNALE di MILANO, del 02/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Letta la requisitoria del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del dott. CIAMPOLI Luigi, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 2 ottobre 2009 e depositata in pari data, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta del condannato Di RM NT pel riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con sentenza del medesimo Tribunale del 29 settembre 2004 (irrevocabile dal 14 febbraio 2005) e quelli oggetto delle condanne, riportate nel provvedimento di cumulo ed esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale il 3 dicembre 2008, già uniti tra loro nel vincolo de quo, giusta ordinanze della Corte di appello di Bari, 5 ottobre 2004, e della Corte di appello di Milano, 11 novembre 2004, motivando: il Tribunale di Milano, colla sentenza del 29 settembre 2004, aveva respinto la richiesta dell'imputato pel riconoscimento della continuazione tra il delitto associativo, oggetto di quel giudizio, e i reati già giudicati dalla Corte di appello di Milano, giusta sentenza 5 luglio 2001; tali reati sono compresi tra quelli del citato provvedimento di cumulo del 3 dicembre 2008 e sono stati unificati in continuazione con tutti i residui reati del medesimo decreto;
orbene l'esclusione della continuazione, da parte del giudice della cognizione, preclude il riconoscimento del vincolo, in executivis, non solo tra i delitti della sentenza del Tribunale, 29 settembre 2004, e quelli della sentenza della Corte di appello, 5 luglio 2001, giusta la negativa statuizione adottata in termini nella fase di giudizio, ma - avuto riguardo alla "natura unitaria del disegno criminoso che sostanzia l'istituto della continuazione" - anche rispetto a tutti gli altri reati, a loro volta avvinti in continuazione a quelli della sentenza della Corte di appello;
il vincolo del giudicato sulla esclusione della continuazione, alla stregua della citata sentenza del Tribunale 29 settembre 2004, si estende a tutti i reati oggetto del disegno criminoso comprensivo dei reati esclusi.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Sante Foresta, mediante atto recante la data del 26 ottobre 2009, col quale dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, opponendo, previa ricapitolazione della vicenda processuale: la richiesta di riconoscimento della continuazione, reietta nella fase del giudizio, e quella formulata al giudice della esecuzione sono diverse, per petitum e causa petendi;
la esclusione della continuazione tra due reati (per esempio due reati fine) non impedisce il riconoscimento della continuazione tra un terzo reato (un delitto associativo) e ciascuno dei primi due sulla base di ulteriori elementi;
non è legittimo che la negazione della continuazione tra il reato associativo e un singolo reato scopo pregiudichi il riconoscimento rispetto agli altri delitti;
illogicamente il Tribunale ha ritenuto che il giudicato negativo ostasse all'accoglimento della richiesta del condannato, pur riconoscendo che la richiesta de qua era diversa da quella respinta in fase di cognizione.
Con successivo atto, recante la data del 2 febbraio 2010, depositato l'8 febbraio 2010, intitolato "motivi aggiunti di ricorso", il difensore, censurando il parere espresso dal Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte (v. infra il paragrafo che segue), reitera le deduzioni formulate;
si duole del mancato esame nel merito della istanza;
postula la ricorrenza della continuazione, anche richiamando le ordinanze della Corte di assise di appello di Bari e della Corte di appello di Milano che hanno riconosciuto l'identità del medesimo disegno criminoso.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 5 gennaio 2010, obietta: "i motivi a sostegno del ricorso sono manifestamente infondati".
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - È appena il caso di ricordare, in premessa, che non sono denunciabili con il ricorso per cassazione "i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alla argomentazioni giuridiche delle parti" (Cass., Sez. 5, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), in quanto o le medesime "sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta" (Cass., Sez. 1, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913). 4.2 - Tanto premesso, non è ravvisabile alcuna violazione di legge. Il Tribunale ha correttamente osservato l'art. 671 c.p.p., comma 1. La norma condiziona e circoscrive il potere del giudice della esecuzione in materia di continuazione, stabilendo la clausola di salvezza della intervenuta esclusione della continuazione nella fase del giudizio.
Il primo corollario è che la esclusione del medesimo disegno criminoso, in quanto accertata in virtù della res judicata sostanziale, esercita la medesima efficacia preclusiva della condanna.
L'accertamento negativo della continuazione non vale, pertanto, solo rebus sic stantibus, siccome assistito dal mero divieto del ne bis in idem;
opera, invece, in maniera assoluta e non può essere superato - a differenza delle statuizioni del giudice della esecuzione in materia di continuazione - dalla considerazione di nuovi elementi non valutati in precedenza.
Privo di pregio giuridico è, pertanto, il riferimento del ricorrente alla novità della causa petendi.
Il secondo corollario attiene ai limiti del giudicato. In proposito giova, innanzi tutto, considerare che la identità del disegno criminoso che si affermi in relazione a una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie (scilicet: ciascun reato), partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui elementi (reati). La relazione si connota, poi, proprio in virtù della identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati -in ipotesi - costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso. Ma la proprietà transitiva della relazione di continuazione comporta, altresì, la negativa implicazione che, se la continuazione non ricorre tra due o più reati, necessariamente neppure è configurabile tra i gruppi dei reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso. Orbene, l'efficacia preclusiva del giudicato, sulla esclusione della continuazione tra due reati, si espande a tutti i reati che si suppongano connessi ai primi due: se gli stessi non costituiscono esecuzione del medesimo disegno criminoso e, dunque, sono estrinsecazioni di risoluzioni diverse, altrettanto e inevitabilmente tali sono i reati hinc et inde connessi per continuazione. 4.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010