Sentenza 1 marzo 2003
Massime • 1
Con riguardo alle convenzioni stipulate dal Ministero della Difesa con medici civili, non essendo ravvisabile una posizione di lavoro subordinata e sussistendo invece i caratteri della collaborazione continuativa e coordinata, il rapporto ha la connotazione del rapporto di lavoro autonomo, istituito con contratto di diritto privato, analogamente a quanto avviene per il rapporto dei medici convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale, al quale l'art. 1 quarto comma della legge n. 304 del 1986 assimila quello dei medici convenzionati del Ministero della Difesa. Pertanto ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 316 del 1990, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale fra servizio nazionale e medici, la mancata notifica della scadenza dell'incarico alla fine del terzo mese dall'inizio del rapporto comporta che l'incarico sia conferito al medico a tempo indeterminato. Peraltro, il Ministero conserva il potere di risolvere il rapporto convenzionale unilateralmente in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione per difetto sopravvenuto della causa, salvo l'obbligo di giustificare il recesso attraverso una non generica manifestazione dei motivi ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rendere possibile il controllo di legittimità del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO F. Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
contro
GA AR IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. MIRABELLO 7, presso lo studio dell'avvocato MARINA PETROLO, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA 1 PASTORE CARBONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2449/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 28/06/99 - R.G.N. 4099/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato PASTORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
inammissibilità ed in subordine il rigetto del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Pretore di Portici accoglieva la domanda proposta nei confronti dell'Ospedale Militare di Caserta e del Ministero della Difesa dalla sig. AR IS EG, medico specialista, la quale, premesso che aveva svolto attività professionale con i caratteri della collaborazione continuativa e coordinata dal 1991 al 1995 con l'Ospedale Militare di Caserta in base a periodiche convenzioni con termine annuale, aveva chiesto che venisse dichiarato inefficace o illegittimo o nullo il recesso dell'Ospedale comunicatole il 30 novembre 1995 e venisse ordinato il ripristino del rapporto convenzionale a tempo indeterminato e disposta la sua reintegrazione nelle funzioni e nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento ed in particolare dei compensi maturati sino alla riammissione in servizio.
Avverso la decisione di primo grado il Ministero della Difesa e l'Ospedale Militare di Caserta proponevano appello al Tribunale di Napoli che non lo accoglieva, pur limitando la condanna degli appellanti, su richiesta della stessa appellata, nel frattempo assunta dalla ASL Napoli 3, al pagamento delle retribuzioni dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1998. Disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Ospedale Militare di Caserta, i giudici del riesame rilevavano che l'art. 1 della legge 21 giugno 1986 n. 304 stabiliva che il Ministero della Difesa, per far fronte alle esigenze della sanità militare che non era possibile soddisfare con il proprio personale medico, poteva stipulare convenzioni con medici civili "con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici"; consideravano che il richiamo contenuto nella norma non era limitato al solo trattamento economico, bensì all'intera regolamentazione giuridica dei rapporti tra medici e USL, ritenendo quindi che anche ai rapporti tra medici civili ed Amministrazione della Difesa fosse applicabile l'art. 9 del D.P.R.316 del 1990, il quale dispone che, qualora allo scadere del terzo mese la USL non notifichi al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso deve ritenersi conferito a tempo indeterminato.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero della Difesa propone ricorso, fondandolo su due motivi. La convenuta AR IS EG resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno anzitutto esaminate le due eccezioni preliminari sollevate dalla resistente.
La prima di esse si riferisce alla formazione del giudicato ex art.324 c.p.c. ed ex 2909 C.C. nei confronti dell'Ospedale Militare di
Caserta che non aveva impugnato, nel termine di un anno dal deposito, la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale era stata confermata la condanna in solido delle Amministrazioni appellanti. L'eccezione è infondata in quanto il passaggio in giudicato della sentenza in questione nei confronti dell'Ospedale Militare è del tutto inconferente rispetto al presente giudizio, tenuto conto che la solidarietà passiva, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione, non si configura come una obbligazione unica e inscindibile;
con la conseguenza che essa non comporta, sul piano processuale, inscindibilità delle cause e non da luogo a litisconsorzio necessario (Cass. 12 giugno 1997 n. 5275; 21 ottobre 1995 n. 10958;
Cass. 25 maggio 1995 n. 5738). Con la seconda eccezione preliminare la resistente deduce che la copia notificata, trasmessa a mezzo fax dall'Avvocatura Generale dello Stato all'Avvocatura Distrettuale, oltre che essere illegibile nelle pagine 1, 2, 3, 4, manca della chiara e specifica indicazione sia dell'Avvocato dello Stato che trasmette l'atto che di quello che lo riceve, essendo del tutto incerta e vaga l'indicazione contenuta nel timbro apposto sulla copia notificata "Avvocato dello Stato ricevente". Anche tale eccezione è infondata.
