Sentenza 25 maggio 2016
Massime • 1
In tema di successione di leggi incriminatrici nel tempo, la disposizione più favorevole deve essere individuata tenendo conto della disciplina nel suo complesso e non di singoli e specifici aspetti della stessa. (Nella fattispecie, relativa al rinvenimento di novellame a bordo di un automezzo dell'imputato durante un controllo al mercato ittico, la Corte, ritenuta la continuità normativa tra gli abrogati artt. 15 e 24 L. n. 963 del 1965 e gli attuali artt. 7 e 8 D.Lgs. n. 4 del 2012 e considerata più favorevole la normativa previgente in ragione del trattamento sanzionatorio più mite, ha reputato immune da censure l'irrogazione, da parte dei giudici di merito, delle sanzioni accessorie della confisca degli apparecchi usati per la pesca e della sospensione del relativo permesso, contemplate dalla predetta legge ancorché non più dal D.Lgs. cit.).
Commentario • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, 10 luglio 2020, n. 14708https://www.iusinitinere.it/
commento breve a cura di Rossella Cuomo In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la Suprema Corte ha statuito che anche se non spetti ai sindaci interloquire sulla opportunità dell'operazione con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno della stessa, è parimenti indubbio che gli stessi non possano limitarsi a una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo il dovere di rendere note le criticità per difetto di “correttezza sostanziale”, per difetto di indipendenza dell'advisor, risultante dalle emergenze e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che, come si è accennato, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2016, n. 14198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14198 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2016 |
Testo completo
1419 8-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 25 maggio 2016 Presidente Dott. GRILLO Renato "1668 Dott. MOCCI Mauro Consigliere SENTENZA N. Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea Dott. DI STASI Antonella Consigliere Dott. RICCARDI Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE n. 24071 del 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NI CI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 827/12 del Tribunale di Pescara del 16 maggio 2012; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 maggio 2012 il Tribunale di Pescara, affermata la penale responsabilità di Di VA CI in ordine al reato di cui all'art. 7, lettere a) e b), del dlgs n. 4 del 2012, così riqualificata la originaria imputazione avente ad oggetto invece l'art. 15, lettera c), della legge n. 963 del 1965, lo ha condannato alla pena di euro 900,00 di ammenda e alla pena accessoria della confisca degli apparecchi usati per la pesca e della sospensione per due giorni del relativo permesso. Il Tribunale, rilevato che in data 3 marzo 2009 agenti della Guardia costiera di Pescara e della locale Guardia di Finanza, nel corso di un controllo presso il mercato ittico di Pescara, avevano rilevato che a bordo di un automezzo di proprietà della ditta dell'imputato si trovavano n. 48 cassette contenenti circa 190 kg di pesce del tipo ME di taglia inferiore ai 20 cm e considerato che la normativa nazionale, che consentiva la pesca del LA nella misura inferiore al 10% del pescato, deve intendersi non più applicabile in quanto in contrasto con la vigente normativa comunitaria che non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e commercializzazione di tale prodotto, lo ha condannato, pertanto, alla pena sopraindicata, esclusa la concessione delle attenuanti generiche stante il fatto che il prevenuto era gravato di precedenti. AV . Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Di VA, articolando 6 motivi di impugnazione, aventi il seguente tenore: col primo motivo è dedotta la erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale ritenuto di dovere intendere nella espressione LA, ai sensi della normativa previgente tuttavia applicabile alla fattispecie ratione temporis, anche il pesce cosiddetto "sottomisura" previsto dalla disciplina comunitaria in materia;
ad avviso del ricorrente i due concetti non sono sovrapponibili in quanto per pesce "sottomisura" deve intendersi, per quanto concerne il genere ME, l'esemplare avente dimensioni inferiori a 20 cm, mentre per LA in senso stretto, secondo la normativa nazionale deve intendersi il ME che, non avendo raggiunto lo stadio adulto, ha una lunghezza inferiore a 11 cm;
di tale divergenza di concetti sarebbe espressione anche la normativa nazionale che, mentre utilizzava in origine, appunto, la espressione "LA", ora si riferisce al divieto di "detenere, sbarcare, trasbordare" ovvero di "trasportare e commercializzare” esemplari si specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore. 2 2.1 Il ricorrente ritiene ravvisabile un'ulteriore violazione della legge penale nel fatto che il Tribunale di Pescara abbia ritenuto disapplicata per effetto della sopravvenuta disciplina comunitaria la soglia di punibilità del 10% del pescato di cui al regolamento n. 1639 del 1968, posto che fra la disciplina nazionale e quella comunitaria non sarebbero ravvisabili i medesimi criteri tecnici ed obbiettivi.
2.2 Ancora sotto il profilo della violazione della legge penale la sentenza è censurata nella parte in cui in essa è sanzionata la condotta del prevenuto, sebbene non fosse dimostrata la presenza del Di VA al momento dello sbarco né che i pesci di cui al capo di imputazione fossero provento della pesca effettuata col peschereccio armato da costui.
2.3 Il quarto motivo attiene alla mancata indicazione degli strumenti e delle modalità di misurazione delle specie ittiche oggetto del capo di imputazione. 1 2. 4 Col quinto motivo è censurata la determinazione della pena, sia in generale sia in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
2. Da ultimo è contestata la legittimità della adozione della pena accessoria della sospensione del permesso di pesca, non essendo questa più prevista dalla legge n. 4 del 2012 e comunque non essendo stato dimostrato che la AV pesca de qua fosse stata effettuata con il peschereccio del Di VA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso come proposto è inammissibile.
