Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2974
CASS
Sentenza 1 marzo 2002

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In tema di condono fiscale, la presentazione della dichiarazione integrativa costituisce presupposto indefettibile per l'applicazione della normativa speciale, dettata dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la definizione della lite mediante il versamento di una somma di denaro commisurata all'entità della lite stessa. Il contribuente acquisisce, infatti, il diritto alla definizione agevolata, in materia di imposte sui redditi, attraverso i due adempimenti, coordinati fra loro, posti a suo carico dall'art. 32 della legge, della presentazione della dichiarazione, e del successivo versamento degli importi da essa previsti, rimanendo la prima inefficace in mancanza del secondo; d'altro canto, i versamenti, se integrano la condizione di efficacia della dichiarazione, non hanno l'effetto di surrogarla qualora essa non sia stata presentata o, comunque, non sussista (come nella specie) la prova della sua presentazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2974
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2974
    Data del deposito : 1 marzo 2002

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