Dall'esame dell'atto risultano perfettamente leggibili, anche se la copia non ha una qualità grafica perfetta, le indicate pagine dell'atto notificato in calce al quale vi è la chiara indicazione a stampa "avv. Vincenzo Rago", con relativa sottoscrizione (leggibile) dell'avvocato dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha trasmesso l'atto, nonché il timbro dell'Avvocatura Distrettuale di Napoli con la firma, non leggibile, dell'avvocato dello Stato ricevente. L'art.7 della legge n. 664/1986 dispone che, nel caso in cui l'avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, l'obbligo della sottoscrizione è soddisfatto con la sottoscrizione dell'avvocato ricevente, purché dalla copia fotoriprodotta risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale. La sottoscrizione della copia dell'atto teletrasmesso ha solo la funzione di attestarne la provenienza dall'estensore dell'atto originale, ne' il citato articolo 7 della l. n. 664/86 prevede alcuna sanzione di nullità per l'ipotesi che tale copia - la cui riferibilità dell'attestazione all'avvocatura distrettuale risulta dal timbro apposto accanto alla sottoscrizione in essa contenuta - sia stata firmata in modo non del tutto leggibile dall'avvocato distrettuale dello Stato ricevente (cfr. in ipotesi in cui nell'atto notificato manchi del tutto la firma dell'avvocato e dell'autenticazione della sottoscrizione della parte, qualora la copia contenga elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore: Cass. 5 gennaio 2000 n. 29). Col primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi di cui alla legge n. 304/1986 (art. 1 comma 4) e del d.p.r. 316/90 (art. 9 n. 7), in relazione all'art.360 c.p.c. n. 3, difetto di motivazione in relazione all'art. n. 360 n.5 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza della decisione alle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il Ministero della difesa censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che la convenzione stipulata tra le parti aveva carattere dichiaratamente temporaneo e prevedeva il capitolo di bilancio dell'anno 1995 sul quale il relativo onere sarebbe stato messo a carico;
osserva che l'apposizione del termine non poteva ritenersi contra legem tenuto conto che l'art. 1 della legge 304/1986 abilitava alla stipula di convenzione nei limiti di stanziamento di bilancio che è, appunto, annuale e che la stessa convenzione prevedeva la possibilità di recesso anteriore alla scadenza predeterminata per l'ipotesi che il servizio potesse venire espletato da personale militare o si facesse luogo a convenzionamento con enti di cui alla legge 304/1986;
sostiene che il richiamo operato dal quarto comma dell'art. 1 della L. 304/86 al contenuto "normativo ed economico" di cui al convenzionamento ex lege 833/1978 non può essere interpretato come travaso indiscriminato dell'intera disciplina, prescindendo dall'analisi del contenuto del rapporto convenzionale stipulato e dalla corretta ermeneusi della fonte normativa di legittimazione alla stipula della convenzione in esame;
che, in ogni caso, anche nelle convenzioni a tempo indeterminato, l'indeterminatezza del rapporto non equivale ad indissolubilità e che la possibilità di recesso era contemplata dalla stessa l. 304/1986 che prevedeva, come causa autonoma di recesso, lo stanziamento in bilancio e la possibilità di soddisfare le esigenze di cui alla stessa legge con il personale medico militare o con quello delle UU.SS.LL.. In proposito il Ministero deduce che nel caso in esame il recesso era motivato dalla necessità di organizzare diversamente il sevizio e dall'esaurimento dello stanziamento del bilancio 1995 e che era stata data prova (nota n. 5/19272 del ottobre 1996 depositata dinanzi al Pretore) che ormai l'amministrazione disponeva del personale medico militare per le specifiche branche specialistiche. Osserva infine che la pretesa illegittimità del recesso non giustificava una tutela reale, potendo al più esporre l'amministrazione ad una pretesa risarcitoria.
Il motivo è infondato.
