Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2016, n. 14198
CASS
Sentenza 25 maggio 2016

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Massime1

In tema di successione di leggi incriminatrici nel tempo, la disposizione più favorevole deve essere individuata tenendo conto della disciplina nel suo complesso e non di singoli e specifici aspetti della stessa. (Nella fattispecie, relativa al rinvenimento di novellame a bordo di un automezzo dell'imputato durante un controllo al mercato ittico, la Corte, ritenuta la continuità normativa tra gli abrogati artt. 15 e 24 L. n. 963 del 1965 e gli attuali artt. 7 e 8 D.Lgs. n. 4 del 2012 e considerata più favorevole la normativa previgente in ragione del trattamento sanzionatorio più mite, ha reputato immune da censure l'irrogazione, da parte dei giudici di merito, delle sanzioni accessorie della confisca degli apparecchi usati per la pesca e della sospensione del relativo permesso, contemplate dalla predetta legge ancorché non più dal D.Lgs. cit.).

Commentario1

  • 1Cass. civ., sez. II, 10 luglio 2020, n. 14708
    https://www.iusinitinere.it/

    commento breve a cura di Rossella Cuomo In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la Suprema Corte ha statuito che anche se non spetti ai sindaci interloquire sulla opportunità dell'operazione con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno della stessa, è parimenti indubbio che gli stessi non possano limitarsi a una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo il dovere di rendere note le criticità per difetto di “correttezza sostanziale”, per difetto di indipendenza dell'advisor, risultante dalle emergenze e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che, come si è accennato, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2016, n. 14198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14198
Data del deposito : 25 maggio 2016

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