Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 3642
CASS
Sentenza 21 gennaio 1999

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In tema di furto, fermo restando che il prelevamento della merce dai banchi di vendita dei grandi magazzini a sistema "self service" e l'allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto, deve ritenersi che quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole. Ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso. (Fattispecie di furto in supermercato in cui il ladro era stato sorpreso prima della cassa mentre occultava una bottiglia sotto gli indumenti, qualificato dalla Suprema Corte quale tentativo di furto).

Commentari2

  • 1Brevi note sul momento consumativo del furto in supermercato
    Maria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Supermercato, furto, monitoraggio, intervento difensivo immediato, tentativoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 3642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3642
Data del deposito : 21 gennaio 1999

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