Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di furto, fermo restando che il prelevamento della merce dai banchi di vendita dei grandi magazzini a sistema "self service" e l'allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto, deve ritenersi che quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole. Ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso. (Fattispecie di furto in supermercato in cui il ladro era stato sorpreso prima della cassa mentre occultava una bottiglia sotto gli indumenti, qualificato dalla Suprema Corte quale tentativo di furto).
Commentari • 2
- 1. Brevi note sul momento consumativo del furto in supermercatoMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Supermercato, furto, monitoraggio, intervento difensivo immediato, tentativoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21.1.99
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N. 113
3. " GI Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " ZI ET " N. 30731/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO TI, nato a S.Pietro in [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 4 giugno 1997 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Giuliano Turone che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
O S S E R V A
OG TI il 3 giugno 1996 veniva ritenuto dal Pretore di Cosenza colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625 n.7 c.p. per essersi impossessato di una bottiglia di liquore sottraendola dal banco di esposizione di un supermercato.
La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro, per la quale il fatto che l'imputato fosse stato sorpreso mentre occultava la bottiglia sotto gli indumenti realizza pienamente l'ipotesi contestata di furto consumato, a nulla rilevando che egli non avesse ancora superato lo spazio antistante alla cassa. Con il ricorso di cui in epigrafe l'OG deduce ora, in primo luogo, difetto di motivazione e violazione di legge, sostenendo che i giudici di secondo grado hanno errato nel ritenere irrilevante tale ultima circostanza, come pure quella che, alla specifica richiesta del titolare del supermercato, egli si fosse dichiarato disposto a corrispondere il prezzo della bottiglia. Entrambe, infatti, attestano che esso imputato era un semplice detentore, rimasto all'interno del negozio, dell'oggetto prelevato dal banco, la qual cosa esclude l'estremo dell'impossessamento, necessario per la configurazione del reato di furto, come ritenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
Analoghi vizi il ricorrente, inoltre, denuncia in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Sul primo motivo si osserva che appartiene sicuramente a questa Suprema Corte l'affermazione del principio civilistico per il quale "nei grandi magazzini e nei supermercati dove vige il sistema di prelievo diretto degli oggetti esposti sui banchi di vendita o sugli appositi scaffali(il c.d. "self service")il cliente che intende acquistare la merce, col prelievo dell'oggetto diventa semplice detentore e non possessore, in quanto il possesso rimane al gestore del negozio, che lo esercita o a mezzo della sua vigilanza diretta, o di quella di persone da lui preposte a tale scopo, e la disponibilità degli oggetti direttamente prelevati si acquista soltanto dopo il pagamento alla cassa".
Non considera tuttavia, il ricorrente che tale principio è stato enunciato per escludere nella fattispecie, la sussistenza del delitto di appropriazione indebita o di insolvenza fraudolenta, non già quella del reato di furto(cfr.Sez.II, 20 ottobre 1976, Tunzi, che è giusto quella richiamata in ricorso).
E, in effetti, la giurisprudenza di questa Corte è stata sempre costante nel ritenere che "il prelevamento della merce dai banchi di vendita dei grandi magazzini a sistema "self service" e l'allontanamento senza pagare la merce realizzano, la materialità del delitto di furto, specie quando la merce viene sottratta furtivamente ed occultata in vario modo".
In tale prospettiva può soltanto farsi distinzione tra furto consumato e furto tentato.
Si è, invero, precisato, che il delitto in esame non può considerarsi consumato neanche con l'occultamento sulla persona del colpevole della cosa, allorquando l'avente diritto o la persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, si da poterla interrompere in qualsiasi momento: ciò perché, in tal caso, la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto, dell'offeso(cfr. Sez.V, 15 dicembre 1992, n.II 947; Sez.II, 5 aprile 1991,n. 3747). E sotto questo appetto merita censura l'impugnata sentenza, la quale pur richiamando espressamente quella di primo grado, ha del tutto ignorato il preciso passaggio in cui quest'ultima, nel descrivere il comportamento furtivo del giudicabile, come riferito dal titolare del supermercato, riporta testualmente che costui "aveva notato l'imputato aggirarsi all'interno del negozio ... e apprestarsi a nascondere sotto gli indumenti una bottiglia di liquore in precedenza prelevata da uno scaffale....".
Tale dinamica dell'episodio, attestando inequivocabilmente che la condotta dell'imputato era stata sorvegliata, a sua insaputa, ancor prima della sottrazione comportava che il fatto doveva essere qualificato come tentativo di furto e non già come furto consumato. Deve pertanto annullarsi senza rinvio l'impugnata decisione in vista della cennata diversa qualificazione giuridica del fatto. E - essendo manifestamente infondato il motivo di ricorso che attiene alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, correttamente denegate dai giudici del merito in considerazione del precedenti penali anche specifici del prevenuto - discende da quanto sopra che deve procedersi a norma dell'art.620,lett.l)c.p.p., seguendo gli stessi criteri cui detti giudici si sono ispirati nel trattamento sanzionatorio, a ridurre(non la pena detentiva, già inflitta nel minimo edittale di gg.15 di reclusione, ma solamente) la pena pecuniaria da L.60.000 a quella di L.40.000 di multa.
P.Q.M.
La Corte qualifica il fatto per tentativo di furto.
Riduce la pena pecuniaria a L.40.000 di multa.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999