Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5297 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. LA CORTI UN E 7.10.2 er diritti € OM DEL 1 OLO Î LIAN'5 2° APR. 2002 IL CANCELLIERE DUCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 18949/99 - Consigliere Cron. Dott. Bruno D'ANGELO 16127 Consigliere - Rep. Dott. Donato FIGURELLI Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Ud.14/02/02 - - Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA I D sul ricorso proposto da: DITTA INDIVIDUALE AUTOTRASPORTI BARALE ELIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI 7, presso lo studio dell'avvocato COSTANZA ACCIAI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MASSA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
KOCEVSKI ACO, KOCEVSKI LJUBE;
- intimati 2002 avverso la sentenza n. 65/99 del Tribunale di CUNEO, 710 depositata il 22/03/99 R.G.N. 30/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Natale udienza del 14/02/02 dal CAPITANIO;
udito l'Avvocato MARCELLO MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rim s. Whuuncua. -2- ་ Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato in cancelleria in data 8 febbraio 2002 gli avvocati Claudio Massa e Costanza Acciai hanno dichiarato sotto la loro responsabilità che tra le parti in causa era intervenuta una transazione e che, pertanto, la ditta individuale BA LI da loro rappresentata non aveva più interesse a coltivare il ricorso, iscritto al n. 18949 / 1999,al quale essa intendeva rinunciare. In calce a tale atto veniva apposta per adesione la sottoscrizione del difensore avv. Monica Beltramo. L'art. 390 c.p.c., nell'adattare al giudizio di cassazione la regola generale prevista dall'art. 306 stesso codice per la rinunzia agli atti del giudizio, prescrive che l'atto di rinunzia sia sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche solo da questo, purchè munito allo scopo di mandato di mandato speciale. L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione è invalido e, quindi, inidoneo a produrre gli effetti suoi propri ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato, dovendosi ritenere tale formalità e cioè la duplice sottoscrizione ritenersi prescritta ad substantiam. (v. Cass. 12 giugno 1973 n. 1689; Cass. 21 maggio 1976 n.1844). Tuttavia la rinuncia al ricorso per cassazione non perfezionatasi ai sensi dell'art. 390 c.p.c., pur se non può determinare l'estinzione del processo per cassazione, comporta l'inammissibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse ossia per cessazione della materia del contendere.( v. Cass. 18 marzo 1991 n.2839). Nella specie la presentata rinuncia, sottoscritta dai soli difensori delle parti in causa ma non anche dai loro rappresentati, essendo stata accompagnata dalla contestuale dichiarazione dei difensori Ditta Autotrasporti BA LI
contro
KO AC e KO BE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1070 del 1996 AC KO richiedeva al Pretore di Cuneo decreto ingiuntivo che veniva intimato nei confronti della ditta individuale di autotrasporti di LI BA per la somma complessiva di lire 2.900.000, che il lavoratore intimante assumeva essergli dovuta a titolo di retribuzioni maturate nel febbraio del 1996. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 10071 del 1996 BE KO richiedeva il pagamento alla stessa LI BA, quale titolare della omonima ditta di autotrasporti, il pagamento della somma di lire 2.650.000per retribuzioni maturate nel febbraio del 1996. Con successivi ricorsi i predetti lavoratori chiedevano sempre al Pretore di Cuneo il pagamento di ulteriori somme a titolo di altri elementi retributivi e la declaratoria di inefficacia degli asseriti licenziamenti verbali intimati per i contratti di formazione e lavoro con i quali erano stati assunti e il e t pagamento delle retribuzioni sino al momento della emanando sentenza. Riuniti tutti i giudizi, il Pretore con sentenza in data 26 ottobre / 21 novembre 1998 condannava la ditta BA a corrispondere in favore di BE KO e AC KO rispettivamente la somma di lire 4.308.190 e di lire 6.066.056 a titolo di emolumenti retributivi e, pur dichiarando nulli i contratti di formazione e lavoro, convertendoli in contratti a tempo indeterminato,rigettava le domande dirette a ottenere la corresponsione delle mensilità per licenziamento verbale e compensava le spese del giudizio. Con sentenza in data 9 marzo 1999 il Tribunale di Cuneo rigettava l'appello della ditta BA, che condannava al pagamento delle spese del giudizio. Con unico articolato motivo la ditta BA ha proposto ricorso per cassazione. della ditta ricorrente in ordine alla intervenuta transazione tra le parti in lite con l'avallo della sottoscrizione del difensore dei lavoratori resistenti, pur non essendo idonea all'estinzione del giudizio comporta, però, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per cessazione della materia del contendere e cioè per sopravvenuto difetto di interesse ex art, 100 c.p.c. (v. anche Cass.22 marzo 1995 n.3265 ; Cass. 9 novembre 1996 µ.9808 ). Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Matale CapitCapitania Il Presidente bliaulh I D на A 0 , S 3 1 S O 3 . L A 5 T L T , R O . A B IL CANCELLIERE A ' S N I L E Depositato in Cancelleria D L 12 APR. 2002 P 3 S E 7 A I - D T N I 8 S - S G O 1 N O oggi, P 1 E A M S I E D I IL CANCELLIERE A G E A , D G O O E E T R L T T T I S N I R A E I G S L E D E L R E O D