CASS
Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17322 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AZ NT nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza resa il 14/1/2026 dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è intervenuta tempestiva richiesta di trattazione orale;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR NI EL;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, stante la sopravvenuta dichiarazione di voler rinunziare al ricorso;
Gli avv.ti Luigi Luppino e Francesco Nizzari non sono presenti. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, parzialmente accogliendo l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza con cui il GIP il 4 giugno 2025 aveva respinto la richiesta cautelare nei confronti di SA FA, ha disposto l’applicazione della custodia in carcere nei confronti del predetto, nella veste di indiziato per il reato di partecipazione all’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti contestata al capo 1) della incolpazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17322 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 28/04/2026 2 2. Avverso detta pronunzia la difesa dell’indagato ha proposto ricorso, deducendo due motivi. 2.1 Violazione di legge, in particolare del principio del ne bis in idem cautelare e dell’art. 649 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, poiché il Tribunale, pur dando atto della pendenza di altro procedimento penale, cosiddetto Tre croci, nell’ambito del quale FA è stato sottoposto a misura cautelare in ordine ad analoga contestazione, ha omesso di trarre le dovute conseguenze giuridiche della sovrapponibilità fattuale delle contestazioni, giungendo ad applicare una nuova misura cautelare per un fatto per il quale l’indagato era già stato condannato con sentenza di primo grado, come emerge dal confronto letterale dei capi di imputazione dei distinti procedimenti. Ed infatti, nel procedimento odierno si contesta al FA di avere importato e detenuto, in concorso con altri, 333 chili di cocaina giunti dall’Ecuador al porto di Gioia Tauro, aggiornando il coindagato Zambara sulle fasi dell’operazione; mentre nel procedimento Tre croci al FA si contestava, al capo 16) dell’epigrafe, di avere importato, in concorso con altri, una quantità pari a 300 chili di cocaina trasportati a bordo della medesima motonave sbarcata a Gioia Tauro, il 12 gennaio 2021. 2.2. Violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, poiché il Tribunale ha effettuato una ricostruzione degli elementi investigativi elevando mere congetture al rango di gravi indizi, mentre il G.i.p. aveva escluso la gravità indiziaria osservando che le conversazioni non dimostravano una concreta partecipazione del FA all’attività di esfiltrazione. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, poiché il Tribunale ha fondato il giudizio prognostico di pericolosità dalla pregressa attività lavorativa presso il porto di Gioia Tauro sminuendo la portata dirimente della successiva dismissione dell’attività lavorativa da parte dell’indagato. 3. Con nota trasmessa via PEC i difensori del ricorrente hanno comunicato di volere rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more del giudizio è venuta meno la misura cautelare e il FA è stato prosciolto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché dalla nota sottoscritta dai difensori del ricorrente e trasmessa via PEC emerge la volontà di rinunziare al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che nei confronti del FA è stata pronunziata sentenza di proscioglimento ed è venuta meno la misura cautelare già disposta. L’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una 3 somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro). (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 – 01)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR NI EL UC LE
preso atto che è intervenuta tempestiva richiesta di trattazione orale;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR NI EL;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, stante la sopravvenuta dichiarazione di voler rinunziare al ricorso;
Gli avv.ti Luigi Luppino e Francesco Nizzari non sono presenti. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, parzialmente accogliendo l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza con cui il GIP il 4 giugno 2025 aveva respinto la richiesta cautelare nei confronti di SA FA, ha disposto l’applicazione della custodia in carcere nei confronti del predetto, nella veste di indiziato per il reato di partecipazione all’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti contestata al capo 1) della incolpazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17322 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 28/04/2026 2 2. Avverso detta pronunzia la difesa dell’indagato ha proposto ricorso, deducendo due motivi. 2.1 Violazione di legge, in particolare del principio del ne bis in idem cautelare e dell’art. 649 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, poiché il Tribunale, pur dando atto della pendenza di altro procedimento penale, cosiddetto Tre croci, nell’ambito del quale FA è stato sottoposto a misura cautelare in ordine ad analoga contestazione, ha omesso di trarre le dovute conseguenze giuridiche della sovrapponibilità fattuale delle contestazioni, giungendo ad applicare una nuova misura cautelare per un fatto per il quale l’indagato era già stato condannato con sentenza di primo grado, come emerge dal confronto letterale dei capi di imputazione dei distinti procedimenti. Ed infatti, nel procedimento odierno si contesta al FA di avere importato e detenuto, in concorso con altri, 333 chili di cocaina giunti dall’Ecuador al porto di Gioia Tauro, aggiornando il coindagato Zambara sulle fasi dell’operazione; mentre nel procedimento Tre croci al FA si contestava, al capo 16) dell’epigrafe, di avere importato, in concorso con altri, una quantità pari a 300 chili di cocaina trasportati a bordo della medesima motonave sbarcata a Gioia Tauro, il 12 gennaio 2021. 2.2. Violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, poiché il Tribunale ha effettuato una ricostruzione degli elementi investigativi elevando mere congetture al rango di gravi indizi, mentre il G.i.p. aveva escluso la gravità indiziaria osservando che le conversazioni non dimostravano una concreta partecipazione del FA all’attività di esfiltrazione. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, poiché il Tribunale ha fondato il giudizio prognostico di pericolosità dalla pregressa attività lavorativa presso il porto di Gioia Tauro sminuendo la portata dirimente della successiva dismissione dell’attività lavorativa da parte dell’indagato. 3. Con nota trasmessa via PEC i difensori del ricorrente hanno comunicato di volere rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more del giudizio è venuta meno la misura cautelare e il FA è stato prosciolto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché dalla nota sottoscritta dai difensori del ricorrente e trasmessa via PEC emerge la volontà di rinunziare al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che nei confronti del FA è stata pronunziata sentenza di proscioglimento ed è venuta meno la misura cautelare già disposta. L’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una 3 somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro). (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 – 01)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR NI EL UC LE