Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3057
CASS
Sentenza 1 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Con riguardo alle convenzioni stipulate dal Ministero della Difesa con medici civili, non essendo ravvisabile una posizione di lavoro subordinata e sussistendo invece i caratteri della collaborazione continuativa e coordinata, il rapporto ha la connotazione del rapporto di lavoro autonomo, istituito con contratto di diritto privato, analogamente a quanto avviene per il rapporto dei medici convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale, al quale l'art. 1 quarto comma della legge n. 304 del 1986 assimila quello dei medici convenzionati del Ministero della Difesa. Pertanto ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 316 del 1990, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale fra servizio nazionale e medici, la mancata notifica della scadenza dell'incarico alla fine del terzo mese dall'inizio del rapporto comporta che l'incarico sia conferito al medico a tempo indeterminato. Peraltro, il Ministero conserva il potere di risolvere il rapporto convenzionale unilateralmente in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione per difetto sopravvenuto della causa, salvo l'obbligo di giustificare il recesso attraverso una non generica manifestazione dei motivi ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rendere possibile il controllo di legittimità del provvedimento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3057
    Data del deposito : 1 marzo 2003

    Testo completo