Sentenza 10 luglio 2009
Massime • 1
Il dolo specifico nel reato di cui art. 455 cod. pen. è richiesto soltanto in relazione alle condotte di importazione, acquisto o detenzione di monete contraffatte o alterate, come fine di metterle in circolazione, e non anche per le condotte di spendita o messa in circolazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2009, n. 38599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38599 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 10/07/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1495
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 013372/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER EN, N. IL 28/06/1942;
2) AR AR, N. IL 30/03/1946;
avverso SENTENZA del 12/12/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona Cons. Dr. D'Ambrosio V., che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Pergitti.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione JE NA e RA MA avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 12 dicembre 208 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 455 c.p.. L'accusa era quella di avere, in concorso, in due occasioni, speso due banconote false da cento Euro ciascuna, fatti del 15 settembre 2006.
La mancanza totale di motivazione sull'elemento psicologico del reato ed in particolare sul dolo specifico consistente nell'avere agito con la finalità di mettere in circolazione la falsa monte ricevuta in mala fede.
I ricorsi seno inammissibili.
Deve in primo luogo osservarsi che l'elemento normativo in ordine al quale i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione nella specie non rileva. Infatti il reato di cui all'art. 455 c.p. può dirsi integrato da due ordini di condotte, rappresentate, da una parte, dalla "introduzione, acquisito o detenzione" di monete contraffatte e, dall'altra, dalla "spendita" delle stesse. Ebbene, soltanto la prima serie di iniziative è connotata dal dolo specifico ossia dal "fine di metterle in circolazione". La seconda, invece, non richiede per ovvi motivi lo stesso requisito. Nel caso in esame è stata contestata e ritenuta la seconda fattispecie, sicché la motivazione sulle finalità soggettive degli agenti non era dovuta. Quanto poi alla illustrazione del dolo del reato ritenuto, è da osservare che la sentenza di primo grado conteneva in sè una serie di congruenti argomentazioni in atto (soprattutto costituite dal rilievo che i prevenuti avevano speso esattamente e solo le banconote contraffatte pur essendo in possesso di altre banconote non false) che nei motivi di appello erano state sottoposte ad una critica del tutto generica, mediante la osservazione secondo cui la RA, incensurata e quasi analfabeta, probabilmente non aveva avuto percezione della falsità della moneta.
Appare evadente che il giudice dell'appello, avendo fornito una ricostruzione logica della vicenda sulla base di elementi di sicura pregnanza, abbia poi ritenuto implicitamente di trascurare analisi di evenienze che pure rappresentate dalla difesa, non solo apparivano non irresistibili, ma erano anche in aperto contrasto con la tesi ritenuta la sola accreditabile.
Alla inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle proprie spese procedurali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in 1.000,00 Euro per ognuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ciascuno a versare alla Cassa delle ammende la somma di 1.000,00 Euro.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2009