Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2005, n. 45716
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Sentenza 19 settembre 2005

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Anche in base al nuovo testo dell'art. 175 cod.proc.pen. (novellato dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in L. n. 60 del 2005) spetta all'imputato che chiede la restituzione in termini per l'impugnazione, provare il momento in cui ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare, per consentire la verifica del rispetto del termine di trenta giorni la cui inosservanza comporta la decadenza dell'istante.

La nuova disciplina dell'art. 175 cod. proc. pen. (D.L. n. 17 del 2005, conv. in L. n. 60 del 2005) ha indubbia natura processuale e quindi in assenza di una disciplina transitoria non è applicabile, per il principio "tempus regit actum", alle situazioni processuali del tutto esaurite in epoca precedente alla sua entrata in vigore (fattispecie nella quale la Corte ha convalidato la decisione dei giudici di merito con la quale era stata rigettata la istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza del 14 maggio 2003).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2005, n. 45716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45716
    Data del deposito : 19 settembre 2005

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