Sentenza 19 settembre 2005
Massime • 2
Anche in base al nuovo testo dell'art. 175 cod.proc.pen. (novellato dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in L. n. 60 del 2005) spetta all'imputato che chiede la restituzione in termini per l'impugnazione, provare il momento in cui ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare, per consentire la verifica del rispetto del termine di trenta giorni la cui inosservanza comporta la decadenza dell'istante.
La nuova disciplina dell'art. 175 cod. proc. pen. (D.L. n. 17 del 2005, conv. in L. n. 60 del 2005) ha indubbia natura processuale e quindi in assenza di una disciplina transitoria non è applicabile, per il principio "tempus regit actum", alle situazioni processuali del tutto esaurite in epoca precedente alla sua entrata in vigore (fattispecie nella quale la Corte ha convalidato la decisione dei giudici di merito con la quale era stata rigettata la istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza del 14 maggio 2003).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2005, n. 45716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45716 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/09/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 979
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 005740/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AN, N. IL 01/01/1953;
avverso ORDINANZA del 02/12/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AR ES ricorre per Cassazione nei confronti LLordinanza in data 02/12/2004 con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza proposta dal ricorrente al fine di essere rimesso in termine ex art. 175 c.p.p. per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi del 14/05/2003 con la quale è stato condannato in contumacia alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione.
L'ordinanza impugnata da atto che l'istanza di rimessione in termini è fondata su una patologia psichica (esaurimento nervoso), "determinata anche dalla morte della madre" del ricorrente. Ciò avrebbe comportato - secondo l'istante - che la propria figlia, ricevuta la notifica LLestratto della sentenza contumaciale, "non ha informato il coniuge".
A sostegno del ricorso l'AR deduce, ai sensi LLart. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza e manifesta illogicità della motivazione LLordinanza impugnata, la quale "pretende di desumere dalla stessa presentazione LListanza la prova LLinsussistenza della non conoscenza LLatto da parte" del ricorrente, mentre la decisione di informare l'AR LLavvenuta notifica LLestratto della sentenza contumaciale sarebbe stata assunta dai familiari, sebbene tardivamente, perché ormai, "data l'entità della condanna", la sentenza è prossima ad essere messa in esecuzione. Osserva per contro la Corte che il provvedimento impugnato si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità, contenendo l'accertamento che l'estratto della sentenza contumaciale della sentenza di condanna risulta ritualmente notificato alla figlia del ricorrente mentre, poi, l'ordinanza stessa ha correttamente negato che potesse assumere rilievo alcuno lo stato di "esaurimento nervoso" LLAR (peraltro, asseritamente determinato dal decesso "non provato" della madre) e, dunque, la scelta del congiunto di comunicare solo tardivamente all'interessato l'avvenuta notificazione LLatto giudiziario. D'altronde, proprio "l'entità della condanna" (quattro anni e mesi sei di reclusione) fa ritenere inverosimile la tesi del ricorrente secondo cui un familiare si sarebbe assunta la responsabilità di non portare a conoscenza LLinteressato l'esistenza di una condanna di tale gravità.
Il provvedimento impugnato, poi, correttamente richiama e fa applicazione delle regole sull'onere della prova applicabili all'istituto in parola (prima delle modifiche di cui infra). Infatti, "in tema di restituzione in termini, qualora la sentenza contumaciale sia stata ritualmente notificata, il richiedente ha l'onere di provare le ragioni che gli hanno impedito di conoscere il provvedimento da impugnare e la diversa epoca in cui ne è venuto a conoscenza, onde consentire il riscontro del rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 3, dovendosi, in difetto, ritenere verificata la decadenza dal termine" (Cass., Sez. 2^, sent. n. 18652 del 2003). In proposito, quanto all'onere della prova nel procedimento di restituzione nel termine, va rilevato che il nuovo art. 175 c.p.p., comma 2, così come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 22 aprile 2005 n. 60 (in vigore dal:
24/04/2005, in GU n. 94 del 23/04/2005), è così formulato: "Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica".
È stato aggiunto, poi, un comma 2 bis del seguente tenore: "La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato".
Orbene, a prescindere dalla considerazione che in virtù del principio "tempus regit actum" e, in difetto di specifica norma transitoria, dovrebbe escludersi l'applicabilità della nuova disposizione processuale agli atti del procedimento già compiuti (richiesta di restituzione nel termine e provvedimento della corte territoriale), con la conseguente regressione del procedimento stesso per consentire le necessarie verifiche che il nuovo testo LLart. 175 c.p.p., comma 2, impone all'autorità giudiziaria di compiere al fine LLaccertamento dei presupposti della rimessione, va rilevato che anche alla luce dello jus superveniens il richiedente ha l'onere di provare la diversa epoca in cui è venuto a conoscenza del provvedimento da impugnare onde consentire il riscontro del rispetto del termine di trenta giorni (non più dieci) previsto dal nuovo art. 175 c.p.p., comma 2, "dovendosi, in difetto, ritenere verificata la decadenza dal termine" (Cass., Sez. 2^, sent n. 18652 del 2003). Quella prova - come ha rilevato la corte territoriale - è mancata e, dunque, la nuova disciplina sarebbe comunque inapplicabile per essersi verificata la predetta decadenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2005