Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO dell'INTERNO, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
IG EZ OR;
- intimato -
avverso il decreto del Giudice Unico del Tribunale di Roma pronunciato in data 30.3.2001 nel procedimento di opposizione contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 21.3.2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.6.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.3.2001, il cittadino colombiano IG MA TE proponeva davanti al Tribunale di Roma opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale Prefetto il 21.3.2001, sul presupposto che egli non avesse regolarizzato la propria posizione di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il Giudice Unico dell'Ufficio anzidetto, con decreto in data 30.3.2001, dichiarava l'inefficacia del provvedimento di espulsione sopra indicato, assumendo che, agli effetti di cui all'art. 19, secondo comma, lettera c), del richiamato decreto legislativo n. 286/1998, la convivenza dello straniero con il nipote, cittadino italiano, fosse rimasta provata mediante documenti. Avverso tale decreto, propone ricorso per Cassazione il Ministero dell'Interno, deducendo un solo motivo di gravame cui non resiste il cittadino straniero sopra nominato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Tale risulta, infatti, siccome proposto da organo statuale non legittimato ex art. 13 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 ed in vigore dal 12 maggio 1999, il ricorso del Ministero dell'Interno avverso la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione a carico dello straniero adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lettera b), del richiamato testo unico (nel quale è confluito l'art. 11, comma secondo, lettera b), della legge 6 marzo 1998, n. 40), dal momento che a quest'ultima autorità è conferita, in aderenza al modello di procedimento di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 ed in deroga ai commi primo e secondo dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'esclusiva legittimazione personale a contraddire al gravame esperito dal medesimo straniero, la quale permane nel corso del giudizio e si estende anche a quello di Cassazione in forza della previsione normativa in argomento, non ravvisandosi, agli effetti dell'interesse pubblico ad una immediata e diretta risposta dell'Autorità locale (l'unica ritenuta idonea dal legislatore a valutare e contrastare, nei tempi quanto mai ristretti del relativo procedimento, le ragioni dell'opposizione e munita, a tale scopo, della necessaria autonomia funzionale), sufficienti motivi per cui la scelta testuale di conferire al Prefetto la legittimazione anzidetta debba ritenersi limitata al processo di opposizione in primo grado, per poi cedere il passo, non senza rilevante irragionevolezza ove si rammentino le finalità perseguite attraverso la scelta sopra indicata, al ripristino di rapporti gerarchici (Cass. 7 luglio 2000, n. 9084; Cass. 28 novembre 2001, n. 15141; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2036). Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Nulla è a pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio di Cassazione, non avendo l'intimato, in questa sede, ne' resistito ne', comunque, svolto attività difensiva alcuna.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004