Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2002, n. 9685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9685 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
3 220 CORTE SUPR0 9 6 85 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA E N O A I I Z R IN NOME DE A 5 A R 6 . T 8 T N 9 U S 1 - I / B 4 B I G / E . R 6 Oggetto L 2 R T L . A R Terence's . P . SEZIONE TRIBUTARIA D A I N E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: B E - Presidente R.G.N. 25103/00 Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron.26 028 Rel. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud. 22/02/02 CORTF SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENT ENZA sul ricorso proposto da: N. 73220 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AB ON;
- intimato avverso la sentenza n. 498/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2002 26/11/99; 1019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 498/2/99 del 26 novembre 1999, la Commissione tributaria regionale del Molise ha respinto l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Isernia - avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da NT Fa- brizio per il 1985, quale calcolata previa ridetermi- nazione della base imponibile dichiarata e ricompren- sione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n. 159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dal contri- buente;
- che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. che NT FA, benché ritualmente intima- non si è costituito, né ha svolto attività difensi- to, va;
2 che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda-- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n.791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.10; D. P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. - che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
- che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 3 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 il quale prevede che le somme relative а pagamenti delle imposte dirette, n. 159 sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. con mod., nella legge n.363 del 1984, del 1984, conv., fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 22 febbraio 2002 Presidente 11 relatore ed estensore Salvatore Ralma Va lmi 3. 2002 Алев Сально IL CANCELLERE C1 Amargo Casano)