L'art. 1 della legge 21 giugno 1986 n. 304 dispone, per quanto interessa nella presente controversia: " Per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possono essere soddisfatte con il personale medico, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unità sanitarie locali...(comma 1)";
"Analoghe convenzioni possono altresì essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanità militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali.....(comma 2)";
"Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionali e medici (comma 4)." Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 6 dicembre 1994 n. 1O465,che questa Corte condivide ed alla cui motivazione si riporta, hanno affermato, con riguardo alle convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con i medici civili, che non essendo ravvisabile una posizione di lavoro subordinata e sussistendo invece i caratteri delle collaborazione continuativa e coordinata, il rapporto ha la connotazione del rapporto di lavoro autonomo a tempo indeterminato, istituito con contratto di diritto privato, analogamente a quanto avviene per il rapporto dei medici convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale, al quale l'art. 1 quarto comma della legge n. 304 del 1986 assimila quello dei medici convenzionati del Ministero della difesa. Il D.P.R. n. 316 del 1990, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale fra servizio sanitario nazionale e medici, vigente all'epoca dei fatti, dispone all'art. 9 che la mancata notifica della scadenza dell'incarico alla fine del terzo mese dall'inizio del rapporto comporta che l'incarico sia conferito al medico a tempo indeterminato: il chiaro rinvio, contenuto nella legge 304 del 1996, ai contenuti, non solo economici ma anche normativi, degli accordi collettivi tra servizio sanitario nazionale e medici induce ad affermare, come ritenuto nella citata sentenza delle Sezioni Unite, che tale norma è applicabile anche nelle convenzioni stipulate tra medici civili e Ministero della difesa. La stessa sentenza n. 10465/1994 esclude, sul punto della durata a tempo indeterminato del rapporto, che sia ravvisabile una parziale incompatibilità tra i due testi, della legge e del decreto previdenziale, che, sola giustificherebbe una limitazione del richiamo ed in difetto della quale non è dato al giudice di apportare distinzioni e limitazioni secondo il canone ermeneutico che vieta all'interprete di distinguere là dove il legislatore non ha distinto: sicché è ingiustificata la pretesa della Amministrazione di ritenere legittimo il termine apposto alla convenzione con la resistente in base alla stessa legge n.304/86 che abilita alle convenzioni nei limiti dello stanziamento di bilancio e le consente in quanto finalizzate a far fronte alle esigenze della sanità militare che non possano essere soddisfatte col proprio personale medico o mediante convenzione con le unità sanitarie locali. La citata sentenza delle Sezioni Unite, peraltro, non ha mancato di rilevare che l'indeterminatezza della durata del rapporto non equivale ad indissolubilità e la natura privata del rapporto non esclude i poteri di autorganizzazione della pubblica amministrazione, anche di natura costituzionale, imposti dall'art.97 della Costituzione, per la realizzazione del buon andamento dell'amministrazione stessa. Ha quindi riconosciuto al Ministero il potere di risolvere il rapporto convenzionale unilateralmente in ossequio ai richiamati principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione per difetto sopravvenuto della causa, salvo l'obbligo di giustificare il recesso attraverso una non generica manifestazione dei motivi, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rendere possibile il controllo di legittimità da parte del potere giudiziario.
Nel caso di specie l'Amministrazione ricorrente deduce che il recesso era motivato dall'esaurimento dello stanziamento del bilancio del 1995 e dalla necessità di organizzare diversamente il servizio in quanto ormai l'amministrazione disponeva del personale medico per le specifiche branche specialistiche, come sarebbe dimostrato dalla documentazione depositata dinanzi al Pretore. Tuttavia, come risulta dalla sentenza impugnata, la comunicazione di rescissione della convenzione, ricevuta dalla resistente il 30 novembre 1995, non fa alcun richiamo ne' agli stanziamenti in bilancio ne' alla disponibilità di proprio personale medico per l'espletamento del servizio, limitandosi a far riferimento alla sussistenza "in itinere" della procedura di nuove convenzioni per l'anno 1996. La genericità del motivo, da cui, anzi, sembra trasparire la volontà dell'amministrazione di proseguire col sistema delle convenzioni anche per il 1996, non consente di considerare altre ragioni di recesso formulate solo nel presente giudizio.
In conclusione, ritenuta l'illegittimità del recesso, va confermata la sentenza impugnata che ha condannato l'Amministrazione al pagamento dei compensi dovuti dalla data del recesso stesso sino all'assunzione dell'appellata dalla ASL. Sul punto rimangono quindi del tutto ingiustificate le censure relative all'inapplicabilità della tutela reale che non è stata oggetto della pronunzia del Tribunale.
Con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione della legge n. 312 /1991 in punto di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e difetto di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e censura la sentenza impugnata perché cumula interessi e rivalutazione e riconosce, ultra petita, interessi di natura diversa da quelli richiesti dalla ricorrente il motivo è infondato. La sentenza del Tribunale non prevede affatto il cumulo di interessi e rivalutazione in quanto conferma sul punto la sentenza del Pretore, il quale aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere "gli interessi legali dalla data di scadenza del credito, portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito", cioè in misura ridotta rispetto a quanto domandato dalla ricorrente che aveva chiesto cumulativamente interessi e rivalutazione.
In conclusione il ricorso va respinto, Le spese del giudizio sono a carico del Ministero della Difesa soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 37,00 oltre euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2003