Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
In tema di condono fiscale, la presentazione della dichiarazione integrativa costituisce presupposto indefettibile per l'applicazione della normativa speciale, dettata dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la definizione della lite mediante il versamento di una somma di denaro commisurata all'entità della lite stessa. Il contribuente acquisisce, infatti, il diritto alla definizione agevolata, in materia di imposte sui redditi, attraverso i due adempimenti, coordinati fra loro, posti a suo carico dall'art. 32 della legge, della presentazione della dichiarazione, e del successivo versamento degli importi da essa previsti, rimanendo la prima inefficace in mancanza del secondo; d'altro canto, i versamenti, se integrano la condizione di efficacia della dichiarazione, non hanno l'effetto di surrogarla qualora essa non sia stata presentata o, comunque, non sussista (come nella specie) la prova della sua presentazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Presidente -
Dott. STEFANO MONACI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE FALCONE - Consigliere -
Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -
Dott. ACHILLE MELONCELLI - Consigliere -
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TI MB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 19,
presso lo studio dell'avvocato BRUNO RIITANO, difeso dall'avvocato
GIUSEPPE IUCCI, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 143/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 17/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Al contribuente AT UM veniva notificato il 19 febbraio
1993 un avviso di accertamento relativo all'anno 1993.
Il valore diveniva definitivo, e l'Ufficio notificava al contribuente una cartella esattoriale.
Il contribuente la impugnava deducendo che a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, aveva presentato domanda di condono ai sensi della legge n. 413 del 1991, e che pertanto non doveva più
nulla all'Erario.
Con decisione del 1995 la Commissione Tributaria di primo grado di
Cassino respingeva il ricorso, sul presupposto che il ricorrente non avesse fornito la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa richiesta dalla legge di condono.
Con sentenza in data 26 ottobre/17 dicembre 1998 la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello del contribuente e dichiarava il giudizio estinto per condono.
La sentenza argomentava che risultava agli atti l'avvenuto pagamento,
e che perciò il giudizio andava dichiarato estinto per amnistia.
2. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria esponendo due motivi.
Con il primo eccepisce un primo profilo del vizio di violazione di legge.
La decisione impugnata sarebbe illegittima, innanzi tutto, per la mancanza dell'esposizione dei motivi, di fatto e di diritto, su cui si fonda.
Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce un secondo profilo di violazione e falsa applicazione di legge, riferito in particolare alle norme in materia di prova.
Il giudice di secondo grado avrebbe omesso di accertare la prova della presentazione della dichiarazione integrativa richiesta dalla normativa speciale di condono.
L'Amministrazione ricorrente sottolinea, inoltre, che questa normativa prevede che il presupposto per essere ammessi al condono sia costituito dalla presentazione dell'apposita richiesta.
Il contribuente non potrebbe usufruire dei benefici del condono qualora, invece, si sia limitato a corrispondere le imposte inerenti al condono, ma non abbia presentato la domanda relativa.
Il contribuente AT ha presentato a sua volta controricorso chiedendo la reiezione del ricorso principale.
A suo parere la sentenza impugnata non sarebbe affetta dall'invocata carenza o insufficienza di motivazione, ed anche l'altro motivo proposto sarebbe infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso per cassazione, quello relativo alla carenza di motivazione, è infondato.
È vero che la sentenza impugnata non riporta una indicazione dettagliata e specifica dei motivi della decisione, e che, per la verità, non contiene neppure una parte relativa ai motivi,
limitandosi a riferire lo svolgimento del processo.
Ciò non toglie che, sia pure dalla narrazione dei fatti,
scaturiscano con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali La
Commissione tributaria regionale ha ritenuto di adottare la propria decisione.
L'ultima parte della motivazione della sentenza rende palese che la
Commissione regionale ha ritenuto sufficiente l'avvenuto pagamento delle somme relative al condono, senza che occorresse, per la definizione della lite fiscale, la preventiva presentazione di una apposita domanda di usufruire del beneficio.
2. È fondato, invece, e va accolto, il secondo motivo di impugnazione, quello relativo al mancato accertamento della prova della presentazione della dichiarazione integrativa richiesta dalla normativa speciale di condono.
L'Amministrazione ricorrente sottolinea in proposito che la parte avversa non aveva ottemperato all'ordinanza con cui le era stato richiesto di depositare la prova dell'avvenuto inoltro della dichiarazione integrativa.
3. In realtà la presentazione della dichiarazione integrativa è un presupposto indefettibile per l'applicazione della normativa speciale che consente la definizione della lite fiscale mediante il versamento di una somma di denaro commisurata (di regola) all'entità della lite stessa.
Per la precisione, la norma di cui ha inteso avvalersi contribuente,
ed astrattamente applicabile alla fattispecie, è costituita dall'art. 32 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, che prevede la possibilità di presentare dichiarazioni integrative concernenti le imposte sui redditi, e regola le modalità, e gli effetti, della presentazione di esse, stabilendo, in particolare, al quarto comma,
che "le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonché degli interessi e delle sovrattasse di cui all'art.39, comma 6 (disposizione, quest'ultima, che disciplina la misura degli interessi e delle sovrattasse)".
Il diritto alla definizione agevolata della lite si acquisisce dunque attraverso un duplice adempimento.
Vengono posti, cioè, a carico del contribuente due distinti oneri,
coordinati tra loro: quello di presentare la dichiarazione integrativa, e quello successivo di versare gli importi previsti nella dichiarazione stessa.
Non è sufficiente la semplice presentazione della dichiarazione,
senza procedere ai pagamenti, in quanto la dichiarazione rimane inefficace in mancanza anche soltanto di uno di essi.
D'altra parte non può valere neppure la semplice effettuazione dei versamenti non preceduti dalla dichiarazione integrativa.
I versamenti valgono per integrare la condizione di efficacia della dichiarazione integrativa, ma non hanno l'effetto di surrogarla qualora non sia stata presentata, o, comunque, non sussista la prova della sua presentazione.
4. Nel caso di specie non sussiste la prova, espressamente richiesta ai contribuenti nel corso del giudizio di merito, della presentazione della dichiarazione integrativa.
Questi ultimi perciò non potevano avvalersi dei benefici della normativa speciale, ed ottenere così la definizione agevolata della lite fiscale.
Non possono ottenerla neppure se hanno versato le somme astrattamente dovute per fruire del condono (somme che potranno piuttosto essere conteggiate come acconti sul dovuto).
L'inapplicabilità del condono comporta l'infondatezza della domanda sostanziale dei contribuenti, che dovrà essere respinta nel merito annullando senza rinvio la sentenza impugnata.
Tenuto conto delle particolari circostanze della fattispecie sussistono giusti motivi per non assoggettare i contribuenti ad oneri di spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e pronunziando nel merito respinge la domanda del contribuente.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2002