2. Osserva, in via preliminare il Collegio che è necessario verificare quale sia la norma applicabile alla presente fattispecie;
infatti le disposizioni normative specificamente contestate all'imputato, cioè l'art. 24 della legge n. 963 del 1965, in relazione all'art. 15, lettera c), della medesima legge, devono intendersi essere state abrogate a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 4 del 2012, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”. Le disposizioni di quest'ultima normativa aventi contenuto precettivo e quella di carattere sanzionatorio per la violazione delle precedenti debbono, tuttavia essere intese in relazione di continuità con la previgente legislazione (in tal senso cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 maggio 2016 n. 19113; idem 9 marzo 2016, n. 9847); in tale ottica deve intendersi anche la 3 continuità lessicale e concettuale fra le cessate disposizioni e quelle attualmente vigenti. Così non può ritenersi che fra la espressione LA contenuta nell'art. 15, lettera c), della legge n. 963 del 1965 e la espressione specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore, contenuta, ora, nell'art. 7 lettere a) eb), del digs n. 4 del 2012 esista uno iato semantico tale da far ritenere che le stesse designino due oggetti diversi, dovendosi, invece, ritenere la sostanziale fungibilità fra il primo termine e la seconda, normativamente e tecnicamente più precisa, perifrasi. In tal senso è, perciò, evidentemente infondato il primo motivo di impugnazione.
2.1 Quanto al secondo motivo di impugnazione, col quale si rileva l'errore in cui sarebbe incorso il giudice del merito nel non considerare la soglia di tolleranza del 10% dell'intero pescato prevista dalla disciplina nazionale, vigente al momento dei fatti contestati, rileva la Corte che siffatta normativa deve essere disapplicata in quanto incompatibile con la disciplina comunitaria contenuta nel Reg. CE, 17 giugno 1994, n. 1626, che non consente alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del LA (ora del pesce di taglia inferiore a quella minima consentita) (cfr.: Corte di cassazione, AV Sezione III penale 23 novembre 2012, n. 45823). Il terzo ed il quarto motivo di censura sono chiaramente riferiti a profili fattuali della vicenda, concernenti la appartenenza al Di VA degli esemplari di ME di cui al capo di imputazione e le loro dimensioni, evidentemente non più suscettibili di riesame in questa sede di legittimità.
2.3 Il quinto motivo di impugnazione, afferente alla determinazione della pena, è del tutto generico, e, pertanto, inammissibile, non avendo il ricorrente precisato in alcun modo in che termini il giudice del merito avrebbe erroneamente applicato la legge nella quantificazione di quella;
con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, premesso che il Tribunale di Pescara ha giustificato la propria scelta sulla base della incontestata presenza di pregiudizi penale a carico del prevenuto, rileva la Corte che sarebbe stato onere del ricorrente quello di evidenziare le ragioni che avrebbero potuto giustificare una diversa scelta da parte del giudice del merito da quest'ultimo non adeguatamente considerate;
nulla di ciò avendo fatto il ricorrente non vi è motivo per accogliere la doglianza dal medesimo 1 presentata in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 4 2.4 Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, afferente alla irrogazione della sanzione accessoria della confisca di attrezzi, strumenti ed apparecchi usati per la pesca degli esemplari sottomisura e della sospensione della validità del permesso di pesca per la durata di due giorni, in quanto non prevista dalla normativa di cui al dlgs n. 4 del 2012, osserva la Corte che, preliminare alla valutazione di tale motivi di censura è l'accertamento della normativa applicabile al caso di specie, cioè se debba essere applicata la disciplina vigente al momento dei fatti ovvero quella vigente al momento del processo. Ovvio discrimine fra l'una e l'altra scelta è quella della verifica della disciplina più favorevole fra le due interessate. A tale riguardo osserva il Collegio che mentre ai sensi della previgente legge n. 963 del 1965 la condotta ascritta al Di VA era punita, secondo la previsione contenuta nell'art. 24 della citata legge n. 963, con la comminatoria dell'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da euro 516 a euro 3098, l'attuale previsione sanzionatoria relativa alla violazione dei precetti di cui all'art. 7, lettere a) e b), del dlgs n. 4 del 2012, prevede la pena dell'arresto da 2 mesi a due anni o l'ammenda da 2000,00 euro a 12.000,00 euro. Evidente, è, pertanto, che, quanto al trattamento sanzionatorio debba AN farsi riferimento alla previgente disciplina, la quale, in relazione alla violazione di identico precetto come sopra rilevato, commina una sanzione decisamente più blanda. Considerato, pertanto, che, una volta accertata la più favorevole fra le due discipline normative succedutesi nel tempo, l'interprete deve applicare in toto quella ritenuta più mite, ed integralmente trascurare l'altra, a prescindere se per taluni marginali aspetti, questa seconda potrebbe apparire anche più favorevole, dovendo la valutazione sulla natura di lex mitior essere riferita alla disciplina nel suo complesso e non a taluni specifici aspetti di essa (ex multis: Corte di cassazione, Sezione III penale 20 dicembre 2006, n. 41621), è del tutto inammissibile anche l'ultimo motivo di impugnazione proposto dal ricorrente, avendo questo come logico presupposto la applicabilità al presente caso, sotto il profilo delle sanzioni accessorie, della normativa sopravvenuta e non di quella vigente al momento della condotta originariamente contestata (non incide ora, peraltro, valutare se le ragioni impugnatorie divisate dal ricorrente come conseguenza della adozione del predetto presupposto fossero fondate o meno stante la erroneità del presupposto); ciò in quanto di tale presupposto è stata dimostrata la fallacia. 5 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTILI) (Renato GRILLO) Anda funta DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 MAR 2017 RE IL CANCE Luana Me 6