Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5653 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
O T 0 A T .1 S I 1 R 1 O IE L . N T L E A R D R A T O S 8 IC -9 E N R 3 IO - A 6 LS C L U A PUBBLICA ITALIANA P E E S D S E E : 0 P IA 4 S R . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E L AT M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto gistrati05653709 ESPULSIONE STRANIERI SEZIONE PRIMA CIVILE MANCANZA N.O.A.G. E AVVISO NUOVO PROC.TO Compos R.G.N. 21415/01 Dott. Giovanni Rel. Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI Cron.12582 Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 12/02/2003 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA PR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CROCE 44, presso l'avvocato RENZO CAVARRETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato ASSUNTA MARZILLI, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO INTERNO, PREFETTURA PROVINCIA L'AQUILA; - intimati avverso l'ordinanza del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 12/07/01; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 349 udienza del 12/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso contro il Ministero ed il rigetto di quello contro la Prefettura. RITENUTO IN FATTO che, con ordinanza in data 12 luglio 2001, il Tribunale de L'Aquila ha respinto il ricorso proposto dal cittadino albanese IN ME avverso il decre- to del Prefetto della stessa città, con cui ne era sta- ta disposta l'espulsione, ex d. lgs. n. 286/98, dal territorio nazionale, per essere egli quivi entrato privo del visto di ingresso ed essendosi trattenuto senza il prescritto permesso di soggiorno;
che avversO il riferito provvedimento il Mecaj ricorre ora per cassazione;
che il Prefetto non si è costituito in questa fa- se del giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO che, con i due mezzi di cui si compone l'impugnazione il ricorrente denunzia violazione, ri- spettivamente: a) dell'art. 13, co 3, d. lgs n. 286 cit., in ra- gione della mancanza del nulla osta alla espulsione da parte dell'A. G., non richiesto dal Prefetto, e che sa- 2 stante la pendenza rebbe stato, viceversa, necessario un processo penale nei confronti di esso Mecaj;
di b) dell'art. 7 della 1. 241/1990, per non essergli stato dato il prescritto previo avviso di avvio del procedimento amministrativo poi conclusosi con il prov- vedimento di espulsione;
che nessuna delle riferite censure è suscettibi- le, però, di accoglimento;
che, infatti, come già più volte precisato, 10 straniero colpito da provvedimento di espulsione non ha interesse a far valere la mancata acquisizione del nul- la osta dell'A. G., di cui al citato art. 13, co.3, d. lgs. 286/98 (nè da tale mancanza può inferire una ra- gione di illegittimità del provvedimento in questione), atteso, per un verso che la riferita previsione di nul- la osta posta a garanzia del buon andamento dell'amministrazione (affinchè l'esecuzione del provve- dimento amministrativo del Prefetto non pregiudichi l'interesse dell'A.G. a ricevere le eventuali dichiara- zioni dell'indagato) e considerato, per altro verso, che, ai sensi del successivo art. 17 dello stesso de- creto n. 286, "lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa..." (cfr. Cass. nn. 8284, 14853/00;9260/2001; 3 6971, 7179, 11245/2002); che non viene poi nella specie, in rilievo l'art. 7 della 1. 241/90, del quale del pari a torto quindi, si denuncia la violazione;
- che infatti, la necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ammini- strativo, ai sensi di quella disposizione, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero, stante la specialità di quest'ultima in relazione sia ai motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Sta- to, ad essa sottesi, sia ai caratteri di celerità e speditezza, che ne connotano l'iter (cfr. nn. 12795, 12803/2001; 5050, 7179, 7426, 7542/2002); che le ragioni ostative alla detta comunicazione a maggior ragione ricorrono allorchè il procedimento di espulsione derivi, come nel caso in esame, dalla manca- ta richiesta in termini del prescritto permesso di sog- giorno da parte dello straniero, а fronte della quale il decreto di espulsione si configura come provvedimen- to obbligatorio e vincolato (cfr. n. 13874/2001); che il ricorso va integralmente, pertanto, re- spinto. che nulla deve disporsi in punto di spese in as- senza di controparti costituite. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 12 febbraio 2003. Il Consigliere estensore (Mario Rosario Morelliмоде CORTES SERA ZIONE Pam Seznae Cyle Depositate in Cancelleria 10 APR. 2008 IL CANCELLIERE Nulla per le spese. Il Presidente (Giovanni Olla) IL CANCELLIER Luisa Pagine SPESS A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI